L´abuso "perfettamente legale" dei servizi sociali in Italia. Le origini del male

Dopo aver letto un articolo di stampa intitolato: “Assistenti sociali in ferie ed io non vedo più mia figlia”, vi invito a considerare con attenzione le seguenti considerazioni. La Legge quadro che stabilisce le procedure da adottare in caso di allontanamento coatto dei figli dalla propria famiglia di origine è la Legge 4 maggio 1983 n. 184 (in breve 184/83) e successive modificazioni, apportate con Legge 28 marzo 2001 n. 149 (che non abroga la L.184/83 ma la modifica parzialmente).

Un pò di storia:

– La Legge 4 maggio 1983 nasce allo scadere della ottava legislatura (VIII legislatura) dove la coalizione di maggioranza parlamentare era formata dai partiti DC – PSI – PSDI – PLI, il Presidente del Consiglio era l’On. Amintore fanfani (DC) ed il partito di maggioranza della coalizione era la DC.

– Il giorno 8 luglio 1998 La Corte Europea di Strasburgo riunisce in un unico ricorso i ricorsi presentati dalle cittadine Dolorata Scozzari e Carmela Giunta le quali adirono la Corte per le vessazioni subite dalle istituzioni italiane dopo l’allontanamento dei figli della prima ricorrente e nipoti della seconda ricorrente per mezzo del Tribunale per i Minorenni.

– Il giorno 13 luglio 2000 la Corte condanna lo Stato italiano al risarcimento di circa 200.000.000 delle vecchie lire da liquidarsi entro tre mesi a favore della prima ricorrente (NOTIZIA MAI DIVULGATA DAI MEDIA – http://www.dirittiuomo.it/Corte%20Europea/Italia/2002/Scozzari.htm)

– Il nostro Parlamento durante la tredicesima legislatura (XIII legislatura) dove la coalizione di maggioranza parlamentare era formata dai partiti Ulivo – PDCI – UDEUR – INDIPENDENTI, il Presidente del Consiglio era l’On. Giuliano Amato (DS), ed il partito di maggioranza della coalizione era DS, ha modificato la Legge 184/83 con la Legge 149/01.

Notate cosa ERA scritto all’art. 5 della Legge 184/83: “L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall’autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. L’affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto“.

Ed ora notate come è stato modificato tale articolo dalla Legge 149/01 entrata parzialmente in vigore dopo la sentenza della Corte Europea dell’anno 2000. All’art. 5 della Legge 149/01 si legge:

1. L’articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – 1. L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità Cialis Online buy più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria».

Bene !

Di tutto quanto evidenziato col grassetto sottolineo maggiormente questa frase: Art. 5 – comma 2 – Legge 149/01: “secondo le modalità più idonee”. Queste 5 parole, in sostanza, danno al Servizio Sociale, una facoltà che prima non aveva (rileggete il testo corrispondente dalla L.184/83) ovvero la facoltà di determinare a sua discrezione le modalità più idonee. Così facendo il Parlamento italiano ha rafforzato il potere del Servizio Sociale esonerando anche il Tribunale per i Minorenni il quale, così, risponde tranquillamente che il suo compito si ferma ad emettere il Decreto ma la gestione dell’affidamento spetta per legge all’ente preposto ( IL COMUNE).

Per completare il quadro della situazione vorrei anche evidenziare che con l’entrata del primo Governo Berlusconi, nella quattordicesima legislatura (XIV legislatura), il Governo a forza di Decreti Legge presentati dall’allora Ministro della Giustizia On. Roberto Castelli (Lega Nord) poi regolarmente convertiti in Legge dal Parlamento italiano, ha bloccato l’entrata in vigore di alcune parti della Legge 149/01.

Ogni anno il dichiaratosi paladino dei bambini sottratti ingiustamente dal Tribunale per i Minorenni alle famiglie di origine, On. Castelli, ha presentato al Governo dei Decreti Legge in attesa che venisse proposto ed approvato un Disegno Di Legge (DDL) che riguardava “La difesa d’ufficio davanti al Tribunale per i Minorenni e modifica degli artt. 336 e 337 del Codice Civile”, DDL che fu presentato dalla Commissione Giustizia della Camera, e che fu da questa approvato e poi trasmesso a quella del Senato che invece lo ha ritirato.

Ovvero non ne vuole sapere !

N.B. Il paladino dei minori sottratti alle famiglie che, in qualità di Ministro della Giustizia, aveva la facoltà (che a questo punto – dati i molteplici casi di strana giustizia sulla materia – diventa DOVERE) di promuovere le azioni disciplinari (art. 107 Cost.) non ha mai nemmeno inviato gli ispettori ministeriali presso i Tribunale per i Minorenni più famosi. Si è solo limitato a presentare un Disegno Di Legge truffaldino per mera propaganda politica.

CONCLUSIONI: se gli assistenti sociali si comportano come vogliono è perché lo STATO glielo ORDINA ! E se ragionate sulle informazioni di cui sopra vi renderete conto che la questione è legata alla RAGION DI STATO. Bisognerà che prima o poi ve ne facciate una ragione e non crediate alle favole che vi propongono politici, partiti ed anche, purtroppo, alcune associazioni. La “Democrazia Diretta” riconosce ai cittadini la sovranità che gli appartiene (art. 1 Cost.) che include il potere di abrogare le leggi fatte dal Parlamento (art. 75 Cost.), il potere di fare le leggi (art. 71 Cost.), il diritto di chiedere (art. 50 Cost.).

Se non ci facciamo (o correggiamo) le leggi sbagliate.. non potremo sperare mai in nulla di buono da questa banda di furfanti che pullano le Istituzioni italiane e, come molti potranno avere avuto modo di constatare, qui ci sono dentro tutti (!) :

– Legislatore

– Magistratura

– Governo

– Compiacenti e sedicenti avvocati, psicologi, e forze dell’ordine

Come si fa, così interconnessi tra loro, a ritenere uno più responsabile dell’altro ?

[Fonte: Bruno Aprile – Democrazia Diretta – www.brunoaprile.blogspot.com]

Mettere pretestuosamente in dubbio le capacita' genitoriali del papa' o della mamma costituisce una condotta perseguibile penalmente.

E´ reato mettere in dubbio l’autorevolezza drugs without prescription genitoriale

di Mariagabriella Corbi

La Corte di Cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 23979/2010, dice testualmente: “……..l’autorevolezza nell’espletamento del ruolo genitoriale faccia parte di quel bagaglio di qualità’ che, nell’apprezzamento dei consociati, contribuisce all’onore e al decoro di una persona: sicché la denigrazione di tale aspetto della personalità costituisce un’offesa penalmente rilevante“.

Così gli Ermellini hanno condannato una coppia di Bologna, Vittorio e Mercedes F., che aveva esplicitato il proprio dissenso nei confronti di R.F., figlio dei vicini di casa. Questi l’avevano apostrofato con l’epiteto di drogato e discreditato l’azione educativa genitoriale paterna.

La coppia rea, già condannata dal Tribunale di Bologna, nell’ottobre 2008, – era stata censurata per ingiuria e penalizzata con  risarcimento dei danni in favore di quel padre di cui era stato messo in dubbio il ruolo di genitore-, non s’era data per vinta ricorrendo in Cassazione. La Corte ha confermato la condanna (sentenza n. 23979/2010) motivandola: “”la menzione fatta da entrambi gli imputati a uno stato di tossicodipendenza del figlio” si riflette sull’ “efficacia lesiva dell’autorevolezza” dell’azione educativa familiare, “nonché dell’onore e del decoro suo e della sua famiglia recante in se una situazione spregevole quanto meno dal punto di vista sociale” con l’esborso di 1.200 euro per le spese processuali sostenute da R.F. costituitosi parte civile nel processo.

Per i Supremi Giudici la denigrazione dell’aspetto genitoriale della persona costituisce un’offesa penalmente rilevante sotto il profilo di cui all’articolo 594 c.p..

Infatti l’art. 594 del Capo II: DEI DELITTI CONTRO L’ONORE prevede l’ingiuria e cita testualmente: “Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente e’ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro cinquecento. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena e’ della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro mille, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di piu’ persone”.

I genitori moderni vivono reali difficoltà nell’azione educativa della prole perché non hanno dei modelli di riferimento, non esistono contesti educativi condivisi come succedeva alla generazione precedente: una volta (40 – 50 anni fa) era più facile crescere ed educare i figli perché ci si avvaleva dell’ausilio della propria famiglia che conviveva nello stesso cortile/palazzo. Intorno agli anni ’70 una rivoluzione culturale ha annullato lo stile autoritario, basato su regole e gerarchie per lasciare il posto ad una  educazione consenziente che affermava “tutto deve essere permesso” ai bambini, con l’eliminazione di ogni forma di frustrazione e massima trasparenza delle manifestazioni personali. Oggi, oltre la dispersione familiare (per lavoro fuori sede, per abitazioni più economiche etc) e le problematiche  proprie dell’essere tecnologico, gli archetipi educativi sono alquanto evanescenti ed i genitori sporadicamente trovano alleanze ed occasioni di confronto. L’influenza mediatica, che sprona al consumismo e fornisce esempi spesso divergenti dall’idee dei genitori, incornicia il quadro.

E’ più facile dire  “sì”. Questa parola  rende la vita del genitore più comoda, meno faticosa ed esasperante. Dare avvio e sostenere poi un conflitto sul riordino della camera o sul tipo di merenda al rientro di una giornata stressante di lavoro è sicuramente deprimente, pertanto è preferibile, più immediato, cedere e rimandare il conflitto a “tempi migliori”. In queste circostanze non rimane altro che avere pazienza e reimpostare il proprio ruolo genitoriale, prestando attenzione alle necessità psicologiche dei propri figli ed impartendo ad essi  poche regole di vita che poi, in un futuro, potranno agevolarli nel corso della propria esistenza.

[Fonte: overlex.com]

Le violazioni più frequenti dei tribunali minorili e dei servizi sociali in materia di figli

Denunce, esposti, lettere, richieste di azioni disciplinari, suppliche e perfino insulti, da parte di genitori che non hanno più niente da perdere, giacchè il bene più prezioso – i propri bambini – è stato a loro sottratto dallo Stato. Dall’altra parte della barricata, eretta con le alte mura dell’indifferenza e con i mattoni delle prassi vetero-fasciste, tribunali minorili e servizi sociali che si muovono come elefanti dentro un negozio di cristalli di Boemia.

La sensazione è che le vicende che arrivano in rete o in qualche raro articolo di cronaca, segnalate anche sui social network con pagine dedicate e financo le copie dei documenti, siano semplicemente la “punta dell’iceberg”. La statistica, in realtà, è ben diversa, e se i 9.500 casi di allontanamenti (sul totale di 32.000) causati da “alta conflittualità e incapacità genitoriale”, o da “stato di indigenza economica”, sono un dato più che certo, è evidente che il fenomeno è diffuso sopratutto tra chi non sa come affrontare questo tipo di emergenza – pensando che sia “normale” -, oppure tra chi non ha un sufficiente livello di istruzione per pensare di contrastare questi provvedimenti.

In tutti i casi c’è una certezza: nessuno tra gli operatori istituzionalizzati (avvocati, psicologi di parte, assistenti sociali) sprona i genitori a ribellarsi, a fare di più e ad alzare la voce. Quelli che lo fanno, alla fine, sono in pochi, come se questa pratica così dannatamente anti-democratica venisse, in qualche modo, considerata come ineluttabile e necessaria.

L’Ordinamento Italiano prevede esplicitamente la presunzione d’innocenza, il che vuol dire che i cittadini non possono essere riconosciuti colpevoli senza  un regolare processo e tre gradi di giudizio. Accade spesso, invece, che alcuni giudici dichiarino cittadini colpevoli subito senza che questi possano aver accesso al diritto di difesa, senza avere analizzato e valutato le prove, ma solamente in base ad affermazioni, spesso incoerenti (quando non addirittura false), dei servizi sociali. A volte si ha la sensazione che, in molti processi, la parte rappresentata dai servizi sociali sia in realtà una “controparte occulta”, che si aggiunge e sostituisce in toto a chi ha presentato accuse pesanti e prive di fondamento.

Di più, in diversi casi si è avuta la certezza che, a fronte di quelle accuse, si sia voluto costruire le prove successivamente, violando con ciò le regole più elementari dei diritti umani.

L’art. 4 comma 3 L.149/2001 – Diritto del minore alla famiglia – prevede che “sui decreti degli affidamenti devono essere esplicitamente indicati: le motivazioni, i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri esponenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore, deve essere indicato il servizio sociale a cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza”. L’art. 4 comma 4  della stessa legge prevede che “deve essere indicato il periodo di durata presumibile dell’affidamento rapportabile al complesso degli interventi volti al recupero della famiglia d’origine”.

Da un esame attento dei decreti emessi dai tribunali dei minori, risalta immediatamente come i giudici osservino raramente questi obblighi di legge, e nei casi di privazione della potestà genitoriale ai bambini non vengano assegnati tutote e protutore. Anche nei casi di adozione molto spesso si prendono provvedimenti di allontanamento definitivo dalla famiglia di origine anche quando i bambini, in realtà, non sono mai stati abbandonati e/o maltrattati dalle loro famiglie.

Le dichiarazioni dell’ex presidente del tribunale dei minori di Genova Dr.ssa Anna Maria Faganelli, rilasciati al giornale “Il Secolo XIX” (edizione di Genova del 26 Luglio 2002 – pag.27), attestano che diversi giudici compiono dei reati dolosamente e consapevolemente: “Quando diamo un bambino in adozione siamo molto cauti. Se c’è un’azione legale da parte dei genitori naturali, avvisiamo i genitori adottivi che esiste un rischio” – la legge italiana prevede che i bambini possono essere dati in adozione esclusivamente se si trovano nello stato di abbandono, se c’è “un’azione legale” da parte della famiglia, ovviamente il bambino non è abbandonato. Quindi, i giudici sono consapevoli che il bambino non può essere dato in adozione, e la famiglia “avvertita” sa che esiste la famiglia di origine e che il bambino adottato non è stato mai abbandonato.

C’è poi il capitolo delle perizie psichiatriche e psicologiche, per le quali i consulenti hanno precisi doveri indicati nel Codice deontologico, nella Carta di Noto e nelle Linee Guida per lo psicologo forense. Secondo uno di questi, il perito non può assolutamente dare i consigli al giudice. L’art. 4 delle Linee Giuda dice che il consulente del tribunale “….nel rispondere al quesito peritale, tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi le responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcette“. In realtà, in quasi tutte le perizie, si danno consigli ai giudici e ci si occupa poco della descrizione scientifica dei fatti.

Per definire una persona come affetta dalle malattie mentali il perito ha il dovere di compilare 5 schede specifiche, i cosiddetti 5 assi, nei quali deve descrivere dettagliatamente i sintomi della malattie, le date in cui essi si sono verificati ed i testimoni, un’anamnesi dettagliata, la descrizione delle altre malattie presenti che non hanno un’origine psichiatrica e altro. Ebbene, nella maggioranza dei casi, le perizie dei tribunali minorili proclamano i cittadini come malati mentali senza aver adempiuto preventivamente al dovere di compilare i “5 assi”, compiendo pertanto un reato di falso ideologico e di omissione di atti d’ufficio.

Un altro dovere importante del perito consiste nel rendere esplicito il quadro teorico di riferimento e le tecniche utilizzate così da permettere una effettiva valutazione e critica all’interpretazione dei risultati da parte degli altri specialisti (art.5 delle Linee guida). Invece, la maggior parte delle perizie effettuate presso i Tribunali dei minori rappresentano in sé solo una raccolta delle frasi e delle affermazioni “nude” – non corredate da nessun valido accertamento scientifico -, e quindi queste perizie devono essere ritenute false.

In Italia, sembra che i periti non abbiano alcun tipo di responsabilità nel caso di falsa perizia o del favoreggiamento doloso ad una delle parti. Sembra che nella storia d’Italia fino ad oggi nessun perito sia stato condannato.

Un esempio classico di quanto descritto è quello del Sig. G.M.L., la cui vicenda è tratta presso il Tribunale dei minori di Genova. GML ha subito una serie di perizie psichiatriche, e nessuno dei medici ha elencato sintomi delle malattie mentali esistenti e/o preesistenti. I periti del tribunale lo hanno invece dichiarato affetto da una malattia mentale non presente nella classifica psichiatrica, e i periti indipendenti l’hanno dichiarato, al contrario, perfettamente sano. Il medico di famiglia ed i famigliari lo ritengono sano. Il giudice incaricato sta obbligando GML a frequentare il Servizio di salute mentale, allo scopo di “curare la malattia mentale non meglio definita”.

In pratica, il Servizio di Salute mentale responsabile non è in grado né di provare la malattia (nonostante il cittadino l’avesse chiesto), né ha preparato un progetto di cure per curare questa malattia “misteriosa”. Attualmente GML, stanco e umiliato da queste continue vessazioni, si dichiara disponibile di essere curato solo dopo che la sua malattia sarà provata, e ha chiesto al giudice di indicare ai medici i sintomi della malattia e di obbligarli a preparare un percorso clinico specifico. Il giudice non risponde, così come non risponde il presidente del tribunale, ma nel frattempo GML vede la figlia solo 1 volta al mese, per una ora sotto gli occhi dei Servizi sociali che pare critichino ogni sua parola e ogni suo movimento.

Lo stesso GML racconta: “….sono stato diffamato e calunniato ancora prima che la mia figlia nascesse, da un assistente sociale che non mi aveva mai visto e conosciuto. Non ho mai avuto una citazione e un’udienza in contraddittorio con la mia controparte, non ho potuto difendermi, nessuno dei miei testimoni è stato sentito, però mia figlia è stata portata via subito dopo il parto e affidata ad ignoti. Se non vado bene io, affidate la mia figlia almeno ad una delle mie 3 sorelle, alla mia figlia maggiorenne o alla mia ex convivente, che hanno già chiesto tantissime volte di avere la bambina in affidamento.”

E Buy Generic Drugs Without Prescription mentre i magistrati non rispondono, la bambina non conosce ancora le proprie sorelle, e non sa di avere una grande famiglia che l’aspetta con ansia. La famiglia affidataria (si tratta di persone di alto livello culturale) impediscono alla bambina di avere i rapporti con la sua famiglia d’origine, e hanno già convinto la piccola a chiamarli “papà” e “mamma”.

Questo è solo un esempio di ciò che può accadere a tutti noi, oggi, nel nostro Paese.

[Fonte – adiantum.it GE.SE.F.]

Se viene da pensare che in Italia una madre sia titolare di un diritto in piu', quello di violare l’art. 388 del c.p. come e quanto le pare.

La questione dell’obbligatorietà dell’azione penale, in relazione all’art. 388 (violazione dei provvedimenti del giudice) del nostro codice penale, tiene banco in questi giorni d’estate, durante i quali i casi di impedimento doloso alla cura dei figli diventano ancora più odiosi. A Cagliari, per esempio, sembra che al peggio non ci sia fine. Ci limitiamo a descrivere un caso, tra i tanti, nel quale, a oltre due anni di distanza dalle prime denunce, l’art. 388 del c.p. non viene applicato nonostante la piena evidenza dei fatti, testimonianze e prove che completerebbero l’oggetto di accusa.


Attori del fatto sono una donna (madre) e il suo nucleo familiare d’origine, contrapposti ad un uomo (padre) e a un bimbo (figlio) di appena tre anni. La madre proviene da un matrimonio fallito, e anche la nuova unione non va bene: ad appena tre mesi dalla nascita del bimbo, il rapporto si chiude, e il padre del neonato è costretto a rivolgersi al tribunale dei minorenni per ottenere la “possibilità” di frequentare il proprio figlio, riconosciuto immediatamente e per il quale non ha potuto scegliere neanche il nome.

Il tribunale dei minori, non trovando motivi per accogliere l’istanza della madre (resistente) la quale chiedeva l’affidamento esclusivo per i primi tre anni, stabilisce il tradizionale falso affidamento condiviso, dando al padre e al figlio la possibilità di frequentarsi per ben undici ore la settimana. Nonostante l’esiguità della concessione, la madre inizia a mettere in atto una lunga serie di ostacoli finalizzati alla riduzione di fatto di quella che già sarebbe una elemosina concessa dal Tribunale dei Minori.

Inizia così una lunga via crucis, fatta di trappole, di visite mancate, di malattie improvvise, di pediatri compiacenti, di particolari disturbi del bimbo risultati inesistenti alle visite specialistiche, di sparizioni per intere settimane etc.

Dopo alcuni mesi trascorsi a tentare di far ragionare la donna, l’uomo lasciato solo dalle Istituzioni alle quali si era rivolto e continuava a rivolgersi attraverso istanze civilissime, si vede costretto ad iniziare un lungo percorso fatto di querele. Così, nell’arco di due anni e mezzo, vengono depositate svariate denunce per violazione delle disposizioni del giudice, con tanto di prove testimoniali, verbali delle Forze dell’Ordine che intervenivano ogniqualvolta non si ottemperava al decreto del tribunale, e financo documenti videoregistrati. Nel frattempo la Corte d’Appello, sollecitata da un ricorso, modificava i tempi di frequentazione fino ad una sostanziale pariteticità.

Ma il tempo passa e la madre continua a violare i decreti, anche perché le querele presentate dall’uomo non producevano alcun risultato tangibile. Di quasi tutte le denunce, dotate di testimoni oculari o verbali delle forze dell’ordine intervenute, a distanza di quasi tre anni non se ne conosce la fine.

Il caso (?) invece ha voluto che una querela, depositata dal nonno materno a distanza di ben due anni dal presunto fatto (……), centrasse subito l’obiettivo e andasse a processo a velocità sorprendente. Peccato che il risultato non abbia rispecchiato le diaboliche aspettative dell’anziano signore, tanto che il padre del bimbo è stato assolto “per non aver commesso il fatto”.

Naturalmente la controdenuncia per “calunnia” ancora vaga per i corridoi del tribunale in attesa…di …non si sa bene cosa. Forse l’abbraccio caloroso e rassicurante della archiviazione. Un’altra querela, questa volta presentata Generic Drugs dalla madre per minacce e percosse è prontamente esperita. Anche in questo caso l’uomo si dovrà difendere da una accusa per lui infamante e, con tutta probabilità, priva di fondamento. Dovrà presentare i propri testimoni, le eventuali prove a discarico (perché evidentemente deve essere normale andare in giro con testimoni e procurandosi prove di onestà) e dovrà continuare a spendere denaro che avrebbe facilmente destinato per il proprio figlio.

Fatte le somme, tutta la vicenda appare sorretta da una giustizia a due binari. Uno, con posti riservati alle sole madri, è un Pendolino ad alta velocità, mentre l’altro, dove è previsto il transito degli uomini, non ha neanche il binario: è una vecchia “trazzera” di campagna dove può transitare solo un calesse.

Tutto ciò fa pensare che in Italia una madre sia titolare di un diritto in più, quello di violare l’art. 388 del c.p. come e quanto le pare.

Se questo non accade in tutti i tribunali del nostro Paese, di sicuro accade a Cagliari.

[Fonte adiantum.it – 01/08/2010]

Maria Cristina Conte, mamma di Kristian, querela il giudice Maria Rita Verardo del Tribunale per i Minorenni di Lecce

Genitori “processati” sommariamente senza alcun contraddittorio, fascicoli segretati per mesi, istanze inspiegabilmente rifiutate e ostruzionismo di molti assistenti sociali verso le pressanti richieste di padri e madri che non vedono i propri figli. Il tutto “condito” da tempi giudiziari lunghissimi, pause interminabili tra una udienza e l’altra, che esasperano la gente comune. A monte, pesanti sospetti sul fiorente business delle case famiglia per minori e, in alcuni casi, sulle “adozioni facili”.

Il caso di Maria Cristina Conte, una mamma di Lecce che non vede il figlio da più di tre anni, ha proprio quelle caratteristiche, e adesso è ad una svolta: la Signora Conte ha presentato una formale querela, diffusa su facebook, contro il giudice del tribunale minorile Maria Rita Verardo. Questo il testo della denuncia:

“Io sottoscritta Conte Maria Cristina, nata a Berna (Svizzera) il 28 aprile1977, e residente a …………….. omissis; fa atto di Denuncia/Querela nei confronti del magistrato Dott.ssa Maria Rita Verardo, operante presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce; Per i fatti di seguito esposti;

PREMESSO CHE

In data 8 febbraio 2007 il Tribunale per i Minorenni di Lecce emetteva un decreto provvisorio e urgente ex artt. 333, 336 e 38 disp. Att. Cod. Civ. (allegato 1) mediante il quale disponeva “che il minore Marena Kristian fosse affidato al Consultorio Familiare di Gallipoli ed al Servizio Sociale del Comune di Sannicola” e disponeva, senza dare motivazioni esaustive, il “DIVIETO di qualsivoglia rapporto tra il minore e TUTTI i componenti la famiglia d’origine”, violando pertanto la vigente legislazione in materia di “Diritto dei Minori” ovvero: la Legge 149/01 art. 5 c. 2; la Legge 176/91 ( ratifica Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo, nella fattispecie in violazione dell’art. 12) e la Legge 848/55 (ratifica della Convenzione Europea sui Diritti e le Libertà fondamentali dell’Uomo – protocollo addizionale n. 11 del gennaio 2001, nella fattispecie in violazione dell’art. 8);

ESPONGO I FATTI

In data 5 maggio 2010 ho presentato alla cancelleria civile Buy Generic Drugs del Tribunale per i Minorenni di Lecce richiesta per la visione del fascicolo (allegato 2) riferito alla procedimento n. 12/08 R.G. (MS), relativo a mio figlio Marena Kristian, nato a Berna (Svizzera) il 04/05/2002 ed il Giudice delegato, Dr.ssa Maria Rita VERARDO, in data 11 maggio 2010, mi negava l’accesso agli atti, così come risulta dallo stesso documento di richiesta riconsegnatomi (allegato 2) , ponendomi quindi in una condizione di totale impotenza per non potermi difendere dalle eventuali accuse mosse nei miei confronti che hanno determinato l’allontanamento di mio figlio da me e l’interruzione dei rapporti con lui per tre lunghissimi anni, ancora inspiegabilmente interrotti.

Riservandomi del diritto di costituirmi in seguito parte civile per il gravissimo “Danno esistenziale” ricevuto vorrei evidenziare a codesta eccellentissima Procura che il negato accesso agli atti del fascicolo di cui sopra mi impedisce di esercitare i diritti garantiti e tutelati dalla Costituzione italiana di cui agli artt. 24 e 111 e che non esiste nessuna legge che consenta al Tribunale per i Minorenni di secretare gli atti del fascicolo. In particolare:

1. L’art. 24 Cost. recita che “la difesa è un diritto inviolabile del cittadino in ogni stato e grado del procedimento”.

2. L’art 111 Cost. recita che il giusto processo si svolge nel contraddittorio fra le parti.

3. L’organico dei TRIBUNALI PER I MINORENNI è costituito da magistrati anch’essi soggetti alla legge (art. 101 Cost.).

4. la Legge da’ pieno diritto alla presa conoscenza degli Atti contenuti nel fascicolo (cfr. art. 169 C.p.C. e artt. 76 e 77 Disp. Att. C.p.C.).

5. I giudici, pur facendo parte di un fondamentale organo dello Stato, sono terze persone che devono giudicare in maniera neutrale ed imparziale nelle controversie fra due o più parti in causa e, quindi, non rappresentano gli interessi dello Stato, ma la corretta amministrazione della giustizia (v. codice deontologico del magistrato e art. 111 Cost.).

6. Nella fattispecie i giudici minorili sono terzi nelle controversie fra lo Stato e il/i genitore/i sospettato/i e indagato/i di condotta pregiudizievole verso i figli. Non potrebbero quindi, per etica e per la corretta amministrazione della giustizia, eludere il contraddittorio fra le citate parti, poiché si sospetterebbe, a ragion veduta, di parzialità e non neutralità ad esclusivo vantaggio dello Stato che, così, si sottrarrebbe dagli oneri previsti dalla legge.

Lo Stato, rappresentato dai Servizi Sociali (affidatari del minore), può commettere abusi ed errori. Gli abusi per conflitto di interessi e gli errori per le inconfutabili regole che “nessuno è perfetto” e che “tutti possono sbagliare”. Non può, a mio modesto avviso, il giudice (di qualsiasi tribunale), nelle controversie fra Stato e cittadini, rifiutare i reclami, le istanze e gli atti probatori presentati da questi ultimi, in difesa dalle accuse mosse nei loro confronti. Senza contraddittorio fra le parti è come dire che lo Stato ha sempre ragione e che può decidere le sorti del cittadino (nella fattispecie della famiglia) indipendentemente dai fatti.

E’ impensabile, inoltre, considerare come “oro colato” soltanto l’operato di assistenti sociali, educatori, etc., poiché si attribuisce a tali persone, spesso giovani e quindi prive di esperienza e/o di adeguata professionalità, l’infallibilità. Da non sottovalutare, inoltre, l’opportunità che si concede ai suddetti operatori di abusare della propria mansione e di violare le leggi per interesse personale (si vedano gli artt. 28 e 54 Cost.).

Occorre anche precisare che i provvedimenti provvisori emessi dai Tribunali per i Minorenni limitano i diritti dei figli e dei genitori e la potestà dei genitori sui figli. Ammesso e concesso che il minore è, in questo caso, parte da tutelare, il genitore, in quanto considerato responsabile del disagio/pregiudizio verso i figli, ha il sacrosanto diritto di difendersi.

E’ proprio perché i provvedimenti emessi dal giudice, occorre ribadirlo, sono limitativi fin dalla loro fase iniziale (a tutti gli effetti sono delle pene inflitte senza processo e senza accurate indagini), che devono essere gestiti nel contraddittorio fra le parti (artt. 111 Cost.) e si deve consentire al/i genitore/i di difendersi in ogni momento (art. 24 Cost).

Personalmente ritengo che il diritto di difesa negato, la secretazione degli atti e l’assenza di contraddittorio fra le parti siano arbitrarie decisioni dei giudici dei Tribunali per i Minorenni che non trovano fondamento alcuno nella Costituzione, in nessuna Legge e neppure nella logica, essendo trascorsi oltre tre anni da quando è stato emesso il primo provvedimento ed interrotto i rapporti fra la scrivente e mio figlio Kristian (cfr. art. 5 c. 2 legge 149/01).

La gravità e l’urgenza di un Vostro immediato intervento è richiesta dalla procedura di adottabilità di mio Figlio Marena Kristian avviata dal Tribunale per i Minorenni di Lecce.

Alla luce di quanto sopra esposto;

CHIEDO

– che la S.V. Illustrissima proceda nei confronti della D.ssa Maria Rita Verardo qualora si ravvisino i reati di “Abuso d’ufficio” ai sensi dell’art. 323 c.p. e di “Omissione di Atti d’Ufficio” ai sensi dell’art. 328, nelle modalità previste dalla giurisprudenza relativamente alle Sue mansioni di Capo di una Procura della Repubblica Italiana.

– di poter prendere visione ed acquisire copie degli atti del fascicolo relativo al procedimento di cui sopra e riguardante MIO figlio Kristian Marena, per preparare in tempo utile la mia difesa ed il contraddittorio.

– di essere informata, ai sensi degli artt. 408, 409 e 410 c.p.p., su eventuale richiesta di attivazione o richiesta di archiviazione della presente denuncia/querela”.

ADIANTUM, sentita per l’occasione, ha preannunciato un esposto formale da presentare al Ministero della Giustizia entro breve tempo, al fine di sollecitare una soluzione che escluda l’adozione di una procedura di adottabilità del minore.

[Fonte adiantum.it]

Sassari. 15enne subisce abusi in comunita´. Per il tribunale e i servizi tutto va bene

Dalla Sardegna ancora una brutta storia di case famiglia (o comunità alloggio, è lo stesso) venuta fuori da un arcipelago di tristezza e di abusi che ormai gli italiani ben conoscono. A Sassari, una ragazza di 15 anni e il fratello di 11 sono stati tolti alla madre per essere “protetti e aiutati”, ma si scopre che nella comunita’ presso la quale sono stati affidati, la quindicenne avrebbe subito abusi sessuali e il piu’ piccolo sarebbe stato minacciato perche’ prendeva le difese della sorella.

Il Tribunale dei minori di Sassari – riferisce oggi il quotidiano L’Unione Sarda – ha recapitato alla donna un avviso di conclusione delle indagini ipotizzando il reato di violenza sessuale sulla ragazzina e di minacce verso il fratello. Gli abusi, secondo la ricostruzione del giornale, sarebbero stati commessi da un altro ospite della comunita’, di poco piu’ grande della quindicenne. Lo stesso avrebbe poi minacciato il fratello, intervenuto probabilmente per proteggere sua sorella. Il presunto responsabile dei reati sarebbe gia’ stato allontanato dalla struttura.

L’avvocato della donna, intanto, si e’ visto rifiutare diverse istanze per ottenere il ricongiungimento familiare, ma non si da’ per vinto e insiste perche’ i figli possano rientrare a casa.

Le indagini sono in corso e vengono condotte con la massima cautela e rispetto per i minori coinvolti. Ma la madre dei ragazzini affidati alla comunità protetta assiste a tutto questo impotente. Alla fine, nella trafila dei procedimenti aperti sulla sua famiglia, lei è soltanto un nome ed un indirizzo. Il recapito degli avvisi e delle notifiche che però riguardano le persone più importanti per lei: i figli che le sono stati tolti per essere protetti ed aiutati. Sono lontani e non può far altro che aspettare, cercando di allontanare l’idea che i suoi ragazzi siano ancora Buy Generic Viagra Online in pericolo.

Sui fatti avvenuti nella struttura del sassarese c’è il massimo riserbo. È possibile comunque ricostruire i passaggi più importanti della vicenda. Due anni fa la madre dei due ragazzini si sarebbe resa protagonista di alcuni gravi episodi che hanno imposto l’intervento degli assistenti sociali del Comune di Tempio.  La casalinga stava attraversando un periodo difficile della sua esistenza, e l’allontanamento dei figli  non ha certo migliorato la sua situazione.

Alla fine del 2009 il caso dei presunti abusi sessuali sulla figlia della donna porta all’apertura di una inchiesta e partono i primi avvisi anche per un incidente probatorio. La madre dell’adolescente è informata dell’inchiesta e tramite il suo avvocato chiede dei provvedimenti, ad esempio una nuova sistemazione per i suoi figli. Non succede niente e dopo qualche tempo c’è il secondo avviso, quello che parla delle minacce ai danni del figlio più piccolo della casalinga. Forse il ragazzino ha avuto un atteggiamento protettivo nei confronti della sorella, sta di fatto che i pm si occupano di una aggressione ai suoi danni. Il presunto responsabile del reato è il giovane finito sotto inchiesta per la violenza sessuale.

Non vuole parlare la casalinga tempiese, il silenzio è imposto anche dal suo avvocato. Sandro Fresu, il legale che assiste la donna, taglia corto: «Questa è una situazione che non possiamo certo affrontare con i colpi ad effetto. Non si tratta di problemi risolvibili sui giornali». La paura è quella di complicare tutto e allontanare ancora una possibile soluzione di questo incubo. L’avvocato Fresu ha già presentato diverse istanze chiedendo dei provvedimenti urgenti per aiutare la sua assistita e soprattutto i figli. Ma le richieste del legale sono state respinte, l’ultimo atto notificato a Sandro Fresu spiega che i minori affidati alla comunità protetta non possono tornare a casa, non ci sono ancora le condizioni per farlo. Invece, le condizioni perchè i minori vengano abusati sessualmente, ci sono tutte.

Qualcosa in realtà è successo, dopo questi fatti e le istanze del legale. Il presunto responsabile dei reati commessi ai danni dei due ragazzini è stato allontanato dalla comunità protetta. L’avvocato della casalinga insiste perché i figli della donna possano rientrare a casa. La risposta – per certi versi incredibile – è che nella comunità protetta va tutto bene e i piccoli ospiti non vogliono andare via e sono sereni, lo dimostrano anche i buoni voti a scuola. Tra una violenza sessuale e l’altra, ovviamente.

[Fonte – Ansa]
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L’affidamento dei figli minori in Europa: cenni relativi ad alcuni Paesi europei che, prima di noi, avevano scelto l’affidamento congiunto

Nel corso degli ultimi anni molti Paesi europei avevano modificato il loro diritto di famiglia riconoscendo la condivisione della potestà genitoriale come la soluzione più idonea a tutelare gli interessi dei figli minori coinvolti nella crisi del legame coniugale dei propri genitori. Nella maggior parte di questi Stati l’affidamento esclusivo ad un solo coniuge rappresenta l’eccezione, mentre il ricorso all’affidamento congiunto era divenuto la regola.

In Francia (1) ad esempio, la separazione dei genitori non ha conseguenze sulle norme di delega della potestà genitoriale che resta affidata ad entrambi i genitori, tranne nel caso in cui l’interesse del minore imponga di affidare l’esercizio di tale autorità ad uno solo dei genitori.

Quanto alle modalità di esercizio della potestà dei genitori, alla scelta della residenza del figlio (presso il domicilio di ciascun genitore in alternanza, o presso il domicilio di un solo genitore), all’importo e alla forma del contributo di mantenimento ed all’educazione del figlio, si tratta di accordi che possono essere oggetto di una convenzione tra i genitori ed in mancanza di questa, di una decisione del giudice.

Qualora i genitori non riescano a raggiungere un accordo sulle questioni attinenti alla potestà genitoriale, il giudice esperisce un tentativo di conciliazione e al fine di favorire l’esercizio congiunto della potestà genitoriale, può prevedere una mediazione, con o senza il loro consenso.

Nei casi residuali in cui il giudice affidi l’esercizio della potestà genitoriale ad uno solo dei genitori, l’altro gode di un diritto di visita e di alloggio tranne in casi molto gravi: conserva il diritto ed il dovere di sorvegliare il mantenimento e l’educazione del figlio e deve essere informato delle scelte importanti della vita di quest’ultimo.

In Germania (2) il mantenimento della potestà congiunta in caso di venir meno dell’unione coniugale o di fatto, è stabilita da una recente legge approvata il 16/12/1997 ed entrata in vigore nel 1998. E’ comunque prevista la possibilità che uno dei genitori chieda l’esercizio esclusivo della potestà ed in tal caso è il giudice a decidere. Nel 2003, il giudice tedesco è stato chiamato a decidere in merito all’affidamento in circa il 16% dei casi di divorzio con figli minori, rispetto ai quali ha disposto l’affidamento congiunto nel 15%, quello esclusivo alla madre nel 74%, quello al padre nel 6% e a terzi nel restante 5%. La legge tedesca prevede che i figli minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età possano opporsi alla domanda di affidamento esclusivo.

In Inghilterra e Galles (3), con l’entrata in vigore nel 1991 del Children Act del 1989, i coniugi dopo il divorzio continuano ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale, a meno che questa non venga specificamente revocata dal giudice. Il Children Act sostituisce ai concetti di affidamento (custody) e visita (access) quelli di domiciliazione (residence ) e relazione (contact ). L’intento è quello del minor intervento possibile da parte del giudice, previsto solo nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi e sia richiesto un provvedimento relativo alla custodia del minore. I genitori possono concludere un accordo sulla potestà genitoriale seguendo un modulo previsto dalla legge; possono anche ottenere un modulo di accordo sulla potestà presso i tribunali locali competenti in materia di diritto di famiglia, presso i tribunali di contea o presso il registro principale della Family Division (28). Solo dopo la registrazione dell’accordo nel registro principale della Family Division, l’accordo entrerà in vigore e sarà vincolante per i genitori.

Esistono dei servizi di mediazione per aiutare i genitori a raggiungere un accordo soddisfacente sulla potestà genitoriale nei confronti di un minore. In tal caso l’accordo concluso per avere valore deve essere registrato in tribunale.

Il giudice auspica che i genitori prendano congiuntamente le decisioni che riguardano i figli. Se entrambi i genitori esercitano la potestà, per trasferire un figlio permanentemente fuori dal Regno Unito il genitore che abita con lui deve avere il consenso dell’altro genitore o ottenere l’autorizzazione del tribunale Il genitore che risiede con il figlio può spostarsi all’interno della giurisdizione (Inghilterra e Galles).

In Olanda (4) dal 1998 l’affidamento congiunto costituisce la regola generale e si ricorre a quello esclusivo in via eccezionale, a seguito di una specifica richiesta del coniuge che deve essere particolarmente motivata. In precedenza l’affidamento congiunto rappresentava l’eccezione e doveva essere richiesto espressamente dai coniugi all’atto del divorzio.

In Svezia (5) la regola è quella dell’affido congiunto e del minor intervento possibile del giudice nelle problematiche relative alla potestà genitoriale. Se uno dei genitori vuole una modifica dell’affidamento, la decisione spetta al giudice. Se però i genitori sono d’accordo sul cambiamento, possono risolvere il problema con un accordo fra loro senza adire il giudice: per essere valido tale accordo deve essere approvato dal comitato sociale del comune in cui è registrato il bambino.

Allo stesso modo vengono risolti i problemi relativi alla residenza dei figli e alle visite. Inoltre nelle cause di divorzio, se non vi sono controversie, il giudice deve concedere l’affidamento del bambino ad uno dei genitori soltanto se l’affidamento congiunto è manifestamente incompatibile con il benessere del bambino.

I Comuni hanno la responsabilità di garantire che i genitori che cercano di giungere ad un accordo sulla potestà genitoriale, ricevano aiuto in “incontri di conciliazione”.

Se un solo genitore ha l’affidamento, sarà questi a prendere le decisioni su tutto quanto concerne la persona del bambino, tenuto però conto del parere dell’altro genitore non affidatario.

(1) Fonte: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, R2.2, 2003.

(2) Fonte: Office for National Statistics, “Marriage, Buy Generic Levitra divorce and adoption statistics”, Review of the Registrar General on marriage, divorces and adoptions in England and Wales, 2001.

(3) I dettagli dell’intera procedura sono reperibili al sito: www.courtservice.gov.uk/cms/courtaddress.htm.

(4) Fonte: Statistics Netherlands, Statistical Yearbook of the Netherlands, 2004.

(5) CANNONE A., op. ult. cit.; AA.VV., Separazione, divorzio, affidamento dei minori. Quale diritto per l’Europa?, cit.; AA.VV., Il diritto di famiglia nell’Unione europea…, cit.

[Fonte altalex.com ]

LA SINDROME VAN HELSING – L'ineffabile fascino della marginalita' degli aggressori sessuali rispetto alla popolazione (:D :D :D)

Dopo attenta osservazione e studio di notevole casistica, mi sento di dover annunciare alla comunità scientifica l’identificazione di una nuova sindrome da me denominata Sindrome Van Helsing in omaggio al personaggio del cacciatore di vampiri nato dalla penna di Bram Stoker.
Tale sindrome, se trascurata, può portare a disturbi della personalità di tipo paranoico /ossessivo, nonché a stati di dipendenza da sostanze psicotiche assunte, sostanzialmente, come auto-cura.
Caratteristica primaria della Sindrome Van Helsing, (detta anche VHES) é la percezione che l’umanità maschile sia composta, in gran parte della sua totalità, da aggressori sessuali.
La credenza poggia su basi esclusivamente fideistiche ben visibili nella risposta all’osservazione, posta ai portatori di VHES, sulla marginalità degli aggressori sessuali rispetto alla popolazione. “Si dimentica il sommerso”, rispondono, non considerando l’intrinseca contraddizione di quest’affermazione: se il sommerso fosse noto (e non ignoto) e misurabile non sarebbe più sommerso.

In passato i portatori di VHES furono definiti “veri credenti”.
Elisabeth Loftus scrisse che le resistenze al suo lavoro di critica alla pratica dei ricordi recuperati nascevano non da prove logiche, ma piuttosto da pregiudizi e paure (Loftus e Ketchan, 1994, p.4). Eric Hoffer (Hoffer, 1989, p. 80) osservò che i veri credenti non vogliono confrontarsi con i fatti ed ignorano il reale fondamento di una dottrina, ma al tempo stesso ne apprezzano la capacità di isolarli dalla realtà.

EZIOLOGIA DELLA SINDROME

– Negli uomini

L’uomo affetto da VHES é omosessuale latente e lo sviluppo della patologia é spiegabile con la non accettazione della propria natura, con conseguente omofobia. Il rifiuto della propria sessualità diviene un rifiuto della sessualità in generale, che si proietta con un attacco (in verità solo apparente) ai predatori sessuali maschili.
Si ritiene probabile (anche se l’ipotesi non é stata ancora approfondita compiutamente) che il vero problema sia una profonda misoginia manifesta nell’affermazione dell’esistenza della pedofilia al femminile. Affermazione che, come sappiamo, non é scientificamente provata.

– Nelle donne

Le donne affette da VHES spesso hanno subito molestie sessuali durante la loro vita, per cui hanno maturato un timore per l’aggressività maschile che ritengono, aprioristicamente, radicata in ogni uomo.
Sono stati riscontrati anche casi di donne affette da VHES che non hanno mai subito aggressioni sessuali, ed hanno contratto la sindrome a causa di un’educazione sessuale repressiva e sessuofobica.
Le donne affette da VHES sono attratte da uomini tendenzialmente asessuati, privi di connotazione sessuale.

MANIFESTAZIONI SINTOMATICHE PRINCIPALI

a) Sessualità poco pronunciata.

b) Attrazione verso persone a loro volta asessuate.

c) Misoginia ed omofobia.

d) Sbalzi d’umore.

e) Aggressività, non solo verbale, verso gli scettici,

f) Impegno professionale come psicologo clinico/forense o in associazioni anti-pedofilia.

g) Difficoltà a leggere la realtà.

h) Possibile correlazione con l’abuso di sostanze psicotiche.

i) Difficoltà, nei casi più gravi, ad argomentare in modo logico.

Nota buy prescription drugs Finale

Lo scopritore della VHES conta di far inserire la nuova sindrome nel DSM-V atteso nel 2012.

BIBLIOGRAFIA

Loftus, E. F., and Ketcham, K. (1994). The Myth Of Repressed Memory: False Memories and Allegations of Abuse. New York: St. Martin Press.

Hoffer, E. (1989). The True Believer. New York: HarperPerennial.

[Fonte blog il giustiziere – la fabbrica dei mostri “LA SINDROME VAN HELSING” 17/09/2009]

Ma quanti sono i bambini che scompaiono nel nulla….?

Uno dei pilastri della propaganda del complottismo pluto-giudaico-pedofilo é sempre stato il mistero dei bambini scomparsi.
Nel dibattito tra i teorici dell’esistenza del supremo complotto ed i fastidiosi (ed odiosi) neo-razionalisti che parlano di logica, di attenzioni alle fonti dalle quali provengono le notizie, di procedure e (orrore!!) di garantismo, questa é l’arma paralizzante, il colpo del K.O. al quale i farisei non sanno rispondere:
“Ma allora come mai spariscono tanti bambini??”

Effettivamente, da qualche parte dovranno pur finire, mi chiedo….
E soprattuto quanti bambini, veramente, scompaiono???

Massimiliano Frassi, presidente dell’associazione “Prometeo Onlus” afferma che:
“Solo nel nostro paese sono migliaia ogni anno, sottratti spesso con la forza, il 20% dei quali non verrà mai più ritrovato”.

Cavolo!!!
Si, insiste Frassi, supportato dalla giornalista Rita Pedditzi, autrice del libro Bambini Scomparsi.
E prosegue affermando che 34 bimbi sono spariti dalla sola Emilia Romagna da Gennaio 2007 a Settembre 2007 (data del post).

Proviamo a consultare altre fonti un poco più autorevoli.

Il sito Troviamo i bambini offre questo dato terribile.
Nel solo 2007 sarebbero spariti 265 minori italiani, considerando che i minori stranieri rappresentano un capitolo a parte di cui parleremo in seguito.
La fonte pare seria poiché i dati sarebbero quelli della polizia di Stato e conterebbero le segnalazioni di ricerca sul territorio nazionale alla data del 4 ottobre 2007.

Nel comitato Troviamo i bambini lavora anche una persona di cui sentiremo parlare spesso in futuro; la dottoressa Maria Rosa Dominici (foto), psicologa, giudice onorario a Bologna e membro dello staff di Beppe Grillo.
La quale parte prudente:
“I casi sono due, anzi tre. O il fenomeno é sottovalutato, o é iper valutato, o non rappresenta la realtà”
Bontà sua.
Ma poi si scatena e ci regala qualche “perla” immortale.
“L’espianto ed il traffico d’organi esiste! Dobbiamo avere il coraggio di dirlo.”
“L’industria cosmetica usa tessuti di bambini” (ecco da dove viene la fragranza del famoso Chanel N.5).

Passiamo ora a Marco Marchese, presidente di mobilitazione sociale, il quale riporta che i minori scomparsi in Italia dal 1991 sono 9.710, di cui la stragrande maggioranza stranieri o rom e questo, come abbiamo già detto, merita un discorso a parte.
Da segnalare che il Commissario straordinario del Governo, il prefetto Rino Monaco, dichiara nel pezzo citato da Marchese:
“Non risulta, invece, alcun procedimento giudiziario sul fenomeno, manifestatosi in alcuni Paesi stranieri, riguardante la tratta di minori venduti per il traffico di organi.”

A questo punto conviene rivolgersi alla vera autorità in materia di scomparsi di ogni specie, la trasmissione cult-trash Chi l’ha visto e, boom, i minori scomparsi trattati sono….. 32.

In verità, il numero dei bambini italiani scomparsi, di cui il programma si é
occupato, é minore dal momento che la lista comprende parecchi scomparsi stranieri come, ad esempio, Madeleine McCann.
Mi chiedo come mai la signora Rita Pedditzi, che lavora per la trasmissione condotta dalla Sciarelli, abbia dati così diversi…..

Continuando a cercare sul web trovo, finalmente, quello che cercavo.
Ogni tanto, per fortuna, qualche giornalista si ricorda di come la professione si eserciti mettendoci il naso in prima persona e non basandosi su fonti altrui.
Carlo Bonini é un giornalista di questo tipo e nel suo reportage va a trovarlo direttamente Buy Generic Cialis Online il commissario di governo, il prefetto Rino Monaco, che coordina la task force nata su idea della ex-deputata Elisa Pozza Tasca, presidente dell’associazione Penelope.
In collegamento con gli archivi del Viminale, la task force raccoglie, dal 1974, i dati di scomparsi volontari o asseritamente non consenzienti.
Dice Monaco che:
“Lo scomparso entra in una delle quattro grandi famiglie in cui sono divisi gli ignoti:
-Allontanamento volontario;
-disturbo della psiche;
-vittima o autore di reato;
-allontanamento per cause sconosciute”.

Logico domandare al Prefetto quanti siano i minori italiani scomparsi…
Dal 1983, il Paese non è riuscito a venire a capo dei suoi minori svaniti nel nulla soltanto in tredici casi (ma il giornale ne cita solo 12. Probabile un refuso di stampa):

– Mirella Gregori (15 anni, Roma 7 maggio 1983);

– Emanuela Orlandi (15 anni, Roma 22 giugno 1983);

– Santina Renda (6 anni, Palermo 23 marzo 1990);

– Pasqualino Porfidia (8 anni, Marcianise 7 maggio 1990);

– Adriana Benedetta Roccia (2 anni e mezzo, Cetraro, 10 giugno 1990);

– Mariano Farina (12 anni) e Salvatore Colletta (12 anni, Casteldaccia, 31 marzo 1992);

– Simona Floridia (17 anni, Caltagirone, 16 settembre 1992);

– Angela Ponte (14 anni, Francoforte, provincia di Siracusa, 2 gennaio 1993);

– Domenico Nicitra (10 anni, Roma, 21 giugno 1993);

– Angela Celentano (3 anni, Monte Faito, 10 agosto 1996);

– Denise Pipitone (4 anni, Mazara del Vallo, 1 settembre 2004).

Qualche tempo addietro questa lista comprendeva altri 2 nomi, quelli dei poveri ciccio e tore.

Se controlliamo questo elenco con quella di Chi l’ha visto vediamo che, al di là di qualche singolo caso (Bruno Romano, Giuseppe Sammiceli, Luca Cristello) questi coincidono.

Ma allora come spiegare i 265 scomparsi citati dalla polizia di stato?

Una chiave di lettura possibile é quella riportata dal sito Bambini scomparsi.
Queste sono segnalazioni, non effettive sparizioni:
“Se, infatti, gli allontanamenti volontari dall’abitazione familiare riguardano soprattutto bambini/adolescenti italiani o comunque appartenenti a famiglie stabilmente residenti in Italia, le fughe dalle comunità caratterizzano, in particolar modo, i bambini delle famiglie nomadi che, non riuscendo ad adattarsi alla nuova vita comunitaria, scappano dall’istituto per tornare presso le famiglie di origine. Nei casi di bambini molto piccoli, sono addirittura le famiglie stesse che li “rapiscono” per riportarli al precedente stile di vita, ovvero all’attività di accattonaggio o al compimento di piccoli furti e borseggi.
Ovviamente, anche queste scomparse o allontanamenti vengono segnalati alle Forze di Polizia e, quindi, incrementano il numero delle segnalazioni annuali.”

Pertanto….
“In conclusione, di tutte le segnalazioni che annualmente si ricevono, solo un 20% circa, a distanza di un anno, rimangono attuali. Tale dato numerico, nel corso degli anni, è destinato a decrescere ancora, perché non è infrequente che il minore allontanatosi volontariamente decida, anche a distanza di tempo, di farsi nuovamente vivo con la famiglia.”

Tenendo presente che….
“Non bisogna dimenticare, poi, che spesso, nel momento in cui un figlio torna a casa, i familiari, comprensibilmente felici per il rientro, dimenticano di informare le Forze di Polizia. Pertanto, può accadere che un minore che risulta formalmente scomparso, sia in realtà tornato presso la propria abitazione.
Per ovviare a tale inconveniente sono state disposte verifiche periodiche sull’attualità delle segnalazioni.”

Rimane il numero dei minori stranieri da trattare.
Il problema é recente poiché figlio dell’immigrazione di massa sofferta dal nostro paese (dunque la setta dei conigli neri che massacra bimbi stranieri, sacrificandoli a Lucifero, non può avere che meno di 10 anni di vita).
La nostra legislazione impedisce l’espulsione dei minorenni ed é facile intuire che quasi tutti gli immigrati di giovane età sprovvisti di documenti tendano a farsi passare per tali al fine di ottenere la permanenza.
Funzionale a questo scopo anche la strategia di fornirsi di molteplici identità onde evitare l’identificazione.
Ragionevole pensare che i 7.000 e passa minori stranieri segnalati e scomparsi siano infinitamente di meno ed é altrettanto probabile che, non solo non siano mai stati rapiti, ma siano scappati di propria volontà e non vogliano essere trovati.
Nè cercati dalle varie Rita Pedditzi d’Italia.

[Tratto dal blog Il Giustiziere del 08/05/2008 – “Bambini scomparsi e capitani di ventura”]