Se la Cassazione dimentica il diritto alla bigenitorialità, le vittime sono i figli.

I Servizi Sociali dovrebbero avere varie funzioni. Ogni anno costano un sacco di soldi. Soldi pagati dai cittadini in nome di uno stato sociale che deve garantire, a chi si trovi in situazioni di difficoltà, il rispetto dei diritti umani fondamentali.

Come non considerare tra questi diritti umani il diritto di un bambino ad avere un papa’ ed una mamma? La legge lo prescrive e i servizi sociali comunali sicuramente hanno titolo per intervenire laddove difficoltà di tipo economico pongano in pericolo i diritti di minori.

Di fronte ad una qualsiasi accusa anche solo verbale di abuso su minori, il nostro sistema ben nutrito di onlus create ad hoc, è capace di spendere centinaia di migliaia di euro al fine di mettere in atto tutta una serie di accertamenti volti a provare se l’abuso ipotizzato sulla base di indicatori assolutamente ASPECIFICI sia vero o meno. E il nostro sistema poi traccia anche le statitistiche per giungere a dire che il 92% delle accuse di abuso formulate in concomitanza di una separazione di coppia, è infondata e che tuttavia i minori sottoposti a questi accertamenti finiscono poi per vivere un trauma psicologico vero e proprio equivalente ad un abuso realmente perpretato. Un disastro. Inutile dire che per i colpevoli dell’abuso simulato che ha distrutto la vita dei minori, nessun colpevole sara’ mai cercato e che nessuno mai paghera’ un euro che sia un euro di risarcimento.
(FONTE DATI)

E’ alla luce di queste considerazioni che una recente sentenza di cassazione lascia tutti allibiti facendo ben intendere che in assenza di una vera legge che tuteli il diritto dei figli ad avere un papa’ ed una mamma, il rischio della cosiddetta AMPUTAZIONE GENITORIALE è dietro l’angolo.

Infatti, secondo una sentenza della Corte Supema dei giorni scorsi, se la madre vuol farsi mantenere dai genitori, è legittimata a privare i figli del padre.

Ecco la storia tratta da cassazione.net

Lei? Porta via i figli dal loro «habitat» per portarli al paesello d’origine, un «contesto arcaico e rurale». A lui non basta giocare la carta dello sradicamento della prole per ottenere l’affido dei minori e la revoca dell’assegno di mantenimento. La scelta, osservano i giudici, è compiuta nell’interesse dei figli: l’affidataria cerca nella famiglia d’origine, residente nelle campagne del Sud, quel sostegno anche economico che l’esiguo contributo a carico dell’ex coniuge da solo non è in grado di assicurare. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 19 maggio 2011 dalla prima sezione civile della Cassazione.

Confermato l’affidamento dei figli alla signora, nonostante il trasferimento da un ridente cittadina balneare del Centro come Senigaglia a una ruspante e piccola località pugliese. Sarà pure “arretrato” il contesto sociale meridionale in cui dovranno ambientarsi i figli, ma certo è che nulla si può rimproverare alla signora: ha dimostrato di saper fare il ruolo di madre e decide di tornare al paese d’origine perché là ha i genitori che possono prendersi cura dei bambini, mentre i 200 euro al mese che le passava l’ex marito non bastano di certo.

Doppia batosta per lui: il mantenimento aumenta a 450 euro mensili perché l’onerato ha finito di pagare il mutuo, diventando proprietario dell’ex casa coniugale. Incensurabile la motivazione della decisione di merito, censurata per la (presunta) mancata comparazione fra i contesti sociali di vita dei figli prima e dopo il trasferimento voluto dalla madre.
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Cristina Maggioni

La associazione “Ragione e Giustizia” ha diffuso un opuscolo dal titolo “Abusologi, questi sconosciuti” (http://www.ragionegiustizia.org/getFile.aspx?id=43), raccogliendo casi di bambini ed adulti devastati da false accuse di pedofilia.  L’opuscolo contiene un totalizzatore degli errori che hanno contribuito a questi orrori (bambini strappati alle loro famiglie, mamme che si sono suicidate, …), secondo il quale spicca in negativo la ginecologa MAGGIONI CRISTINA.  Abbiamo cercato informazioni in fonti istituzionali, quali interrogazioni al senato, proposte di inchiesta parlamentare, atti di processi, e raccolto quanto trovato nell’allegato Maggioni Cristina, dal quale riportiamo alcune frasi scritte da parlamentari e senatori:

«Nel corso dell’inchiesta, diciassette bambini venivano, per disposizione del Tribunale dei minori di Bologna, allontanati dalle famiglie naturali.  Gli allontanamenti erano confermati dai giudici minorili sulla base degli accertamenti medico-legali curati, per incarico della Procura della Repubblica di Modena, dalla dottoressa Cristina Maggioni di Milano, la quale ultima relazionava di «centinaia e centinaia di violenze sessuali» commesse a danno dei minori. Successivamente, nel corso dei procedimenti, ben due perizie d’ufficio, disposte l’una dal giudice per le indagini preliminari dottor Ziroldi, l’altra dal Collegio del Tribunale penale, accertavano l’errore professionale commesso dalla dottoressa Cristina Maggioni, concludendo che in capo ad alcuno dei bambini coinvolti vi erano segni specificamente riconducibili ad un quadro di abusi sessuali. Le perizie d’ufficio evidenziavano, altresì, l’ignoranza tecnica della dottoressa Cristina Maggioni relativamente a profili di conoscenza elementare della materia.
Nel corso di questi anni il coinvolgimento nell’inchiesta di una madre, la signora Francesca Ederoclide, alla quale è stata strappata la figlia, l’ha indotta al suicidio, dopo che si era proclamata con ogni forza innocente ed estranea ai fatti, fino ad arrivare allo sciopero della fame per essere ascoltata dalle Autorità competenti. Altro imputato, il signor Alfredo Bergamini, ha trovato la morte, di crepacuore, il giorno successivo l’emanazione della sentenza di condanna nei suoi confronti. Altre madri, coinvolte nella triste vicenda, sono state costrette ad abbandonare le loro residenze e trovare esilio anche all’estero
[…]
lo scrivente ha appreso che la dottoressa Cristina Maggioni risulta ginecologa già espulsa dalla clinica Mangiagalli di Milano, persona che ha svolto perizie attestanti avvenuti fatti di abuso sessuale a danno di minori totalmente sconfessate dalle successive sentenze di assoluzione emesse dagli organi giudicanti; che ancor più, con le sue perizie, anche nel passato, la dottoressa Cristina Maggioni ha causato ingiuste e illegittime detenzioni carcerarie nei confronti di soggetti poi riconosciuti innocenti;
[…]
che nel corso di questa inchiesta la dottoressa Maggioni, relazionando sulla situazione della minore V C, concludeva per l’accertamento di «centinaia e centinaia di abusi, imene totalmente scomparsa», venendo successivamente categoricamente sconfessata dalla perita del giudice per le indagini preliminari e da due perite nominate dal tribunale penale di Modena, oltre che da una decina di consulenti di parte tutti cattedratici della materia, che relazionavano l’evidente presenza dell’imene ed il cui errore è stato riconosciuto anche in seno alla motivazione della sentenza del processo n. 166/99;
che mercoledì 20 dicembre 2000 Maggioni e Bruni venivano qualificati come soggetti «completamente incompetenti e inaffidabili», tali da non dovere più ricevere incarichi dall’autorità giudiziaria, ad opera del pubblico ministero di Milano dottoressa Tiziana Salvatore nel corso di un’udienza del giudice per le indagini preliminari a carico di un padre accusato di violenza sessuale a danno della figlia avendo gli stessi relazionato di abusi sessuali pur di fronte ad una conclamata malformazione congenita, così come ampiamente riportato da tutta la stampa nazionale,
si chiede di sapere:
se sia rispondente al vero che Maggioni e Bruni hanno curato sempre per conto delle procure 365 consulenze, così come è apparso sugli organi di informazione, e, in caso affermativo, in quante delle 365 perizie a firma Maggioni-Bruni questi abbiano relazionato di conclamati abusi sessuali e/o di evidenze compatibili con pregressi atti di abuso sessuale; in quanti casi essi solo abbiano avuto la facoltà di visitare i minori; in quanti casi dette ispezioni siano state eseguite ai sensi dell’articolo 360 del codice di procedura penale nell’osservanza del contraddittorio ed alla pre- senza dei consulenti della difesa ed in quanti si sia proceduto in assenza dei periti della difesa; in quanti casi i tribunali e/o gli uffici del giudice per le indagini preliminari abbiano ripetuto le visite eseguite dai consulenti del pubblico ministero Maggioni e Bruni e in quanti casi le risultanze di questi siano state contestate;
se il Ministro in indirizzo, vista la declarata incompetenza e inaffidabilità dei periti Maggioni e Bruni, non ritenga necessario, per quanto di sua competenza, invitare l’autorità giudiziaria a sottoporre a riesame, d’ufficio, tutti i procedimenti in cui gli accertamenti medico-legali ginecologici sono stati curati, per conto delle procure, da questi due medici, considerato che è altamente probabile che tutte le loro consulenze siano inficiate da errore professionale e falsità, considerata la loro «totale incompetenza» denunciata pubblicamente dal sopra citato pubblico ministero milanese e visto che per effetto delle loro perizie oggi sono in carcere parecchie persone che potrebbero essere innocenti;
quale valutazione darà il Ministro in indirizzo sull’opportunità che gli uffici giudiziari italiani si astengano, in modo assoluto, dal conferire nuovi incarichi a Bruni e Maggioni ed a sostituirli per quelli in corso»

fonti:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00005442.pdf Interrogazione al Ministro della Giustizia, 742a seduta del Senato della Repubblica, pag. 131-136.
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00006964.pdf Buy Viagra Online Without Prescription Interrogazione al Ministro della Giustizia, 943a seduta del Senato della Repubblica, pag. 17-19.
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00007172.pdf Interrogazione al Ministro della Giustizia, 1023a seduta del Senato della Repubblica, pag. 70-72.

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer?tipo=BGT&id=83388 Proposta di inchiesta parlamentare, Senato della Repubblica.

Requisitoria PM dr. Tiziana Siciliano, Tribunale di Milano, Proc. Pen. N. 2790/00.

Ordine dei Medici

Le proposte del Movimento Femminile per la Parità Genitoriale

DATO PER SCONTATO CHE:

a) IL PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITA’ DEVE ESSERE APPLICATO E NON INTERPRETATO => bambini > il più possibile vicino alla condizione: 50% del tempo con mamma, 50% con papà (compatibilmente con le esigenze dei minori coinvolti e tenendo conto di tutte le difficoltà oggettive del caso);
b) IL MANTENIMENTO DEVE ESSERE DIRETTO + rendicontazione spese straordinarie;
c) IL DIVORZIO BREVE NON E’ PIU’ PROCRASTINABILE;
d) E’ NECESSARIA LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI GIUDICI;
e) PARI OPPORTUNITA’ VERE PER TUTTI E UGUAGLIANZA TRA I GENERI (art. 3 Costituzione Italiana)
f) PATTI PREMATRIMONIALI OBBLIGATORI E RICONOSCIUTI > inventario dettagliato di beni mobili e immobili di ciascuno dei due coniugi prima del matrimonio. Eventuali REGALI fatti durante il matrimonio di valore superiore ai 1000 euro dovranno essere corredati di una cessione volontaria ”per iscritto” per avere una qualsiasi validità.


AVANZIAMO LE SEGUENTI PROPOSTE.

PUNTO PRIMO
Non devono essere più prese in considerazione domande di ALIMENTI per il coniuge più debole (identificato erroneamente dalla “PRASSI giudiziaria” sempre con l’ex moglie pure se questa è pluriproprietaria immobiliare e/o terriera, magari con un megastipendio da dirigente e con quadri di Picasso, Manet etc. nel salotto) il cui legame coniugale è durato meno di 5 anni. Chi TRUFFA usando un matrimonio “USA-E-GETTA” come fosse un “cavallo di Troia” non avrà più diritto ad alcunchè.
Se è lecito commettere errori non è altrettanto lecito che a pagarli sia però uno soltanto (cioè sempre l’uomo).
Dato che stirare, lavare, pulire, cucinare etc. etc. nonchè assolvere ai doveri coniugali è un COMPITO che ciascuno dei DUE coniugi si assume per contratto (quando firma all’atto delle nozze), se tale ruolo non è stato svolto (con tutti i sacrifici che comporta) non si comprende perchè una persona (donna / uomo) che “truffa” l’altro / l’altra magari per soli 7 giorni (e poi scappa con l’amante) debba avere diritto a ciò cui avrebbe diritto una, ad esempio, che è stata una moglie devota per 20 o 30 anni. Inoltre, anche in caso estremo bisogno (dimostrato con i fatti e non solo a parole), entro un tot di tempo la parte che riceve gli alimenti (la parte debole cioè il soggetto più povero tra i due, senza discriminazione di sesso) deve impegnarsi per iscritto davanti ad un giudice a trovarsi un lavoro e a non sfruttare “a vita” gli alimenti. Nel caso passi quel dato tempo X la controparte (il coniuge più benestante tra i due) potrà chiedere di ridurre tale mantenimento (un po’ come succede con la cassa integrazione o i lunghi periodi di malattia in campo lavorativo).

PUNTO SECONDO
I figli anche se piccoli DEBBONO essere ascoltati dai giudici che dovranno avvalersi di personale altamente qualificato (e non della solita “compagnia di giro”).
Un bambino, già a 4 – 5 anni, capisce molte più cose di quanto oggi FACCIA COMODO far credere. Alcuni bambini, che chiedono di stare disperatamente con il loro papà, non vengono ascoltati. Perchè? Andrebbe creato un servizio pubblico  di pedagogisti e/o psicologi estremamente preparati e focalizzati sui problemi di una “coppia che scoppia”, possibilmente a carico della collettività e collegato ai tribunali in modo che su chi si separa non gravino ulteriori spese aggiuntive. Già ora i costi sono insopportabili visto che le cause – tra avvocati, perizie e tempi biblici della Giustizia – comportano esborsi mostruosi, insostenibili dai comuni cittadini.

PUNTO TERZO
La casa coniugale all’atto della separazione / divorzio tornerà al legittimo proprietario. In caso di comproprietà, un coniuge potrà rilevare la sua metà dall’altro coniuge; in caso di disaccordo la casa sarà venduta e il ricavato diviso equamente; fino a quel momento i coniugi potranno alternarsi nell’abitazione per il tempo necessario a trovare una nuova sistemazione (max. 3 anni). Lo stesso principio sarà valido in caso di difficoltà momentanea di uno dei due. Eventuali danni alle cose o alle proprietà dell’altro coniuge saranno ritenute oggetto di risarcimento.
E così si dà uno stop all’esproprio legalizzato dei beni mobili e immobili (in primis quelle case magari comprate, con i sacrifici di una vita, dai suoceri / nonni) ed al vergognoso sorgere, come funghi, delle “case dei papà” (ricoveri per poveri ovvero onesti cittadini che così ricevono dallo Stato Italiano non giustizia e sacrosanto rispetto delle leggi vigenti come sarebbe doveroso verso chi lavora onestamente e paga le tasse, ma ma solo una miserabile carità pelosa che dovrebbe farci vergognare tutti).

PUNTO QUARTO
All’atto della separazione o del divorzio (almeno finchè non sarà attuato il regime di divorzio breve) diventerà CONDIZIONE INDISPENSABILE PER PROCEDERE il test del DNA (a prezzo calmierato).
Qualora infatti uno o più figli non dovessero risultare biologicamente compatibili con il padre, ogni richiesta di mantenimento verrà rigettata a meno che il padre non voglia comunque assumersi (per iscritto) dei doveri “per motivi affettivi”. Se qualche padre, già divorziato, dovesse scoprire di essere stato ingannato, avrà diritto ad un intervento giudiziario per direttissima che determinerà l’interruzione immediata di qualsiasi emolumento e che porterà anche alla richiesta di restituzione (rateizzabile) di tutti i mantenimenti versati fino ad allora nonchè ad un eventuale risarcimento dei danni subiti. Qualora uno o più figli, risultati biologicamente non compatibili con il padre / ex marito, dovessero essere stati all’origine di un matrimonio “forzatamente indotto col ricatto”, tale matrimonio, se celebrato solo civilmente, verrà immediatamente dichiarato NULLO (oltre a quanto già previsto dal punto precedente).
N.B. Dato che 1 figlio su 5 sembra non essere figlio biologico del proprio “padre” e dato che in troppi casi alcuni ex mariti sono stati perseguitati per ragioni di mero interesse pecuniario dalle loro ex mogli (ovviamente al corrente dell’inganno perpetrato), è ora di mettere ordine, visto che la tecnologia, nel 2011, grazie a Dio lo consente.

PUNTO QUINTO
All’atto della separazione o del divorzio diventerà CONDIZIONE INDISPENSABILE PER PROCEDERE un’ispezione patrimoniale da parte del FISCO (Agenzia delle Entrate – Guardia di Finanza) su ENTRAMBI i soggetti.
In questo modo da un lato lo Stato potrà approfittare di questi frangenti per attuare delle verifiche utilissime, in grado di portare enormi benefici alle casse pubbliche. Dall’altro verrebbero, in sede giudiziaria, automaticamente smascherati sia tutti quegli “uomini ricchi” che all’atto della separazione / divorzio diventano improvvisamente nullatenenti sia tutte quelle donne che di colpo rimangono disoccupate (ma più spesso hanno uno o più lavori in nero) oppure che vengono prese da improvvise crisi esistenziali e/o psicologiche che le rendono invalide al lavoro (ma non altrettanto invalide se si parla di spassarsela con: palestre, centri estetici, discoteche, nuovi fidanzati e vacanze). La spesa che lo Stato affronterà verrà ampiamente ripagata con il recupero forzoso di denari sottratti al Fisco.
Senza contare le inevitabili ripercussioni positive a livello di emersione del lavoro nero, etc.
I metodi per combattere l’evasione fiscale esistono… basta volerlo fare (ma lo si vuole fare davvero?).

PUNTO SESTO
La moglie disoccupata (specie se compresa nella fascia 18-49 anni) – ha diritto ad essere aiutata dall’ex marito per un periodo di tempo limitato (es: max. 24 mesi). Questo aiuto non sarà a fondo perduto ma si tratterà di una sorta di prestito (senza interessi) che l’ex moglie dovrà restituire (a rate) appena in grado di farlo.
In questo modo si scoraggiano certe donne dall’evitare di trovarsi un lavoro poiché OVVIAMENTE è molto più comodo ricevere il “fico in bocca” ogni mese che darsi da fare. Questo punto si ricollega anche al PUNTO PRIMO.
Unica eccezione: le ex mogli magari più anziane che, in effetti, dopo aver fatto le casalinghe per 30 anni, rischiano di essere tagliate fuori dal mercato del lavoro senza averne alcuna colpa. Si può pensare, in questo caso, ad una sorta di regime compensativo percui l’ex moglie anziana (ex casalinga che non sa fare nulla se non i mestieri) la quale riceve gli alimenti dall’ex marito è tenuta a fare almeno dei lavori socialmente utili (es: assistenza a disabili, malati, anziani non autosufficienti, malati terminali, cucinare per i detenuti, etc.). Dovranno timbrare, per continuare a ricevere l’aiuto dell’ex marito, un “social badge” che dovrà essere presentato mensilmente alle autorità preposte (vedi PUNTO UNDICI). Ovviamente l’ex marito dovrà poter scaricare integralmente questi alimenti dalle sue tasse. In questo modo si avvierà un circolo virtuoso poichè lo Stato recupererà tale mancato introito con quello che andrebbe a risparmiare disponendo di forza lavoro gratuita per esigenze / emergenze sociali (e quindi tutto si compenserà).

PUNTO SETTIMO
La moglie ha diritto a mantenere lo stesso status del matrimonio. AD OGGI LA EX MOGLIE SEGUE “LA REGOLA DELLA BENZINA”: QUANDO IL PETROLIO VA SU (IL REDDITO DELL’EX MARITO) ANCHE LEI VA SU… MA SE IL PETROLIO VA GIU’, LEI RESTA STABILE… Eh no, così non va!!!
In un mondo dove è tutto è diventato flessibile e precario, nessuno ha diritto all’eternità (eccetto i morti).
Es. se la famiglia fosse rimasta unita e magari si fosse abbattuto su di essa un rovescio finanziario, la signora avrebbe continuato a spandere soldi in vacanze alle Bahamas e a comprare gioielli e vestiti? Ne dubitiamo. Se un impiegato perde il lavoro e resta disoccupato non è che… quando ne trova un altro… ha diritto ad esigere lo stesso stipendio dal nuovo datore di lavoro (magari!). Eventuali migliorie ottenute dopo la separazione / divorzio ad opera – ad esempio – di una nuova compagna non dovranno essere “affari” della ex moglie, così come il reddito del nuovo compagno non sarà “affare” dell’ex marito. Una volta divisi, ognuno per sé e… Dio per tutti.
Inoltre, non esiste alcuna norma nel nostro ordinamento giudiziario (nè alcun articolo nei CCNL) che imponga al datore di lavoro di non licenziare e/o mettere in cassa integrazione (in caso di crisi economica grave, come quella  che stiamo vivendo, ad esempio) e/o porre un tetto agli straordinari di un padre separato sulle cui spalle gravano sì tanti oneri. Così dicasi per i liberi professionisti per i quali non esistono ammortizzatori sociali nel caso in cui il volume di affari si riducesse notevolmente (vedi: crisi e/o recessione). PER QUALE MOTIVO, DUNQUE, L’UNICA GARANZIA LEGALE E’ PREVISTA SOLO A TUTELA DI CHI IL DENARO LO DEVE RICEVERE?
Inoltre, di recente un’assurda sentenza della Cassazione ha sentenziato che di fronte al doppio lavoro di un ex marito (che magari vi era stato costretto per poter campare una seconda, legittima, famiglia), la ex moglie avesse diritto (nonostante lavorasse in nero e quindi fosse tutt’altro che priva di redditi) ad un aumento dell’assegno divorzile.
Non vogliamo più assistere a simili obbrobri che magari seguono la legge ma di sicuro non seguono il buon senso.
Summum ius, summa iniuria, dicevano i latini…

PUNTO OTTAVO
In caso di ex mogli con figli avuti da ex mariti diversi, vale la regola che ciascun padre ha doveri di sostentamento SOLO il proprio figlio biologico.
In questo, più che in altri casi, è da ritenersi altamente sconsigliabile l’assegno di mantenimento indiretto poiché è altissimo il rischio che, se un padre non paga per suo figlio, il peso economico di tutta la situazione si riverserà sull’altro padre “fesso” che invece paga (a sua insaputa per tutti i figli)… oltre a provvedere, ça va sans dire,  alle esigenze complessive della signora.

PUNTO NONO
Per le spese straordinarie sarà creato un conto intestato al minore dove ogni mese i due genitori saranno obbligati a versare un quantum. Ognuno dei due genitori sarà autorizzato a prelevare del denaro (o a farselo rimborsare) da tale CC solo e soltanto dietro dimostrazione inoppugnabile di ricevute fiscali, fatture, prescrizioni mediche.
Ciò che dovesse avanzare si accumulerà e andrà a creare un fondo per eventuali imprevisti (spese mediche molto onerose, studi all’estero, etc.).  Tutto ciò che è su tale CC resterà di ESCLUSIVA proprietà del figlio / della figlia che, alla maggiore età, potrà – se dovesse avanzare qualcosa – disporne liberamente  secondo determinati criteri (es: iscrizione università, acquisto casa propria, investimenti di altro genere, etc.).
E con questo si dà un bel “giro di vite” all’utilizzo improprio ed eccessivamente discrezionale del denaro che DOVREBBE essere destinato SOLO alle esigenze della prole (vedi: capitoli di spese straordinarie). Cosa che oggi non sempre accade. Se uno dei due genitori dovesse “rapire” il minore o renderlo inaccessibile all’altro, il genitore danneggiato o leso nella sua frequentazione sarà autorizzato a sospendere immediatamente il versamento. Inoltre, dato che nei tribunali secondo la PRASSI  e solo – sia ben chiaro – per IL BENE DEL MINORE di fatto “SI MONETIZZANO” gli affetti, prendiamo atto che i figli, per la prassi, SONO UNA MERCE e pertanto… in mancanza di modifiche sostanziali in materia di diritto di famiglia, si farà appello alla normativa commerciale vigente in materia di acquisto / vendita di merci /servizi e agli eventuali abusi perpetrati in tal senso.

PUNTO DECIMO
Il genitore che si rifiuta di far vedere il figlio all’altro genitore rischierà, alla terza infrazione che il minore venga collocato “prevalentemente” presso l’altro genitore. Il periodo di inversione sarà proporzionato alla gravità delle infrazioni commesse. Trascorso questo lasso di tempo, riprenderà la normale frequentazione al 50%.
Tutto questo ovviamente presuppone che i due genitori vivano a breve distanza, nel caso in cui sia applicabile una frequentazione che si avvicini il più possibile all’ideale 50%-50%. Ma anche nel caso in cui non lo fosse e fossero stati presi accordi diversi, è fondamentale che tali accordi vengano rispettati (sempre compatibilmente con le esigenze del minore). Inoltre bisogna scoraggiare certi improvvisi “trasferimenti abilmente pilotati” di certe madri (e meno male che si afferma sempre che i figli non sono pacchi postali) che così, di fatto, buttano le basi per una situazione per loro “assai vantaggiosa”. Si richiederà una maggiore severità nell’appurare l’effettiva necessità di cotali “cambi di residenza / domicilio”. O perlomeno bisognerebbe porre a carico  di chi si allontana i costi degli spostamenti e il fatto di dover provvedere ad un eventuale punto di appoggio per l’altro genitore qualora la nuova residenza del minore sia molto lontana geograficamente dalla precedente. Le multe finora inflitte (peraltro rare e applicate blandamente) sono inutili e dannose perchè tanto, in genere, o non vengono pagate (e nessuno in Italia è capace di esigerle seriamente) o, peggio, vengono – ancora una volta – usati i figli per estorcere all’ex coniuge i soldi delle sanzioni ricevute. Dando così luogo ad un’ulteriore spirale di ritorsioni. Bisogna “sfilare” l’arma del ricatto dalle mani del ricattatore /della ricattatrice e quindi levare (temporaneamente) il minore alla potestà del genitore “ostile”. Solo la paura di perdere la prole renderà docili questi soggetti. Al verificarsi di casi molto gravi (instabilità mentale di uno dei due soggetti, gravi azioni volte a danneggiare l’altro / l’altra) si potrà arrivare anche a casi estremi in cui la collocazione presso l’altro genitore diventi definitiva. Ma solo in casi davvero irrecuperabili.

PUNTO UNDICESIMO
Istituzione di un corpo di Polizia Familiare specializzato in interventi sui minori. Compiti di questa polizia: offrire concreto supporto sul territorio e intervenire con celerità e coordinazione (compiti che oggi i corpi dell’arma non sono in grado di svolgere  1) per impreparazione 2) per mancanza di risorse  3) per impedimenti di legge.
Si va dal prelievo forzato dalla casa del genitore alienante alla ricerca e al recupero in caso di sottrazione di minore ad opera di uno dei due genitori; dall’accompagnamento del genitore che teme di essere aggredito all’atto del “prelievo” del minore all controllo dell’operato dei servizi sociali. Dovranno anche saper intervenire in caso di stalking diretto e/o indiretto, calunnia, false accuse e diffamazione => ovvero di manifeste aggressività praticate a mezzo di qualsiasi strumento di comunicazione che si riversino non solo sull’ex coniuge ma sulla famiglia che a lui / a lei sta intorno (nonni, nuovi/e compagni/e, figli di secondo letto, famiglie dei compagni/ delle compagne).
C’è bisogno di un corpo altamente specializzato che unisca competenze “tipiche” dell’arma a specializzazioni di genere psicologico. In caso di bisogno si dovranno recare sul posto per controllare e verbalizzare, ad esempio, il rifiuto del genitore a far vedere il figlio alla controparte e incaricarsi di trasmettere gli atti alle sedi giudiziarie competenti etc.
Purtroppo oggi la “sottrazione” (art. 574 cp) è considerata un reato minore, degno solo di blande sanzioni e in alcun modo fatta oggetto di seria attività preventiva. Se venisse configurato il reato di “sequestro di persona” (art. 605 cp) il magistrato potrebbe attivarsi in modo più deciso.

PUNTO  DODICESIMO
In Tribunale dovranno essere accettate come prove i filmati e/o le registrazioni di conversazioni o telefonate atte a provare l’atteggiamento persecutorio e/o alienante di uno dei due genitori a danno dell’altro/a oppure dei figli.
Finiamola con questa storia che in Tribunale si dà più credito a chi, a parole, magari racconta un mucchio di bugie (quindi calunnia) rispetto a chi presenta prove davvero inoppugnabili (filmati, registrazioni, fotografie… magari ottenute anche con il supporto di un service investigativo, etc.).

PUNTO TREDICESIMO
Dato che è stata fatta L’INFORMATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE non è chiaro perchè, se una persona denuncia in un posto di polizia / stazione dei carabinieri diversa da quella del suo quartiere, per faccende inerenti uno stesso problema (es: ex moglie che scappa in giro per l’Italia con i figli), ciascun documento debba prendere un iter giudiziario diverso. Anche i Tribunali devono essere messi in rapido collegamento tra loro!!!
Sennò se uno presenta una denuncia es: a Roma ma, nel frattempo, il genitore che ha rapito la prole si sposta a Milano, ora che i giudici iniziano a muoversi (almeno 2-3 anni… con molta, molta calma) succede che il Tribunale di Roma già è diventato incompetente x territorialità (perchè la rapitrice nel frattempo è diventata residente a Milano). Così è sufficiente “spostarsi velocemente” per infinocchiare la Giustizia!!! Ci si chiede dunque a cosa serva aver informatizzato tutto e speso tanti soldi dei contribuenti se ad oggi: documenti, querele, fascicoli giudiziari di fatto rimangono inchiodati in tanti “comparti stagni” senza alcun collegamento fra loro!!!
Lo stesso dicasi per le relazioni degli assistenti sociali che restano misteriosamente secretate, ciascuna nel proprio ufficio di competenza, anche se stiamo parlando dei rispettivi servizi, ad esempio, di due quartieri di una medesima città (figuriamoci se poi parliamo di SS allocati in città diverse).
Verrebbe da dire…quasi si stava meglio ai tempi di “Carlo Cudega” quando le carte viaggiavano a dorso di ciuco (almeno a quei tempi arrivavano… tardi, ma arrivavano).

PUNTO QUATTORDICESIMO
Ai calunniatori / alle calunniatrici dovranno essere comminate PENE SEVERISSIME
E’ l’unico modo per scoraggiare il circolo vizioso delle “false accuse”.
Invece, oggi, chiunque può infangare la reputazione altrui e farla franca… tanto passano anni ed anni… prima che la Giustizia possa fare chiarezza… e nel frattempo i legami con i figli vengono spezzati senza possibilità di recupero (il tempo perso, nella vita di un figlio, non è recuperabile nè risarcibile).
Anche se sanzioni civili, ad oggi, ci risultano essere totalmente inapplicate.

PUNTO QUINDICESIMO
Dato per scontato che il mantenimento deve essere SEMPRE DIRETTO (salvo espressa richiesta da parte di entrambi), le spese straordinarie / ordinarie dovranno essere stilate in un pubblico elenco consultabile da tutti i cittadini.
Tipo paniere ISTAT in modo che nessuno possa più “ciurlare nel manico”. Chi più tiene il figlio più paga (il contrario di ciò che avviene oggi). In questo modo si scoraggeranno quei genitori che mirano ad appropriarsi del figlio solo per ricavarne una rendita vitalizia. Allo stesso tempo, con questa modalità, si obbligheranno i genitori recalcitranti a prendersi le loro responsabilità. L’affetto e il tempo non devono essere mercificati e cmq. non hanno prezzo.

PUNTO SEDICESIMO
Il genitore che si trasferisce non ha diritto a portarsi via il figlio per nessun motivo.
Fatto salvo un particolare accordo tra le parti, redatto, per espressa volontà di entrambi i genitori, davanti ad un giudice (che dovrà garantire l’assenza di condizioni di ricattabilità per uno dei due), si potrà procedere ad una revisione delle condizioni di affido o di frequentazione compensativa (es: anno scolastico con un genitore; vacanze estive con l’altro genitore). Se sufficientemente grande, (già a 7 anni è in grado) sarà il minore stesso a decidere con chi stare E NON I GENITORI (e nemmeno il giudice) al posto del minore.

PUNTO DICIASSETTESIMO
REVERSIBILITA’ DELLA PENSIONE > In caso di morte ogni moglie o ex moglie avrà diritto ad una quota della pensione compatibilmente con la durata EFFETTIVA del matrimonio. Per tutti i matrimoni precedenti al regime di “divorzio breve” verrà ritenuto valido IL GIORNO DELLA SEPARAZIONE LEGALE (e non quello del divorzio)
Questo perchè altrimenti la durata del matrimonio verrebbe falsata dalle lungaggini giudiziarie: ad esempio, un matrimonio “corto 7 giorni” nella vita reale, a causa dei tempi lunghi della giustizia italiana, tra periodo di separazione + divorzio magari giudiziale, rischierebbe di trasformarsi  in un vincolo matrimoniale quasi “stabile e duraturo”… di 10 e passa anni!!!
Roba da matti!

PUNTO DICIOTTESIMO
ASSEGNI FAMILIARI – ISEE > I bambini figli di separati dovranno avere la doppia residenza o domicilio. E l’INPS e le anagrafi dei comuni faranno bene a darsi una bella SVECCHIATA.
L’INPS dovrà dividere al 50% gli assegni familiari e così tutte le agevolazioni fiscali e reddituali dovranno essere resi paritetici tra padre e madre. In questo modo si verrà a disinnescare quella ennesima lotta percui le ex mogli hanno: tutti i soldi, tutti, i diritti, tutte le detassazioni, tutte le agevolazioni, tutti gli sgravi fiscali. Mentre il padre… paga!!!

PUNTO DICIANNOVESIMO
TASSE > CALCOLO REDDITUALE PIU’ ADERENTE ALLA REALTA’ E TASSAZIONE PIU’ EQUA che comprenda lo scaricamento di eventuali spese sostenute per i figli (cosa che oggi non avviene).
Le ex mogli oggi godono di un reddito + tot soldi in aggiunta (detassati e non dichiarati) e ufficialmente risultano essere più povere di quanto non siano realmente (e questo le agevola in tutto, compreso il fatto di poter godere del gratuito patrocinio). Invece gli ex mariti “sembrano” avere un reddito superiore (super-tassato) quando invece di solito stanno con le “pezze al sedere”. Le cause di affidamento o le modifiche non devono essere gratuite per le donne in quanto ci sono certe mamme con l’ “hobby” di portare continuamente in tribunale l’ex marito (tanto per loro è gratis). La devono piantare perchè intasano solo i tribunali con le loro liti temerarie! Che inizino a pagare anche loro gli avvocati o che, almeno, anche i papà possano non pagarli e usufruire di servizi calmierati (ma efficienti).

PUNTO VENTESIMO
La frequentazione con nuovi/e compagni/e, nuovi fratelli e/o sorelle e relative famiglie, qualora positivo per la crescita equilibrata e serena del minore, non deve essere ostacolata in alcun modo.
Una recente sentenza della Cassazione (stavolta positiva) vieta espressamente ai coniugi di impedire frequentazioni con nuovi compagni qualora ci siano relazioni stabili e buoni rapporti con i minori coinvolti. Dunque non si capisce perche’ le nuove compagne debbano bivaccare sul divano di casa propria o ancora peggio, per le istanze capricciose di certe ex mogli, uscirsene dalle proprie case e andare a dormire addirittura in albergo??!!
Mentre i nuovi compagni possono “pascolare” beatamente nelle case coniugali degli ex mariti e farsi persino chiamare “papa’” dai figli del reietto…
E come mai gli assistenti sociali, troppo spesso, avallano queste irrazionali gelosie materne?
Gli assistenti sociali non sono informati o… fanno solo finta di non esserlo?

CONCLUSIONE GENERALE
ELIMINARE DA OGNI FOGLIO, DA OGNI CIRCOLARE, DA OGNI TESTO DI LEGGE QUESTA ORRENDA FRASE: “
PREVIO ACCORDO CON LA MADRE
Le regole dovranno essere chiare, stabilite E NON INTERPRETABILI A SECONDA DELL’UMORE DI CHICCHESSIA.
Si deve dare per scontato che due persone che si sono lasciate nel 99% dei casi SI ODIANO percui accordi col nemico non se ne possono fare! Ci potranno altresì essere solo indicazioni precise, quindi sanzioni, quindi interventi coercitivi immediati in caso di inosservanza di quanto stabilito dalle leggi.
Basta con le prese in giro!
Non si può vivere una vita minacciati costantemente da qualcuno che desidera solo la rovina dell’altro / altra !!!
Anche agli assassini è data una seconda chance di vita, una volta scontata la pena in carcere…
… perchè agli ex coniugi no?

 

Sottrazione Internazionale di Minori e prevenzione. L'orientamento giurisprudenziale è quello di negare l'affido condiviso al genitore che potrebbe portare i figli all'estero.

L’affido condiviso deve essere negato al genitore sospettato di voler portare i figli all’estero

“ Il fenomeno della sottrazione internazionale dei minori – continua – è una delle peggiori piaghe del nostro Paese. Ogni anno infatti si registra una sorta di esodo di massa di figli sottratti a livello internazionale (300 ogni anno) che determinano vere e proprie tragedie familiari, atteso che restano ancora pochissimi i casi risolti positivamente con il rimpatrio dei minori sottratti. In particolare, i Paesi del Nord Africa non hanno ratificato la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, ragion per cui tutti i bambini sottratti al genitore italiano e portati nei Paesi magrebini non possono essere tutelati dalla Convenzioni Internazionali, con il rischio concreto che essi non potranno più fare ritorno in Italia presso l’altro genitore.

 

Dunque la Corte d’Appello di Perugia ha stabilito il principio che in caso di pericolo di sottrazione internazionale di minori, l’affidamento condiviso non può essere applicato.

http://www.comunicazionedigenere.it/2011/05/12/laffido-condiviso-deve-essere-negato-al-genitore-sospettato-di-portare-i-figli-all%E2%80%99estero/

Interrogazione parlamentare: calunnie femministe usate per devastare l’infanzia dei figli

Nel 1997 furono privati del loro papà, accusato senza prove di maltrattamento. Da maggiorenni denunciano: false le accuse contro papà, era la mamma ad essere violenta.

Per evitare che il principio di precauzione diventi violazione dei diritti umani ed abuso contro l’infanzia, occorre applicarlo chiudendo e tagliando i fondi ai centri femministi ed alle loro avvocate già coinvolti in false accuse.  Destinare le centinaia di milioni di euro risparmiati per risarcire i bambini che hanno avuto l’infanzia devastata dalla calunnia di genere, allontanati dai loro papà e/o condannati ad incontri protetti utilizzando le tipiche false accuse senza prove.


Il testo dell’interrogazione parlamentare (6/4/2011)

CARDIELLO – Al Ministro della giustizia

Premesso che, per quanto risulta all’interrogante: il signor Aldo Forte nel 1994 si separava consensualmente dalla moglie; tra i motivi che avevano determinato detta separazione vi sarebbero stati anche i maltrattamenti operati dalla madre sui figli della coppia, all’epoca dei fatti ancora minorenni; dopo la separazione la madre presentava un esposto al giudice tutelare informandolo di vietare tutti i rapporti tra il padre e i figli per maltrattamenti; il giudice tutelare, sentito il genitore accusato, disponeva l’immediato ripristino dei rapporti parentali dandone immediata comunicazione all’Asl di Rimini, la quale, al contrario, non ha tenuto in conto tale dettato; successivamente il Tribunale per i minorenni, cui erano stati inviati gli atti per competenza, sulla base delle informazioni ricevute dai medesimi servizi sociali della competente Asl di Rimini, decretava la decadenza del padre dalla potestà genitoriale; la Corte d’appello respingeva, quindi, il ricorso proposto dal padre ritenendo, in base alle predette informazioni,”la personalità del reclamante fortemente disturbata e disturbante”; il Tribunale di Rimini, successivamente, stabiliva il diritto di visita del padre ai figli affermando che la decadenza dalla potestà genitoriale non inibiva i rapporti parentali; tuttavia, stante la situazione di grave conflittualità fra gli ex coniugi, i rapporti fra il padre e i figli, già scarsissimi, si interrompevano del tutto a partire dal 1997, nonostante l’assenza di alcun dispositivo di divieto; nel 2003 uno dei figli, divenuto maggiorenne, presentava istanza al Tribunale per i minorenni per il reintegro della potestà genitoriale del padre confessando di non aver mai subito alcuna percossa da lui e riconoscendo come false le dichiarazioni fornite dalla madre; il secondo figlio, ancora minorenne, si recava dai carabinieri e, dopo aver confidato di non poter più vivere con la madre, comunicava la sua intenzione di rifugiarsi dal padre;

considerato che: gli operatori dei servizi sociali della Asl di Rimini, trattando il caso della separazione e del relativo affidamento dei figli, avrebbero tralasciato di ascoltare le ragioni del padre prediligendo esclusivamente le motivazioni addotte dalla madre; entrambi i minori sarebbero stati ascoltati solo in presenza della madre e, quindi, verosimilmente, sotto la sua “influenza”; entrambi i minori avrebbero subito maltrattamenti e percosse per tutto il tempo in cui sarebbero rimasti affidati alla madre; considerato, infine, che: il signor Aldo Forte ha ritenuto di procedere civilmente nei confronti degli assistenti sociali responsabili del procedimento di separazione e relativo affidamento dei figli; a quanto risulta all’interrogante, nella relazione di consulenza sull’operato degli addetti ai servizi sociali richiesta dalla competente Procura della Repubblica di Rimini, i tecnici hanno riscontrato “una certa leggerezza nella valutazione della complessità della situazione dimostrando di essere superficiali nel cogliere alcuni aspetti che meritavano di essere approfonditi rinunciando a constatare la veridicità delle informazioni (…) sono state prese in considerazione solo ed esclusivamente le dichiarazioni della signora”; “sarebbe stato auspicabile valutare l’opportunità di escludere maggiormente la madre, la quale, essendo stata più presente durante i colloqui ha finito col far creare all’equipe un punto di vista sbilanciato a suo favore. Limite, questo, accentuato dagli esigui tentativi da parte dei servizi sociali di cercare conferme conducendo dei colloqui con i figli in assenza della madre, tali da permettere loro una maggiore libertà di espressione del loro vissuto e rendendo partecipi i parenti più prossimi quali ad esempio i nonni paterni che risultavano alquanto coinvolti”; la predetta relazione conclude affermando che il lavoro degli operatori della Asl “risulta essere piuttosto superficiale e perfezionabile sotto il profilo tecnico”; l’interrogante chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra; se e in quali modi di competenza ritenga di dover intervenire, in caso di controversie fra coniugi, al fine di tutelare i diritti dei padri separati e dei loro figli pur nel rispetto delle prerogative delle madri separate; se e in quali modi intenda intervenire al fine di consentire un regolare e armonioso svolgimento dell’attività degli assistenti sociali; se e in quali modi intenda intervenire al fine di consentire un regolare e armonioso svolgimento dell’attività dei giudici tutelari; se e in quali modi intenda intervenire al fine di delineare in maniera incontrovertibile i diritti alla giusta difesa, affinché, soprattutto nell’ambito minorile, non siano a essere trattati in maniera superficiale; se e quali sanzioni ritenga opportuno prevedere per coloro i quali, nell’ambito di un procedimento per l’affidamento di minori, svolgano con negligenza o superficialità la loro mansione.

Falso affido condiviso e sessismo giudiziario anche sul sito del Ministero della Giustizia

Il sito ufficiale del Ministero della Giustizia

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_1_5.wp?tab=m&contentId=USC50484

propone il seguente modulo (alla voce “Tribunale di Brescia”), nel quale evidenziamo in grassetto le parti nelle quali viene previsto che l’affido condiviso rimane di fatto un affido esclusivo sessista (la mamma prende figli e mantenimenti):

RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA

 

I sottoscritti […] espongono quanto segue

In data ___________________ i coniugi hanno contratto matrimonio con rito cattolico / civile in ___________________________ scegliendo il regime della comunione / separazione dei beni.

Dall’unione non  sono nati figli / sono nati i figli (depennare la parte che non interessa):

_________________________________nato/a a ____________________ il_________________,

_________________________________nato/a a ____________________ il_________________,

Da alcuni anni fra i sottoscritti è venuta meno la comunione materiale e spirituale, a seguito di insorte incomprensioni di carattere e di vari contrasti, che hanno reso impossibile la convivenza (al punto che vivono separati di fatto).

Ciò premesso, i suddetti chiedono che sia pronunciata la separazione alle seguenti condizioni:

  1. I sottoscritti vivranno separati con l’obbligo del reciproco rispetto;
  2. I figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre che si occuperà della ordinaria amministrazione;
  3. Il padre li vedrà quando lo desidera, previo accordo, e  li terrà con sé ogni settimana il giorno ______________ dall’uscita della scuola fino alle ore _______ ( con pernottamento  nella settimana in cui passeranno il fine settimana con la madre) e a week end alternati dal  sabato alle ore _______ alla domenica alle ore ______, nonché sette giorni a Natale, tre giorni a Pasqua, alternando le festività principali, nonché giorni 15/20 durante le vacanze estive da concordare entro il ____________________;
  4. Il padre verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, un assegno mensile di  € ________