Se l'inibizione giuridica del ruolo genitoriale è la causa principale dei picchi di violenza in ambito familiare…

…. perché nei tribunali, avvocati, periti e giudici continuano a dare ossigeno alla mattanza?

 

I vari Istituti di ricerca, statali e privati, rivelano una messe di particolari sulla vita degli italiani: ci dicono dove e per quanto tempo andiamo in vacanza, quante ore trascorriamo alla guida, quanto spendiamo per alimentazione, abbigliamento, sport, cultura e spettacoli, come aumenta il bullismo adolescenziale, come oscilla il ricorso alla chirurgia plastica; e poi quanti decessi avvenivano prima e quanti dopo l’introduzione del casco obbligatorio, quanti prima e dopo le cinture di sicurezza obbligatorie, quanti prima e dopo la patente a punti, quanti incidenti si concentrano nel sabato sera ed in quali fasce orarie, quanti delitti a scopo di rapina, quanti per mano di immigrati, quanti decessi dovuti al doping, all’anoressia, agli stupefacenti, al fumo, all’alcool, alla dieta fai-da-te …

I più diversi aspetti della vita quotidiana vengono osservati, sezionati, analizzati e catalogati per fornire un quadro statistico il più dettagliato possibile; il tutto suddiviso per anno, per semestre, per mese, e poi ancora per regioni, province, città e piccoli centri, per sesso e per fascia d’età, di reddito, di scolarizzazione…

Nelle statistiche tanto minuziose e capillari continua però a mancare la voce relativa ai fatti di sangue legati alle separazioni.

Perché? Dimenticanza fortuita o volontà precisa?

La versione dei media in occasione di ogni fatto di sangue fra separati è sempre quella del gesto isolato di un folle. Non viene mai fatta un’analisi del fenomeno nel suo insieme, anche se è ovvio che quando i cosiddetti “gesti isolati” si ripetono a migliaia, qualcosa nel Sistema non funziona come dovrebbe.

Nessun organo di informazione ricondurrebbe al gesto isolato di un pazzo la gravità di centinaia di morti come conseguenza dell’uso di anabolizzanti nel culturismo e nello sport agonistico in generale; non vengono etichettati come gesti della follia, anzi proprio presso certi studi medici, certe palestre e certe farmacie si cercano e si trovano le pulsioni del fenomeno dilagante.

Non viene frettolosamente archiviato come pazzo neanche il debitore disperato che uccide l’usuraio causa della sua rovina; la collettività prende atto della gravità del problema e nasce un numero verde anti-usura, vengono stanziati fondi per salvare le attività ostaggio degli “strozzini”, il disagio viene contestualizzato e si studiano le contromisure a livello governativo.

Nessuno ha mai sottovalutato le stragi del sabato sera al ritorno dalle discoteche, non sono malati di mente i ragazzi che muoiono in auto, infatti proprio le discoteche sono oggetto di provvedimenti legislativi per tentare di arginare il fenomeno negativo (orari di chiusura definiti per legge, limite al livello dei decibel, stop anticipato alla vendita di alcolici, controlli per la diffusione di stupefacenti, etc.).

Ogni volta che un fenomeno di massa produce degli effetti critici, le cause si individuano e le soluzioni si cercano, sempre, all’interno del contesto nel quale tale fenomeno prende vita e si sviluppa.

Ciò che accade per qualsiasi altro fenomeno sociale non accade invece per la fallimentare gestione del conflitto di coppia, che ha come unica soluzione la ricorsività del conflitto giuridico, per sua natura tendente a salire di livello.

Quando la gente muore uscendo dalle discoteche si cercano i motivi nelle discoteche; quando la gente muore uscendo dalle palestre si cercano i motivi nelle palestre, quando invece la gente muore uscendo dai tribunali i motivi si cercano nei disturbi mentali della gente.

Appare ormai necessario iniziare ad osservare l’influenza dell’orientamento giurisprudenziale prevalente.

Nessuna fonte ufficiale, né tantomeno gli organi di informazione, hanno mai effettuato una analisi criminogenetica, documentando i collegamenti fra la ricorsività del conflitto, i provvedimenti limitativi nella frequentazione con i figli e la disperazione che porta a togliersi la vita.

L’area della Rivista ove è presente l’articolo è quella dedicata al Disagio familiare, Separazioni e Affido dei Minori, e che è coordinata dal dr. Gaetano GIORDANO

http://www.comunicazionedigenere.it/?p=1670

Affidamento condiviso: cronaca di una legge non applicata – di Tiberio Timperi

La cosa è ben nota al Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, che nel 2010 e in questo inizio di 2011 ha ricevuto un’interrogazione parlamentare da parte dell’Onorevole Rita Bernardini, dei Radicali Italiani.

A questa, per gli stessi motivi, si è aggiunta di recente la class action contro il CSM. Ad organizzarla Adiantum,  una delle associazioni di genitori separati più accreditate.

In sostanza, l’orientamento culturale prevalente della magistratura è tale da far naufragare lo spirito che ha animato il legislatore: quello della bigenitorialità. O se si preferisce, del diritto del figlio di avere due genitori. Sulla carta, una rivoluzione, considerato che prima, di fatto, il padre all’indomani della separazione, veniva cancellato.

Purtroppo, successivamente all’entrata in vigore della legge, è stato subito chiaro il sapore gattopardesco.
Cinque anni dopo, parole a parte, la situazione è rimasta identica.

Andiamo con ordine.

Per l’Istat e i tribunali, l’affidamento condiviso viene concesso nel 90 per cento dei casi.

Sulla carta. In realtà le cose sono ben diverse. Esaminiamo.

La legge prescrive che il minore abbia un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori? I  giudici concedono al padre che vuol fare il padre, 8 giorni in media al mese contro i 23 della madre.

La legge prescrive l’assenza di genitore prevalente ?
I giudici si sono inventati, a loro uso, la collocazione del minore. Ovviamente 9 volte su 10 presso la madre. A prescindere dalla richiesta del padre.

La legge prescrive il mantenimento diretto, vale a dire la possibilità per il genitore che deve provvedere al mantenimento, di farlo direttamente?
I giudici ricorrono all’assegno per il genitore collocatario, 9 su 10 la madre, assegno che si trasforma spesso in rendita parassitaria non essendoci obbligo di rendicontazione.

Insomma la legge viene ignorata.

Dopo il divorzio, per i padri che vogliono fare i padri, solo doveri.

Per le madri che vogliono approfittare di una consuetudine,  un vitalizio.

Meglio, un win for life.

Tempi, usi e costumi sono cambiati. E con essi, anche il modo di vivere la paternità.
Ma certi avvocati, certi giudici e certi psicologi fanno orecchie da mercante.

Il divorzio all’italiana fa comodo. Complice la lentezza della giustizia e l’orientamento culturale prevalente che vede al centro la mamma e non il minore, il divorzio alimenta  un lucroso business sulla pelle dei nostri figli. E dei padri. Senza se e senza ma.

Attenzione, questa non è una battaglia dei padri contro le madri o viceversa.
Semmai contro il sistema.

Un sistema che favorisce, ad esempio, certi avvocati che, pur di gratificare il cliente, avallano strategie processuali basate su false denunce piuttosto che avviare una mediazione. So di cosa parlo, avendolo vissuto sulla mia pelle. Con buona pace della deontologia professionale.

Al salone della giustizia di Rimini, questa mia affermazione ha molto irritato un insigne giurista (difesa di categoria?) e un membro dell’AIAF, associazione avvocati italiani della famiglia. Segno che forse a pensar male si fa peccato ma difficilmente si sbaglia.

200.000 avvocati in Italia sono tanti, per alcuni troppi. Il cliente è sacro. Il figlio meno…

Un altro aspetto del condiviso, è legato alle famigerate CTU, ovvero le consulenze tecniche. Nei tribunali vengono sempre scelti gli stessi, come in una compagnia di giro. Con l’assurdo che magari il CTU nominato dal giudice è amico del consulente di parte, magari della moglie… Succede anche questo nelle aule. O il fatto che quel giudice partecipi a quel congresso organizzato dall’associazione cui quel CTU appartiene in un singolare processo osmotico che può prestare il fianco ad eventuali ed inevitabili critiche.

E, per non fare torto a nessuno, una parola anche per i servizi sociali.

Tutti sono concordi nel lamentare la loro scarsa professionalità. Rare le punte di eccellenza.

Dipendenti comunali, fortemente ideologizzati che, spesso senza un’adeguata formazione, hanno diritto di vita e di morte sui nostri figli. Diritto  esercitato in tandem con i giudici.

Spesso si ha la sensazione che certi giudici non vogliano essere disturbati.
Che non si leggano i fascicoli.
Che non vogliano prendere posizione.
Giudici equilibristi.
Giudici cerchiobottisti.

Semplificano parlando genericamente di conflittualità, senza distinguere tra chi aggredisce e chi viene aggredito.

Aggredito che, se ricorre alle vie legali per far valere i suoi diritti calpestati, viene giudicato come conflittuale.
Mentre  l’altro genitore, qualora un pm non archivi, rischia una modica sanzione.

In Olanda e nei Paesi Bassi, invece, l’arresto…

A questo punto è indifferibile, con l’appoggio di tutti gli schieramenti politici, un intervento chirurgico sulla legge a prova di furbi o interpretazioni ideologiche.

Una modifica che renda realmente paritario, qualitativamente e quantitativamente, il rapporto del minore con entrambe i genitori.

Una modifica che con effetto domino, demolisca la figura del genitore collocatario, espressione coniata dai giudici, e garantisca l’uso e la disponibilità della casa coniugale da parte del suo proprietario.

Sarà mica un caso che in Italia stiano spuntando come funghi case accoglienza per padri separati?

Serve la radiazione dall’albo di quegli avvocati che avallano strategie processuali basate su false denunce.
Serve che ci siano giudici specializzati nel diritto di famiglia. E, in caso di loro separazione, non esercitino fino al  divorzio.

Serve che il mantenimento dei figli sia legato a reali esigenze e non agganciato al reddito paterno e al tenore di vita che, inevitabilmente, si dimezza.

Serve che il divorzio sia immediato. Un sì per sposarsi, un sì per divorziare. Basta con il gioco dell’oca che vede prima tre anni di separazione e poi, come nel gioco dell’oca si azzera tutto e si ricomincia daccapo con il divorzio.

Serve il contratto prematrimoniale.

Serve demolire la certezza, da parte della donna, di avere il coltello dalla parte del manico. Di ottenere sulla carta figlio, casa, e soldi. Che razza di pari opportunità sono queste?

I diritti e i doveri devono essere equamente distribuiti.
Ed oggi così non è.

Con buona pace di una sinistra che continua a chiudere gli occhi davanti a disagio e dolore.

Una sinistra che, nella strenua difesa della donna, paradossalmente vanifica le conquiste del femminismo e si trasforma in maschilista.
Con una donna, di fatto, mantenuta ad libitum dall’uomo.

[Fonte: adiantum.it]

Vedi anche: Divorzio all’italiana e saga di una legge non applicata –Intervista a Tiberio Timperi

Divorzio all'italiana e saga di una legge non applicata – Intervista a Tiberio Timperi

Affidamento condiviso: lo stato delle cose secondo Tiberio Timperi.

In Italia questa legge non viene applicata se non nella forma.

La legge recita di rapporti continuati ed equilibrati con entrambi i genitori? Bene, il papà che vuole fare il papà ha 8 giorni contro i 23 della mamma.

La legge parla di assenza di genitore prevalente?  Il minore viene affidato 9 volte su 10 alla mamma.

La legge parla di mantenimento diretto? Anche quando il padre può quotidianamente provvedere ai bisogni, viene sempre obbligato a versare l’assegno al genitore collocatario che è quasi sempre la mamma.  Assegno che, non essendoci obbligo di rendicontazione, diventa una rendita parassitaria.

 

 

La situazione è ben nota al Ministro della Giustizia che ha ricevuto un’interrogazione parlamentare; al CSM, che ha ricevuto una class action da una delle maggiori associazioni di genitori separati.

C’è bisogno di un intervento chirurgico sulla legge affinché il minore abbia realmente un rapporto paritario (qualitativo e quantitativo) con entrambi i genitori.

C’è bisogno di giudici che facciano solo diritto di famiglia.

C’è bisogno della radiazione di quegli avvocati (l’eccezione e non la regola) che avallano strategie processuali basate su false denunce.

Il divorzio all’italiana è diventato un lucroso business sulla pelle dei nostri figli, complice la lentezza della giustizia italiana, e l’orientamento culturale che non tiene in dovuta considerazione il principio della bigenitorialità.*

Figli negati a papa' separati. Italia nuovamente condannata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per non aver messo in atto tutte le misure necessarie per garantire ad un padre divorziato la possibilita’ di incontrare il proprio figlio.

Il ricorso a Strasburgo e’ stato presentato da Alessandro Piazzi residente a Rimini. L’uomo, dopo il divorzio, nell’arco di tre anni ha dovuto fare ricorso al Tribunale dei minori per aver incontrato sempre maggiori difficolta’ ad esercitare il suo diritto di far visita, ogni 15 giorni, al figlio che, con la separazione, era stato affidato alla ex moglie.

Il tribunale di competenza ha dato ragione all’uomo e interessato i servizi sociali che, vista la difficile situazione psicologica del bambino e i rapporti tra i due ex coniugi, avevano il compito di assicurare le visite. Ma Piazzi, come denunciato alla Corte di Strasburgo, non riuscira’ mai piu’ a vedere il figlio.

Nella sentenza, la Corte dei diritti dell’uomo ha riconosciuto la delicatezza della situazione e le difficolta’ Viagra incontrate dalle autorita’ nel far rispettare le proprie decisioni. Tuttavia ha constatato che ‘tutte le autorita’ coinvolte non hanno agito tempestivamente’. Inoltre, i giudici europei hanno sottolineato che le autorita’ hanno adottato misure ‘automatiche e stereotipate senza adattarle al caso specifico, e che di fatto non hanno assicurato all’uomo di poter effettivamente godere del suo diritto a vedere il figlio’.

Ad Alessandro Piazzi sono stati anche riconosciuti 15 mila euro di danni morali che, con la condanna, lo stato italiano dovra’ pagare.

Fonte: ANSA

Centro anti-violenza “denuncia” comune

Immaginiamo che un Comune paghi una ditta per realizzare siti web.  Ad un certo punto vuole verificare questi siti web, e la ditta risponde: ne abbiamo fatti 8, sono venuti bene, ma non ti diciamo gli indirizzi di questi siti; pagaci lo stesso, altrimenti ti denunciamo.  Impossibile?

Ebbene, un comune italiano paga 22000€ annui ad un locale centro anti-violenza.  La dirigente del settore Servizi Sociali chiede di verificare il loro operato, ma il centro rifiuta di fornire i nomi delle donne che hanno usufruito del loro servizio. Il comune smette di pagare.  Un Giudice ha dato torto al comune [link: la sentenza].

*   *   *

Ingenti somme di denaro pubblico dovrebbero quindi essere lasciati ad una gestione privatistica basata sulla fiducia?  La riforma proposta dal prof. Amendt risolverebbe anche questo problema: chiudere questi centri e includere le loro competenze nel settore pubblico, affidandole a uomini e donne capaci di collaborare sulla base dell’etica professionale nell’aiutare famiglie con problemi di violenza.

Il motivo principale addotto dal sociologo prof. Amendt non è di carattere economico (ed ovviamente non ha niente a che fare con il caso particolare); ben altre conseguenze negative egli vede nell’aver abbandonato tali compiti a centri che definisce “focolai  di misandria” per via della loro matrice femminista e anti-famiglia.

In sostanza oggi sembra esistere una sorta di “polizia privata” (ma a spese dello Stato, privato del diritto di controllo in base al principio della “privacy”) operata da solo donne per solo donne.   Bambini di cui era stata denunciata la scomparsa sono stati ritrovati mesi dopo in questo tipo di centri.  Quando poi risulta che il “padre cattivo” da cui difenderli esiste solo nel paraocchi dell’ideologia femminista, chi ripaga questi bambini della vita persa?  E se hanno subito un danno biologico, quale l’alienazione genioriale, saranno le femministe o i Comuni e quindi noi tutti ad essere responsabili del male fatto a questi bambini ed a rimborsarli?

Per approfondire:

  • la fondatrice dei centri anti-violenza ci racconta che le femministe se ne sono appropriati trasformandoli in “copertura per odiare gli uomini” [link]
  • inchiesta della giornalista Donna Lafambroise su “centri antiviolenza: supermarket di divorzi per donne” [link]

Matricardi a RAI1 da Timperi. I dati ISTAT sul condiviso falsano la realta

Viagra Online alt=”” width=”300″ height=”225″ />Antonio Matricardi, Delegato Nazionale ADIANTUM e co-responsabile dell’Osservatorio Nazionale sul Condiviso, è intervenuto alla trasmissione “Mattino in famiglia” (RAI1), insieme ad altri addetti ai lavori, per discutere con Tiberio Timperi delle difformi modalità di applicazione del condiviso.

Durante venti minuti “densi” di contenuti, Matricardi ha messo in risalto come dal c.d. domicilio prevalente scaturisca una posizione di potere, per il genitore “collocatario”, che finisce con il replicare il precedente istituto dell’affido esclusivo. “La percentuale del 72% di applicazione della L. 54 riportata dall’ISTAT sui dati del 2007 – ha affermato il nostro delegato – non fotografa la realtà, perchè si tratta di falsi affidi condivisi, in cui all’attribuzione nominale del nuovo istituto corrispondono modalità del tutto identiche ad un affidamento monogenitoriale. Se poi andiamo a vedere le percentuali degli anni 2008 e 2009, arriviamo al 90% di falsi condivisi, che ormai sono la regola“.

[Fonte adiantum.it]

La Sindrome di Alienazione Genitoriale e i negazionisti. Ne parla il pediatra Vittorio Vezzetti

PAS sì, PAS… no ! Riflessioni sulla Sindrome di Alienazione Genitoriale – di V. Vezzetti

Nella mia vita ho visto negazionisti di ogni specie. Un mio collega, per esempio, pubblica a sue spese libri volti a dimostrare che l’olocausto non è mai avvenuto e che i campi di sterminio sono stati un’invenzione della propaganda anti nazifascista.

Non può sorprendermi più di tanto, quindi, che si trovino anche i negazionisti della sindrome di alienazione genitoriale. Anche se, veramente, a questi mi risulta spesso meno facile attribuire l’attenuante della buona fede.

Chi sostiene l’inesistenza della sindrome in questione, infatti, gioca sulla buona fede e sull’inesperienza del lettore (parecchi abboccano).

Una delle argomentazioni più comuni è che, siccome non si trova in quell’elenco periodicamente aggiornato di malattie psichiatriche che si chiama DSM allora la PAS non esiste. Ciò che non sta nel DSM non esiste !

Bene: non esisterebbero neppure il mobbing o lo stalking su cui tanti Stati hanno elaborato dettagliate leggi. Non esisterebbero neppure il plagio o la Sindrome di Stoccolma di cui, invece, nessuno mette in dubbio l’esistenza. Non esisterebbe il danno da deprivazione genitoriale: la presenza delle due figure genitoriali sarebbe ininfluente! E’ quindi ovvio che il fatto che una situazione clinica non sia citata nella vigente edizione del DSM – tale argomentazione è il “cavallo di battaglia” della maggior parte dei detrattori della PAS -, evidentemente, non significa che essa non esista.

Basti pensare che, dalla prima edizione del DSM (datata 1950) a quella attualmente in vigore (datata 1994), le malattie incluse nel trattato sono passate da 112 a 374. Pertanto non possiamo certo pensare a una attendibilità assoluta e atemporale del DSM, cosa cui non credono gli stessi redattori visto che lo aggiornano periodicamente.

Ben 252 malattie – sulla base di mutate situazioni e mutate conoscenze – sono poi entrate a far parte del DSM. Forse che prima non esistevano ? Secondo i nostri amici… sì !!

Per spiegare meglio il fatto che la Scienza muta vorrei ricordare, ad esempio, che chi era affetto da morbo di Alzheimer, pedofilia, morbo di Gilles de la Tourette nel 1993 poteva non esserlo più nel 1995, visto che il DSM IV mutò radicalmente i criteri diagnostici.

Oppure rammento che, prima del DSM III, si poneva diagnosi di schizofrenia per tutti i disturbi psicotici precoci. Col DSM III, inoltre, vennero introdotte la bellezza di altre 32 malattie in un colpo solo !

Mi pare veramente azzardato e antistorico dire quindi che la PAS non esiste solo perché non contemplata nell’elenco attualmente in vigore.

Conosco ad  esempio alcuni scienziati di valore che non mettono in dubbio l’esistenza di quella forma di condizionamento che si chiama PAS ma, più semplicemente, dubitano del fatto che possa essere –da un punto di vista scientifico- malattia autonoma a sé stante piuttosto che disturbo associato ad altre condizioni noseologiche. Insomma: essi credono ciecamente alla PAS  ma non la inserirebbero nel DSM. Gli ingenui si fanno abbindolare da chi sostiene, spesso in malafede, che ciò che non esiste nel DSM non c’è!

Da un certo punto di vista, paradossalmente, non essere inclusi nel DSM potrebbe quasi essere motivo d’orgoglio: chi c’è finito, infatti, spesso lo ha fatto sotto la spinta di potenti lobbies: la metà degli psichiatri che hanno partecipato alla stesura dell’ultima edizione del DSM ha avuto rapporti economici (tra il 1989 e il 2004, con ruoli di ricercatore o consulente) con società farmaceutiche.

Si tratta di tutti gli psichiatri che hanno curato la sezione del manuale sui disturbi dell’umore e sulle psicosi, definizioni di disturbi che in quegli anni si sono accompagnate all’impennata nelle vendite di farmaci “appropriati”. Queste scoperte hanno fatto tornare in auge, negli ultimi anni, il tema delle “malattie finte”, disturbi creati ad hoc (ad esempio, attraverso un semplice “accorciamento” del cut-off per l’inclusione in una diagnosi) per lanciare nuovi farmaci.

Questo, secondo taluni, potrebbe avere facilitato negli anni l’ingresso di situazioni discusse come l’ADHD (Sindrome da deficit di attenzione e iperattività, curata farmacologicamente) a discapito della PAS (che non ha nessuno sponsor tra i colossi dell’industria farmaceutica) nel DSM, negli elenchi OMS e ICD-10.

Se mai la PAS dovesse entrare nel DSM lo avrà fatto per meriti personali: non esiste, infatti, nessuna azienda farmaceutica che abbia interessi a spingere per l’introduzione della PAS nei manuali.  Alcune lobbies minoritarie di professionisti della salute mentale, invece, perderebbero lucrosi quanto inutili cicli psicoterapici volti a normalizzare i rapporti dell’alienato col genitore bersaglio senza prendere in considerazione l’esistenza dell’alienazione.

Altre considerazioni sono poi così inconsistenti e frutto di travisamenti che mi pare difficile non considerare dolosi che non ritengo di dovermi soffermare più di tanto:

leggevo, per esempio, l’affermazione di uno psichiatra pugliese anti-PAS che parlava di tautologia di Gardner: “se un figlio non vuole stare con un genitore è perché l’altro gli ha causato prescription drugs without prescription la PAS”. Tutto falso: Gardner parlava di possibile PAS solo in assenza di motivi obiettivi che giustificassero l’avversione verso il bersaglio.

Altra affermazione fuorviante: Gardner non era professore universitario ! Solo i professori universitari possono avere intuizioni ? Secondo alcuni sì. Non lo erano, però, al momento delle due  più rivoluzionarie scoperte della Medicina neppure Jenner e Fleming. Il primo, simpatico medico di campagna del Settecento, vagava tra i contadini inglesi portando con sé il succo delle pustole del vaiolo bovino: aveva notato che chi prendeva il vaiolo bovino guariva e non si ammalava di vaiolo umano. I detrattori, nei paesini, lo accoglievano addirittura a sassate!! Un Gardner ante litteram. Eppure aveva scoperto la prima vaccinazione della storia moderna….

Il secondo, invece, fu nominato professore pochi mesi dopo che aveva notato –da semplice ricercatore in un modesto laboratorio- l’effetto miracoloso di una muffa: nasceva la penicillina!! I colleghi di Oxford rimasero di sasso (vennero comunque premiati anche loro col Nobel, in seguito).

Altra accusa: Gardner era uno speculatore !! Il suo onorario s’aggirava sui 500 dollari l’ora: cifra importante ma comune ad altri professionisti statunitensi dell’epoca. Pensate invece che un noto avvocato divorzista di Milano chiede oggi oltre 900 euro all’ora… e li ha chiesti anche a un mio conoscente.

Altra sciocchezza. La PAS è contro le donne ! Gardner, in realtà, difendeva anche le mamme: nella sua casistica nel 10 per cento dei casi il genitore bersaglio dell’avversione immotivata era proprio quello di sesso femminile. Negare che, forse solo per i costumi giudiziari occidentali che fanno della mamma il genitore maggiormente convivente con la prole, il fenomeno sia più comunemente causato dalle donne, non vuol dire fare discriminazione sessuale (quanti comportamenti scorretti sono invece più comunemente perpetrati dai maschi ?).

La bufala più clamorosa è che la PAS sia stata ideata per salvare i pedofili: modo demagogico e fuorviante per accalappiare il massimo di adepti. Il fenomeno della denuncia di abusi è infinitesimalmente meno frequente (per fortuna!!) del fenomeno PAS: personalmente ho visto molti alienati ma solo in pochi casi vi era una storia, vera o presunta, di abusi. Secondo Gardner solo nella frazione di alienati gravi era possibile riscontrare, nella misura del 10 per cento, una denuncia autonoma del minore di abusi.

Altra idiozia: la PAS è rifiutata da tutti i Paesi del mondo. Infatti… un recente numero monografico della prestigiosissima American Family Therapy (scusate se è poco) ha ospitato  (http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res536551_Bernet10.pdf) un interessantissimo contributo con decine di voci bibliografiche sul tema. In Inghilterra la famosa Family court review parla con regolarità della PAS. In Francia parecchie sono ormai le tesi di laurea sull’argomento; il professor Barnett di Baltimora ha raccolto in tutto il mondo migliaia di leggi, decreti, sentenze che citano la PAS.  Vi risparmio migliaia di citazioni sulla alienazione che andrebbero a superare di gran lunga quelle portate a supporto della sua inconsistenza.

La PAS, a mio modo di vedere, ha solo un punto debole: partendo dal presupposto che i pochi studi caso-controllo effettuati non hanno ricevuto né sponsorizzazioni dall’industria farmaceutica (che non vi ravvede un profitto) né la collaborazione degli uffici giudiziaria la modesta casistica a disposizione che si è potuta racimolare  non ha consentito oggettivamente una validazione statistica della condizione. Ripeto: ciò è avvenuto non per inconsistenza della teoria, ma per esiguità del campione richiesto.

La PAS è quindi rimasta a livello di modello psicologico e non di condizione di interesse medico: una teoria, quindi, come tutta la psicologia. Di cui, però, pochi si sognano oggi di negarne in toto il valore.

[Fonte adiantum.it]

L´abuso "perfettamente legale" dei servizi sociali in Italia. Le origini del male

Dopo aver letto un articolo di stampa intitolato: “Assistenti sociali in ferie ed io non vedo più mia figlia”, vi invito a considerare con attenzione le seguenti considerazioni. La Legge quadro che stabilisce le procedure da adottare in caso di allontanamento coatto dei figli dalla propria famiglia di origine è la Legge 4 maggio 1983 n. 184 (in breve 184/83) e successive modificazioni, apportate con Legge 28 marzo 2001 n. 149 (che non abroga la L.184/83 ma la modifica parzialmente).

Un pò di storia:

– La Legge 4 maggio 1983 nasce allo scadere della ottava legislatura (VIII legislatura) dove la coalizione di maggioranza parlamentare era formata dai partiti DC – PSI – PSDI – PLI, il Presidente del Consiglio era l’On. Amintore fanfani (DC) ed il partito di maggioranza della coalizione era la DC.

– Il giorno 8 luglio 1998 La Corte Europea di Strasburgo riunisce in un unico ricorso i ricorsi presentati dalle cittadine Dolorata Scozzari e Carmela Giunta le quali adirono la Corte per le vessazioni subite dalle istituzioni italiane dopo l’allontanamento dei figli della prima ricorrente e nipoti della seconda ricorrente per mezzo del Tribunale per i Minorenni.

– Il giorno 13 luglio 2000 la Corte condanna lo Stato italiano al risarcimento di circa 200.000.000 delle vecchie lire da liquidarsi entro tre mesi a favore della prima ricorrente (NOTIZIA MAI DIVULGATA DAI MEDIA – http://www.dirittiuomo.it/Corte%20Europea/Italia/2002/Scozzari.htm)

– Il nostro Parlamento durante la tredicesima legislatura (XIII legislatura) dove la coalizione di maggioranza parlamentare era formata dai partiti Ulivo – PDCI – UDEUR – INDIPENDENTI, il Presidente del Consiglio era l’On. Giuliano Amato (DS), ed il partito di maggioranza della coalizione era DS, ha modificato la Legge 184/83 con la Legge 149/01.

Notate cosa ERA scritto all’art. 5 della Legge 184/83: “L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall’autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. L’affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto“.

Ed ora notate come è stato modificato tale articolo dalla Legge 149/01 entrata parzialmente in vigore dopo la sentenza della Corte Europea dell’anno 2000. All’art. 5 della Legge 149/01 si legge:

1. L’articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – 1. L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità Cialis Online buy più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria».

Bene !

Di tutto quanto evidenziato col grassetto sottolineo maggiormente questa frase: Art. 5 – comma 2 – Legge 149/01: “secondo le modalità più idonee”. Queste 5 parole, in sostanza, danno al Servizio Sociale, una facoltà che prima non aveva (rileggete il testo corrispondente dalla L.184/83) ovvero la facoltà di determinare a sua discrezione le modalità più idonee. Così facendo il Parlamento italiano ha rafforzato il potere del Servizio Sociale esonerando anche il Tribunale per i Minorenni il quale, così, risponde tranquillamente che il suo compito si ferma ad emettere il Decreto ma la gestione dell’affidamento spetta per legge all’ente preposto ( IL COMUNE).

Per completare il quadro della situazione vorrei anche evidenziare che con l’entrata del primo Governo Berlusconi, nella quattordicesima legislatura (XIV legislatura), il Governo a forza di Decreti Legge presentati dall’allora Ministro della Giustizia On. Roberto Castelli (Lega Nord) poi regolarmente convertiti in Legge dal Parlamento italiano, ha bloccato l’entrata in vigore di alcune parti della Legge 149/01.

Ogni anno il dichiaratosi paladino dei bambini sottratti ingiustamente dal Tribunale per i Minorenni alle famiglie di origine, On. Castelli, ha presentato al Governo dei Decreti Legge in attesa che venisse proposto ed approvato un Disegno Di Legge (DDL) che riguardava “La difesa d’ufficio davanti al Tribunale per i Minorenni e modifica degli artt. 336 e 337 del Codice Civile”, DDL che fu presentato dalla Commissione Giustizia della Camera, e che fu da questa approvato e poi trasmesso a quella del Senato che invece lo ha ritirato.

Ovvero non ne vuole sapere !

N.B. Il paladino dei minori sottratti alle famiglie che, in qualità di Ministro della Giustizia, aveva la facoltà (che a questo punto – dati i molteplici casi di strana giustizia sulla materia – diventa DOVERE) di promuovere le azioni disciplinari (art. 107 Cost.) non ha mai nemmeno inviato gli ispettori ministeriali presso i Tribunale per i Minorenni più famosi. Si è solo limitato a presentare un Disegno Di Legge truffaldino per mera propaganda politica.

CONCLUSIONI: se gli assistenti sociali si comportano come vogliono è perché lo STATO glielo ORDINA ! E se ragionate sulle informazioni di cui sopra vi renderete conto che la questione è legata alla RAGION DI STATO. Bisognerà che prima o poi ve ne facciate una ragione e non crediate alle favole che vi propongono politici, partiti ed anche, purtroppo, alcune associazioni. La “Democrazia Diretta” riconosce ai cittadini la sovranità che gli appartiene (art. 1 Cost.) che include il potere di abrogare le leggi fatte dal Parlamento (art. 75 Cost.), il potere di fare le leggi (art. 71 Cost.), il diritto di chiedere (art. 50 Cost.).

Se non ci facciamo (o correggiamo) le leggi sbagliate.. non potremo sperare mai in nulla di buono da questa banda di furfanti che pullano le Istituzioni italiane e, come molti potranno avere avuto modo di constatare, qui ci sono dentro tutti (!) :

– Legislatore

– Magistratura

– Governo

– Compiacenti e sedicenti avvocati, psicologi, e forze dell’ordine

Come si fa, così interconnessi tra loro, a ritenere uno più responsabile dell’altro ?

[Fonte: Bruno Aprile – Democrazia Diretta – www.brunoaprile.blogspot.com]

Mettere pretestuosamente in dubbio le capacita' genitoriali del papa' o della mamma costituisce una condotta perseguibile penalmente.

E´ reato mettere in dubbio l’autorevolezza drugs without prescription genitoriale

di Mariagabriella Corbi

La Corte di Cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 23979/2010, dice testualmente: “……..l’autorevolezza nell’espletamento del ruolo genitoriale faccia parte di quel bagaglio di qualità’ che, nell’apprezzamento dei consociati, contribuisce all’onore e al decoro di una persona: sicché la denigrazione di tale aspetto della personalità costituisce un’offesa penalmente rilevante“.

Così gli Ermellini hanno condannato una coppia di Bologna, Vittorio e Mercedes F., che aveva esplicitato il proprio dissenso nei confronti di R.F., figlio dei vicini di casa. Questi l’avevano apostrofato con l’epiteto di drogato e discreditato l’azione educativa genitoriale paterna.

La coppia rea, già condannata dal Tribunale di Bologna, nell’ottobre 2008, – era stata censurata per ingiuria e penalizzata con  risarcimento dei danni in favore di quel padre di cui era stato messo in dubbio il ruolo di genitore-, non s’era data per vinta ricorrendo in Cassazione. La Corte ha confermato la condanna (sentenza n. 23979/2010) motivandola: “”la menzione fatta da entrambi gli imputati a uno stato di tossicodipendenza del figlio” si riflette sull’ “efficacia lesiva dell’autorevolezza” dell’azione educativa familiare, “nonché dell’onore e del decoro suo e della sua famiglia recante in se una situazione spregevole quanto meno dal punto di vista sociale” con l’esborso di 1.200 euro per le spese processuali sostenute da R.F. costituitosi parte civile nel processo.

Per i Supremi Giudici la denigrazione dell’aspetto genitoriale della persona costituisce un’offesa penalmente rilevante sotto il profilo di cui all’articolo 594 c.p..

Infatti l’art. 594 del Capo II: DEI DELITTI CONTRO L’ONORE prevede l’ingiuria e cita testualmente: “Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente e’ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro cinquecento. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena e’ della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro mille, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di piu’ persone”.

I genitori moderni vivono reali difficoltà nell’azione educativa della prole perché non hanno dei modelli di riferimento, non esistono contesti educativi condivisi come succedeva alla generazione precedente: una volta (40 – 50 anni fa) era più facile crescere ed educare i figli perché ci si avvaleva dell’ausilio della propria famiglia che conviveva nello stesso cortile/palazzo. Intorno agli anni ’70 una rivoluzione culturale ha annullato lo stile autoritario, basato su regole e gerarchie per lasciare il posto ad una  educazione consenziente che affermava “tutto deve essere permesso” ai bambini, con l’eliminazione di ogni forma di frustrazione e massima trasparenza delle manifestazioni personali. Oggi, oltre la dispersione familiare (per lavoro fuori sede, per abitazioni più economiche etc) e le problematiche  proprie dell’essere tecnologico, gli archetipi educativi sono alquanto evanescenti ed i genitori sporadicamente trovano alleanze ed occasioni di confronto. L’influenza mediatica, che sprona al consumismo e fornisce esempi spesso divergenti dall’idee dei genitori, incornicia il quadro.

E’ più facile dire  “sì”. Questa parola  rende la vita del genitore più comoda, meno faticosa ed esasperante. Dare avvio e sostenere poi un conflitto sul riordino della camera o sul tipo di merenda al rientro di una giornata stressante di lavoro è sicuramente deprimente, pertanto è preferibile, più immediato, cedere e rimandare il conflitto a “tempi migliori”. In queste circostanze non rimane altro che avere pazienza e reimpostare il proprio ruolo genitoriale, prestando attenzione alle necessità psicologiche dei propri figli ed impartendo ad essi  poche regole di vita che poi, in un futuro, potranno agevolarli nel corso della propria esistenza.

[Fonte: overlex.com]

Le violazioni più frequenti dei tribunali minorili e dei servizi sociali in materia di figli

Denunce, esposti, lettere, richieste di azioni disciplinari, suppliche e perfino insulti, da parte di genitori che non hanno più niente da perdere, giacchè il bene più prezioso – i propri bambini – è stato a loro sottratto dallo Stato. Dall’altra parte della barricata, eretta con le alte mura dell’indifferenza e con i mattoni delle prassi vetero-fasciste, tribunali minorili e servizi sociali che si muovono come elefanti dentro un negozio di cristalli di Boemia.

La sensazione è che le vicende che arrivano in rete o in qualche raro articolo di cronaca, segnalate anche sui social network con pagine dedicate e financo le copie dei documenti, siano semplicemente la “punta dell’iceberg”. La statistica, in realtà, è ben diversa, e se i 9.500 casi di allontanamenti (sul totale di 32.000) causati da “alta conflittualità e incapacità genitoriale”, o da “stato di indigenza economica”, sono un dato più che certo, è evidente che il fenomeno è diffuso sopratutto tra chi non sa come affrontare questo tipo di emergenza – pensando che sia “normale” -, oppure tra chi non ha un sufficiente livello di istruzione per pensare di contrastare questi provvedimenti.

In tutti i casi c’è una certezza: nessuno tra gli operatori istituzionalizzati (avvocati, psicologi di parte, assistenti sociali) sprona i genitori a ribellarsi, a fare di più e ad alzare la voce. Quelli che lo fanno, alla fine, sono in pochi, come se questa pratica così dannatamente anti-democratica venisse, in qualche modo, considerata come ineluttabile e necessaria.

L’Ordinamento Italiano prevede esplicitamente la presunzione d’innocenza, il che vuol dire che i cittadini non possono essere riconosciuti colpevoli senza  un regolare processo e tre gradi di giudizio. Accade spesso, invece, che alcuni giudici dichiarino cittadini colpevoli subito senza che questi possano aver accesso al diritto di difesa, senza avere analizzato e valutato le prove, ma solamente in base ad affermazioni, spesso incoerenti (quando non addirittura false), dei servizi sociali. A volte si ha la sensazione che, in molti processi, la parte rappresentata dai servizi sociali sia in realtà una “controparte occulta”, che si aggiunge e sostituisce in toto a chi ha presentato accuse pesanti e prive di fondamento.

Di più, in diversi casi si è avuta la certezza che, a fronte di quelle accuse, si sia voluto costruire le prove successivamente, violando con ciò le regole più elementari dei diritti umani.

L’art. 4 comma 3 L.149/2001 – Diritto del minore alla famiglia – prevede che “sui decreti degli affidamenti devono essere esplicitamente indicati: le motivazioni, i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri esponenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore, deve essere indicato il servizio sociale a cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza”. L’art. 4 comma 4  della stessa legge prevede che “deve essere indicato il periodo di durata presumibile dell’affidamento rapportabile al complesso degli interventi volti al recupero della famiglia d’origine”.

Da un esame attento dei decreti emessi dai tribunali dei minori, risalta immediatamente come i giudici osservino raramente questi obblighi di legge, e nei casi di privazione della potestà genitoriale ai bambini non vengano assegnati tutote e protutore. Anche nei casi di adozione molto spesso si prendono provvedimenti di allontanamento definitivo dalla famiglia di origine anche quando i bambini, in realtà, non sono mai stati abbandonati e/o maltrattati dalle loro famiglie.

Le dichiarazioni dell’ex presidente del tribunale dei minori di Genova Dr.ssa Anna Maria Faganelli, rilasciati al giornale “Il Secolo XIX” (edizione di Genova del 26 Luglio 2002 – pag.27), attestano che diversi giudici compiono dei reati dolosamente e consapevolemente: “Quando diamo un bambino in adozione siamo molto cauti. Se c’è un’azione legale da parte dei genitori naturali, avvisiamo i genitori adottivi che esiste un rischio” – la legge italiana prevede che i bambini possono essere dati in adozione esclusivamente se si trovano nello stato di abbandono, se c’è “un’azione legale” da parte della famiglia, ovviamente il bambino non è abbandonato. Quindi, i giudici sono consapevoli che il bambino non può essere dato in adozione, e la famiglia “avvertita” sa che esiste la famiglia di origine e che il bambino adottato non è stato mai abbandonato.

C’è poi il capitolo delle perizie psichiatriche e psicologiche, per le quali i consulenti hanno precisi doveri indicati nel Codice deontologico, nella Carta di Noto e nelle Linee Guida per lo psicologo forense. Secondo uno di questi, il perito non può assolutamente dare i consigli al giudice. L’art. 4 delle Linee Giuda dice che il consulente del tribunale “….nel rispondere al quesito peritale, tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi le responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcette“. In realtà, in quasi tutte le perizie, si danno consigli ai giudici e ci si occupa poco della descrizione scientifica dei fatti.

Per definire una persona come affetta dalle malattie mentali il perito ha il dovere di compilare 5 schede specifiche, i cosiddetti 5 assi, nei quali deve descrivere dettagliatamente i sintomi della malattie, le date in cui essi si sono verificati ed i testimoni, un’anamnesi dettagliata, la descrizione delle altre malattie presenti che non hanno un’origine psichiatrica e altro. Ebbene, nella maggioranza dei casi, le perizie dei tribunali minorili proclamano i cittadini come malati mentali senza aver adempiuto preventivamente al dovere di compilare i “5 assi”, compiendo pertanto un reato di falso ideologico e di omissione di atti d’ufficio.

Un altro dovere importante del perito consiste nel rendere esplicito il quadro teorico di riferimento e le tecniche utilizzate così da permettere una effettiva valutazione e critica all’interpretazione dei risultati da parte degli altri specialisti (art.5 delle Linee guida). Invece, la maggior parte delle perizie effettuate presso i Tribunali dei minori rappresentano in sé solo una raccolta delle frasi e delle affermazioni “nude” – non corredate da nessun valido accertamento scientifico -, e quindi queste perizie devono essere ritenute false.

In Italia, sembra che i periti non abbiano alcun tipo di responsabilità nel caso di falsa perizia o del favoreggiamento doloso ad una delle parti. Sembra che nella storia d’Italia fino ad oggi nessun perito sia stato condannato.

Un esempio classico di quanto descritto è quello del Sig. G.M.L., la cui vicenda è tratta presso il Tribunale dei minori di Genova. GML ha subito una serie di perizie psichiatriche, e nessuno dei medici ha elencato sintomi delle malattie mentali esistenti e/o preesistenti. I periti del tribunale lo hanno invece dichiarato affetto da una malattia mentale non presente nella classifica psichiatrica, e i periti indipendenti l’hanno dichiarato, al contrario, perfettamente sano. Il medico di famiglia ed i famigliari lo ritengono sano. Il giudice incaricato sta obbligando GML a frequentare il Servizio di salute mentale, allo scopo di “curare la malattia mentale non meglio definita”.

In pratica, il Servizio di Salute mentale responsabile non è in grado né di provare la malattia (nonostante il cittadino l’avesse chiesto), né ha preparato un progetto di cure per curare questa malattia “misteriosa”. Attualmente GML, stanco e umiliato da queste continue vessazioni, si dichiara disponibile di essere curato solo dopo che la sua malattia sarà provata, e ha chiesto al giudice di indicare ai medici i sintomi della malattia e di obbligarli a preparare un percorso clinico specifico. Il giudice non risponde, così come non risponde il presidente del tribunale, ma nel frattempo GML vede la figlia solo 1 volta al mese, per una ora sotto gli occhi dei Servizi sociali che pare critichino ogni sua parola e ogni suo movimento.

Lo stesso GML racconta: “….sono stato diffamato e calunniato ancora prima che la mia figlia nascesse, da un assistente sociale che non mi aveva mai visto e conosciuto. Non ho mai avuto una citazione e un’udienza in contraddittorio con la mia controparte, non ho potuto difendermi, nessuno dei miei testimoni è stato sentito, però mia figlia è stata portata via subito dopo il parto e affidata ad ignoti. Se non vado bene io, affidate la mia figlia almeno ad una delle mie 3 sorelle, alla mia figlia maggiorenne o alla mia ex convivente, che hanno già chiesto tantissime volte di avere la bambina in affidamento.”

E Buy Generic Drugs Without Prescription mentre i magistrati non rispondono, la bambina non conosce ancora le proprie sorelle, e non sa di avere una grande famiglia che l’aspetta con ansia. La famiglia affidataria (si tratta di persone di alto livello culturale) impediscono alla bambina di avere i rapporti con la sua famiglia d’origine, e hanno già convinto la piccola a chiamarli “papà” e “mamma”.

Questo è solo un esempio di ciò che può accadere a tutti noi, oggi, nel nostro Paese.

[Fonte – adiantum.it GE.SE.F.]