Il marito divorziato deve assicurare abiti firmati e gioielli alla ex moglie. Alè!

“Il marito divorziato deve garantire alla ex moglie anche abiti firmati e gioielli. Lo ha confermato la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 1612/2011 secondo la quale il coniuge obbligato al mantenimento deve assicurare all’altro lo stesso tenore di vita avuto nel corso delle nozze con la conseguenza che se la donna, casalinga, era abituata a un elevato tenore di vita e indossava sempre abiti fimati e gioielli, l’uomo, dopo il divorzio, è tenuto a versare un assegno mensile di importo considerevole in modo da consentirle di proseguire nell’acquisto di questi beni.”

[Fonte: guidaaldiritto.ilsole24ore]

Dalla lettura del testo della sentenza emerge che il marito sosteneva che la signora avesse già ricevuto una prestigiosa abitazione, una polizza sanitaria, una automobile, e che lui solo provvedesse al mantenimento del figlio, rimasto con il padre.  Gli illustrissimi Signore e Signori Magistrati lo hanno condannato a pagare anche le spese legali.

La consuetudine giuridica secondo cui la donna separata avrebbe diritto allo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio non risulta esplicitamente scritta in nessuna legge, e non tiene conto che la separazione comporta gravose spese (fra cui una nuova casa), che apparirebbe invece giusto dividere equamente.

Vengono alla mente le parole di Fernando Santosuosso (wikipedia), vice presidente emerito della Corte Costituzionale:

“Oggi appare spesso che per donne svagate o intraprendenti il matrimonio sia considerato come la vittoria di un concorso o un contratto di assicurazione”

Con tale pratica giuridica i 3/4 dei divorzi sono chiesti da donne, tanto che il dott. Santosuosso sottolinea come leggi eque aiuterebbero a fermare lo sfascio della famiglia:

“un saggio assetto giuridico può avere il suo peso nel miglioramento dei rapporti familiari, evitando di contribuire alla distruzione di un istituto così prezioso per le nuove generazioni e per tutta la società”.

Per contro talune “donne giuriste” sostengono invece:

«…attraverso strumenti legislativi, giudiziari e culturali di disuguaglianza, abbiamo rivendicato un diritto sessuato al femminile, da applicare innanzitutto agli aspetti economici della separazione e del divorzio. Le conclusioni cui siamo giunte in quel seminario identificavano la richiesta di denaro come un diritto e non come tutela»

[Le foto di Maria Antonietta Giuseppa Giovanna d’Asburgo Lorena, Sua Altezza Reale Regina Consorte di Francia e di Navarra, Arciduchessa d’Austria, Principessa Imperiale del Sacro Romano Impero, Duchessa di Berry, Principessa Reale di Germania, Ungheria, Boemia, Toscana, Croazia e Slavonia sono tratte da internet]

Femminismo e negazionismo della Sindrome di Alienazione Genitoriale

Molti libri, fra cui “El Sindrome de Síndrome de Alienación Parental: una forma de maltrato” della dott.sa A. Tejedor e “SAP: hijos manipulados por un conyuge para odiar el otro” dei dott. A. Cuenca e J. Manuel, sottolineano come anche in Spagna proteggere i bambini dalla Sindrome di Alienazione Genitoriale è un tema di grande attualità, che richiede esperienza professionale nei disturbi che possono colpire i bambini.

Il sito femminismo-a-sud ha pubblicato e tradotto in levitra prescriptions italiano il prologo dell’unico libro “El Pretendido Síndrome de Alienación Parental” che questiona il consenso scientifico in materia.  Solo nel prologo di tale libro la parola “femminismo” ricorre 2 volte; “patriarcato” 4 volte (secondo la dottrina femminista “patriarcato” sarebbe la famiglia vista come oppressione maschile).

Sonia Vaccaro e Consuelo Barea, autrici di tale libro, vengono presentate come esperte di “violenza di genere” (che, secondo l’ideologia femminista, sarebbe la violenza degli uomini contro le donne), e sembrano sostenere che non solo la PAS ma addirittura l’affido condiviso sarebbero complotti del patriarcato:

La custodia compartida como opción prioritaria discrimina y devalúa el trabajo de los cuidadores primarios, generalmente las madres, niega y trivializa el maltrato masculino, y perpetua los mitos sobre la mujer: falsas denuncias, manipulación del menor, etc.   Consuelo Barea (fonte)

…sólo ha servido para ocultar la violencia previa y el acoso a las madres, continuar el maltrato y eximir de la pensión de alimentos a las hijas e hijos, además de evitar que se otorgue a la madre-custodia de menores de edad, el usufructo de la vivienda conyugal.  Sonia Vaccaro (fonte)

Non sorprende che chi scrive che l’affido condiviso servirebbe ad occultare la violenza maschile, maltrattare le donne, non pagare gli alimenti ai figli, levare alla donna la casa coniugale possa anche scrivere un libro volto a negare la Sindrome di Alienazione Genitoriale.

Lo stesso sito femminista traduce anche il pensiero di B. Gimeno (descritta da wikipedia come femminista lesbica esperta in studi LGBT, ovvero lesbici, gay, bisessuali, transessuali), secondo la quale

Dietro questa sindrome non c’è niente di più di una nuova strategia antifemminista e non bisogna essere particolarmente svegli per rendersene conto.

Il problema è che molti genitori alienanti hanno spesso problemi di tipo psicologico e potrebbero anche credere a tali posizioni radicali ed alienare i figli, vittime innocenti di una guerra contro l’altro genitore, magari accesa dall’ideologia femminista radicale.

Italia condannata dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo

15.000 euro di risarcimento di fronte alla vita di un bambino sono troppo pochi. Si dovrebbero chiedere ed ottenere milioni di euro, come accade in USA per i danni punitivi.

La sentenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo, datata 2 Novembre 2010, ci dice che in caso di conflittualità tra i genitori, al fine di  creare le condizioni necessarie alla realizzazione del diritto di visita tra il genitore non collocatario ed il figlio minore, l’autorità giudiziaria deve prendere misure dirette e specifiche, volte al ripristino del rapporto tra il genitore ed il figlio.

SECONDA SEZIONE – CAUSA PIAZZI C. ITALIA

(Ricorso n° 36168/09), SENTENZA STRASBURGO

2 novembre 2010

PROCEDIMENTO

1. All’origine della causa si trova un ricorso (n° 36168/09) contro la Repubblica Italiana con cui un cittadino di tale Stato, M. Alessandro Piazzi («il ricorrente»), ha adito la Corte in data 1° luglio 2009 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione della salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Egli è rappresentato dinanzi la Corte dall’avvocato A. Forza del foro di Venezia.

Il Governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal funzionario, E. Spatafora, e dal co-funzionario, M.N. Lettieri.

3. Il ricorrente sosteneva in particolare la violazione del diritto al rispetto della sua vita familiare, garantito dall’art. 8 della Convenzione.

4. Il 22 ottobre 2009, la presidente della seconda sezione ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Secondo quanto consentito dall’art. 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si pronunci sulla ricevibilità e sul merito.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5. Il ricorrente è nato nel 1960 e risiede a Rimini.

6. Nel 1989, il ricorrente sposò C. La coppia ebbe un figlio, L., nato il 13 novembre 1991.

7. Il matrimonio fu rapidamente segnato da tensioni ed incomprensioni, sicché i coniugi presentarono dinnanzi al presidente del tribunale di Napoli una domanda di separazione consensuale. La custodia del bambino fu attribuita a C. con il diritto di visita per il ricorrente.

8. Nel 1999, dopo il divorzio, C. sposò un professore universitario e si trasferì a 250 chilometri di distanza dal ricorrente.

9. Nell’aprile 2001, L. affermò alla nonna materna e allo psicologo che lo seguiva che egli aveva subito dei palpeggiamenti sessuali da parte di suo padre. C. non presentò denuncia contro il ricorrente ma si rivolse ad un avvocato che (ingiunse) ordinò al ricorrente di non incontrare più suo figlio.

10. Il 12 aprile 2002, a causa delle difficoltà incontrate nell’esercizio del suo diritto di visita, il ricorrente adì il tribunale per i minorenni di Venezia. Egli sosteneva che la sua ex moglie aveva influenzato suo figlio.

11. Con un decreto del 19 giugno 2002, il tribunale di Venezia affidò la custodia del bambino ai servizi sociali di Noventa Padovana (Azienda Sanitaria Locale – ASL) mantenendo il collocamento del bambino nel domicilio della madre e ordinò una perizia volta a verificare se uno dei due genitori avesse tenuto un comportamento pregiudizievole per il bambino e se, del caso, fosse opportuno che il bambino mantenesse un contatto con detto genitore.

12. Nel dicembre 2003, lo psicologo depositò la relazione che metteva in evidenza l’incapacità dei due genitori di esercitare «tutte le funzioni di un genitore». Inoltre, i tentativi della madre di aizzare il bambino contro il padre potevano condurre, nel caso di specie, ad una sindrome di alienazione parentale. Secondo lo psicologo, era improbabile che L. avesse subito dei palpeggiamenti sessuali da parte di suo padre. Questi eventi erano piuttosto il frutto dell’immaginazione del bambino. Secondo lo psicologo, era opportuno che il progetto di riavvicinamento tra L. ed il ricorrente fosse preceduto da una procedura di mediazione per i genitori.

13. Con un decreto del 1 dicembre 2003, il tribunale per i minorenni di Venezia, basandosi sulla perizia, limitò l’autorità genitoriale di entrambi i genitori sul bambino e, confermando la decisione del 19 giugno 2002, autorizzò il ricorrente ad incontrare il suo bambino in presenza degli assistenti sociali secondo le modalità stabilite dagli stessi servizi sociali. In particolare, il tribunale rilevò che la madre aveva avuto un comportamento consapevolmente volto ad escludere sia il padre che le autorità competenti. Ella aveva di fatto interrotto ogni rapporto del bambino con il padre. Il tribunale decise che era nell’interesse di L. ripristinare il rapporto con suo padre attraverso una preparazione ed un sostegno psicologico, con la partecipazione di uno psicoterapeuta scelto dai due genitori.

14. Gli incontri controllati dovevano avere luogo ogni quindici giorni per un’ora.

15. Il 2 dicembre 2003, il ricorrente contattò i servizi sociali al fine di poter incontrare suo figlio. In assenza di risposta, il ricorrente reiterò la domanda l’11 febbraio 2004.

16. L’8 marzo 2004, l’assistente sociale lo informò che, in assenza di precise indicazioni del tribunale, non poteva accogliere la sua istanza.

17. Il 26 giugno 2004, il ricorrente fu invitato a recarsi a Noventa Padovana per un colloquio con l’assistente sociale. Nel corso del colloquio, egli fu informato che d’ora in poi la sig.ra P. avrebbe seguito la pratica.

18. In una data non precisata, il ricorrente contattò per telefono la sig. P., che lo informò sui risultati scolastici di L.

19. Durante l’estate 2004, egli non ebbe alcun contatto con suo figlio.

20. Il 25 ottobre 2004, il ricorrente incontrò nuovamente la sig.ra P. ed i suoi collaboratori. Egli sostiene che questi ultimi l’avrebbero informato che l’impossibilità di incontrare suo figlio era dovuta all’intervento del marito della sua ex moglie, che era un rinomato professore universitario.

21. Con diverse lettere datate 5 ottobre, 20 ottobre e 22 dicembre 2005, il ricorrente sollecitò i servizi sociali affinché organizzassero un incontro con suo figlio in conformità alla decisione del tribunale.

22. Il 30 gennaio 2006, egli fu invitato a recarsi dalla sig.ra P. Una volta arrivato, fu informato che la sig.ra P. era malata e che la psicologa che seguiva suo figlio non era disponibile per un incontro.

23. Il 19 aprile 2006, il ricorrente si rivolse ancora una volta al tribunale per i minorenni di Venezia per domandare l’attuazione degli incontri con L.. Egli sostenne che non aveva potuto incontrare suo figlio e domandò al tribunale la custodia del bambino a causa dell’influenza negativa della madre.

24. Il 20 settembre 2006, il ricorrente non si presentò al colloquio con i servizi sociali.

25. Lo stesso giorno, il servizio di neuropsichiatria dell’ospedale di Padova depositò la prima relazione sulla situazione del bambino. I due psicologi avevano redatto la relazione dopo aver incontrato la madre, il patrigno ed il ricorrente. Tuttavia, nessun colloquio con il bambino aveva avuto luogo. La relazione parlava del fatto che il bambino era seguito da una psicoterapeuta e che per il momento a causa della fragilità emotiva del bambino, un riavvicinamento con il padre non era possibile. Peraltro, era opportuno continuare la psicoterapia.

26. Il 2 ottobre 2006, il ricorrente informò i servizi sociali che non poteva partecipare al colloquio del 4 ottobre 2006

27. Il 22 novembre 2006, il bambino dichiarò al tribunale di non volere incontrare il padre e minacciò di suicidarsi se il tribunale lo avesse obbligato.

28. Con un decreto del 13 giugno 2008, il tribunale constatò che il ricorrente non aveva incontrato suo figlio dal 2001 e che il decreto del 1° dicembre 2003 non era stato eseguito. Tenuto conto del rifiuto di L. di vedere il ricorrente, della necessità per il bambino di proseguire nel suo sostegno psicologico al fine di comprendere e di incanalare la sua rabbia verso il padre come pure delle osservazioni dei servizi sociali che avevano sottolineato che una ripresa dei rapporti con il ricorrente poteva essere estremamente traumatizzante per L., il tribunale confermò il decreto dell’1 dicembre 2003. Tuttavia, il tribunale rilevò anche che i servizi sociali avevano delegato alla madre del bambino la gestione del sostegno psicologico di L., e ordinò che i servizi sociali attraverso le loro strutture pubbliche seguissero il percorso psicologico di L. e controllassero, al tempo stesso, il comportamento della madre. Il tribunale ordinò ai servizi sociali di continuare il sostegno psicologico per L. come pure la procedura di mediazione per entrambi i genitori.

29. Il 6 novembre 2008 ed il 21 gennaio 2009, il ricorrente fu convocato dai servizi sociali. In questa occasione, il ricorrente domandò a questi ultimi se avevano incontrato il bambino. La risposta fu negativa. Si basavano sulle relazioni depositate dalla psicoterapeuta di L.

30. L’11 marzo 2009, il ricorrente domandò ai servizi sociali di recapitare una lettera al figlio.

31. In una data non precisata, il ricorrente propose appello al decreto del 13 giugno 2008. Sosteneva che non incontrava il figlio da oltre sette anni e domandò che il sostegno di L. fosse affidato ai servizi sociali di un altro comune.

32. Con decreto del 5 gennaio 2009, la Corte di appello di Venezia constatò che il decreto del 1° dicembre 2003 non era stato eseguito e che ciò era dovuto al rifiuto di L. di incontrare il padre biologico. La Corte di appello sottolineò che nessun incontro tra il ricorrente e suo figlio aveva avuto luogo dal 2001 ma che tuttavia, tenuto conto dell’età (17 anni) di L. e del suo rifiuto di vedere il padre, non era possibile accogliere la domanda del ricorrente. Di conseguenza, rigettò il ricorso e confermò il decreto del 13 giugno 2008.

33. Il 12 marzo 2009, il ricorrente si rivolse di nuovo al tribunale per i minorenni di Venezia domandando di dare esecuzione al decreto del 1° dicembre 2003. Con una decisione del 1° aprile 2009, il tribunale rigettò il ricorso del ricorrente per il motivo che il procedimento era archiviato e che sarebbe stato necessario presentare un nuovo ricorso.

IN DIRITTO

I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

34. Il ricorrente adduce la violazione del suo diritto al rispetto della sua vita familiare derivante dal fatto che, malgrado l’esistenza di una decisione del tribunale per i minorenni che stabiliva le condizioni di esercizio del suo diritto di visita, non ha potuto esercitare questo diritto dal 2001. Egli ritiene che i servizi sociali hanno svolto un ruolo eccessivamente autonomo nell’attuazione delle decisioni del tribunale per i minorenni e che questi non ha esercitato il dovere di vigilanza costante sul lavoro dei servizi sociali affinché i comportamenti di questi non vanificassero le decisioni del tribunale.

OMISSIS

B. Valutazioni della Corte

52. Come la Corte ha sottolineato a più riprese, se l’articolo 8 ha essenzialmente per obiettivo di tutelare l’individuo contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, esso non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da tali ingerenze: a questo impegno piuttosto negativo possono aggiungersi degli obblighi positivi inerenti il rispetto effettivo della vita privata e familiare. Tali obblighi possono implicare l’adozione di misure volte al rispetto della vita familiare anche nei rapporti tra gli individui, compresa l’istituzione di un arsenale giuridico adeguato e sufficiente per assicurare i diritti legittimi degli interessati come pure il rispetto delle decisioni giudiziarie, o di appropriati specifici provvedimenti (vedi, mutatis mutandis, Zawadka c. Polonia, n° 4842/99, § 53, 23 giugno 2005).

53. Concentrandosi sul caso di specie, la Corte constata anzitutto che al momento della separazione dei coniugi nel 1993, il ricorrente e la sua ex moglie avevano raggiunto un accordo sulle modalità del diritto di visita dell’interessato. Tuttavia, dopo il trasferimento ed il nuovo matrimonio della ex moglie (C.), quest’ultima ha molto presto cominciato ad opporsi, ed il ricorrente depositò nel 2002 un ricorso davanti al tribunale dei minorenni («tribunale») per domandare il rispetto del diritto di visita. Sua moglie sostenne che L. aveva rivelato di aver subito dei palpeggiamenti sessuali da parte del padre e della sua famiglia. In queste condizioni, il tribunale, in data 19 giugno 2002, ordinò una perizia sul bambino (paragrafo 11 di cui sopra). La relazione depositata dal perito ha messo in evidenza l’incapacità di entrambi i genitori di esercitare «tutte le funzioni di un genitore». Inoltre, i tentativi della madre di aizzare il bambino contro il padre potevano condurre, nel caso di specie, ad una sindrome di alienazione parentale. Secondo lo psicologo, era improbabile che L. avesse subito dei palpeggiamenti sessuali da parte del padre. In queste circostanze, il tribunale limitò l’autorità parentale di entrambi i genitori sul bambino ed autorizzò il ricorrente ad incontrare suo figlio in presenza degli assistenti sociali secondo le modalità stabilite dagli stessi servizi sociali. Gli incontri dovevano aver luogo ogni quindici giorni per un’ora. Le autorità avevano dunque l’obbligo di adottare delle misure volte a ricongiungerlo a suo figlio. Non è oggetto di controversia che le azioni intraprese da queste nel caso di specie non hanno raggiunto il risultato desiderato e che il ricorrente non vede suo figlio dal 2001.

54. Eppure, il fatto che gli sforzi delle autorità sono stati vani non porta automaticamente alla conclusione che lo Stato è venuto meno agli obblighi positivi derivanti dall’articolo 8 della Convenzione (vedi, mutatis mutandis, Mihailova c. Bulgaria, n° 35978/02, § 82, 12 gennaio 2006). In effetti, l’obbligo per le autorità nazionali di adottare delle misure al fine di riconciliare il padre ed il figlio che non vivono insieme non è assoluto, e sia la comprensione che la cooperazione di tutte le persone interessate costituiscono sempre un fattore importante. Se le autorità nazionali devono sforzarsi di facilitare tale collaborazione, un obbligo per loro di ricorrere alla coercizione in questa materia non può essere che limitato: bisogna tener conto degli interessi, dei diritti e delle libertà delle stesse persone, compresi gli interessi superiori del bambino e dei diritti che gli riconosce l’articolo 8 della Convenzione (Voleský c. Repubblica Ceca, n° 63267/00, § 118, 29 giugno 2004). Come la giurisprudenza della Corte riconosce in maniera costante, la più grande prudenza s’impone quando si tratta di ricorrere alla coercizione in questo delicato settore (Reigado Ramos c. Portogallo, n° 73229/01, § 53, 22 novembre 2005), e l’articolo 8 della Convenzione non può autorizzare il genitore a far adottare delle misure pregiudizievoli alla salute ed allo sviluppo del bambino (Elsholz c. Germania [GC], n° 25735/94, §§ 49-50, CEDH 2000-VIII). Il punto decisivo consiste, dunque, nel sapere se le autorità nazionali hanno preso, per facilitare il riavvicinamento, tutte le misure necessarie che si potevano ragionevolmente esigere dalle stesse in questo caso (Nuutinen c. Finlandia, n° 32842/96, § 128, CEDH 2000-VIII).

55. Nel caso di specie, di fronte all’impossibilità di attuare il suo diritto di visita stabilito dal decreto del 1 dicembre 2003, il ricorrente ha in primo luogo cercato l’assistenza dei servizi sociali al fine di fare rispettare detta decisione. Duro è constatare che nessun seguito è stato dato alle domande. Questa mancanza sembra ancora più grave se, tenuto conto dell’età del bambino (undici anni nel 2003) e del contesto familiare perturbato, il trascorrere del tempo aveva effetti negativi sulla possibilità per il ricorrente di riprendere un rapporto con suo figlio.

56. Nel 2006, il ricorrente domandò al tribunale l’attuazione della decisione del 1° dicembre 2003. Nel frattempo, e precisamente tre anni dopo il primo decreto del tribunale, i servizi sociali depositarono la loro prima relazione sulla situazione del bambino e della famiglia. La Corte constata che i due psichiatri che avevano redatto la relazione non avevano mai incontrato il bambino, che in compenso era seguito da un psicoterapeuta scelto dalla madre del bambino. La soluzione prevista nella relazione era di attendere una maggiore maturità del bambino, che per il momento rifiutava di vedere il padre.

57. Con decreto del 13 maggio 2008, il tribunale constatò la non esecuzione della sua decisione del 1° dicembre 2003 ed il fatto che i servizi sociali avevano delegato alla madre la gestione del sostegno psicologico del figlio. Tuttavia, tenuto conto del rifiuto del bambino di vedere il ricorrente, il tribunale ordinò che il bambino proseguisse il sostegno psicologico al fine di comprendere e di incanalare la sua rabbia verso il padre. Il Tribunale ordinò ai servizi sociali di controllare anche il comportamento della madre e di utilizzare nel percorso di sostegno del bambino le strutture pubbliche.

58. Va ricordato che in un caso di questo tipo, l’adeguatezza di una misura va giudicata in base alla rapidità della sua attuazione (Maire c. Portogallo, n° 48206/99, § 74, CEDH 2003-VII). In questo caso, il governo convenuto spiega il comportamento dei servizi sociali e del tribunale con l’impegno di non voler traumatizzare ulteriormente il bambino. La Corte osserva tuttavia che il 19 aprile 2006, il ricorrente aveva domandato al tribunale l’attuazione della decisione del 2003. Ora, il tribunale constatò la mancata esecuzione del provvedimento solamente nel 2008. La Corte rileva anche che dal 2003 nessuna relazione era stata depositata dai servizi sociali sulla situazione psicologica del bambino. Ad avviso della Corte, tali ritardi non possono essere giustificati poiché spetta a ciascun Stato organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da assicurare il rispetto degli obblighi positivi che gli incombono in virtù dell’articolo 8 della Convezione.

59. Così, invece di adottare delle misure idonee a permettere l’attuazione del diritto di visita, il tribunale ha solo preso nota della situazione del bambino, ed ha ordinato ai servizi sociali di proseguire il percorso terapeutico del bambino constatando che questi si sentiva minacciato in presenza di suo padre e non voleva incontrarlo. La Corte ricorda, a questo proposito, che non si tratta di sostituire la propria valutazione a quella delle autorità nazionali competenti sulle misure che sono state prese poiché queste autorità sono in linea di principio in una posizione migliore per procedere a tale valutazione, in particolare perché tali autorità sono in contatto diretto con il contesto della causa e le parti implicate (Reigado Ramos c. Portogallo, già citato, § 53). Nel caso di specie, la Corte non può tuttavia trascurare il parere dello psicologo menzionato nel decreto del 1° dicembre 2003, secondo il quale i tentativi della madre di aizzare il bambino contro il padre potevano condurre alla sindrome di alienazione parentale. Non si può ignorare inoltre il fatto che, in data 16 maggio 2008, il tribunale ha rilevato che benché la mancata attuazione del diritto di visita del ricorrente non fu a lui imputabile, i servizi sociali avevano delegato alla madre di seguire il percorso terapeutico del bambino. Nonostante il fatto che nessuna valutazione psicologica fu condotta sulla famiglia, la Corte constata che costei si limitò a verificare lo stato delle cose ed a fare delle raccomandazioni di carattere generale.

60. La Corte riconosce che le autorità erano nel caso di specie in una situazione molto difficile a causa delle tensioni tra i genitori. Tuttavia, la mancanza di cooperazione tra i genitori separati non può esonerare le autorità competenti dal mettere in pratica tutte le risorse disponibili al fine di consentire il mantenimento del rapporto familiare (vedi, mutatis mutandis, Reigado Ramos, citato, § 55). Ora, in questo caso le autorità nazionali sono rimaste al di sotto rispetto a quanto si poteva ragionevolmente prevedere da loro: il tribunale ha delegato la gestione degli incontri ai servizi sociali, che dal loro canto hanno delegato alla madre la gestione del percorso terapeutico del bambino. E poi, sebbene il bambino abbia dichiarato di non voler vedere il padre, la Corte rileva che secondo la relazione del perito citata nel decreto del 1° dicembre 2003, era nell’interesse del bambino rincontrarlo. Le autorità hanno anche fallito nel loro dovere di adottare le misure pratiche in vista di sollecitare gli interessati ad una migliore cooperazione, pur tenendo presente l’interesse superiore del bambino (vedi Zawadka citata, § 67).

61. La Corte osserva che lo svolgimento della procedura dinanzi al tribunale fa piuttosto emergere una serie di misure automatiche e stereotipate, quali le successive domande di informazioni e la delega del sostegno ai servizi sociali a cui ordinava di far rispettare il diritto di visita del ricorrente. Le autorità hanno così lasciato che si consolidasse una situazione di fatto in violazione delle decisioni giudiziarie, sebbene il semplice trascorrere del tempo determinasse delle conseguenze sempre più gravi per il ricorrente, privato dei contatti con suo figlio. A questo proposito, non si può trascurare che al momento della sua audizione in tribunale, il minore si trovava già da qualche tempo sotto l’influenza esclusiva della madre, in un ambiente ostile all’interessato e che oltre 4 anni erano trascorsi senza un solo contatto tra il ricorrente ed il figlio. Per di più, la Corte osserva che i due psicologi che avevano redatto la relazione sulla situazione del bambino lavoravano nella stessa ASL del patrigno del bambino, professore universitario e capo del servizio. Non sembra che le autorità abbiano previsto, tenuto conto delle difficoltà per i genitori di accordarsi sulla scelta dello psicologo, che questi dovevano sottoporsi all’obbligo di seguire una terapia familiare (vedi Pedovi c. Repubblica ceca, n° 27145/03, § 34, 18 luglio 2006) o che gli incontri si svolgessero all’interno di strutture specializzate (vedi, per esempio, Mezl c. Repubblica ceca, n° 27726/03, § 17, 9 gennaio 2007; Zav_el c. Repubblica Ceca, n° 14044/05, § 24, 18 gennaio 2007). In queste circostanze, la Corte stima che di fronte a tale situazione le autorità avrebbero dovuto prendere delle misure più dirette e più specifiche, volte al ripristino del rapporto tra il ricorrente e suo figlio. In particolare, la mediazione dei servizi sociali avrebbe dovuto essere utilizzata per rendere le parti più collaborative e gli stessi avrebbero dovuto, conformemente al decreto del 1° dicembre 2003, organizzare gli incontri tra il ricorrente e suo figlio. Ora, i tribunali nazionali non hanno preso alcun provvedimento appropriato per creare pro futuro le condizioni necessarie alla realizzazione di detto diritto di visita del ricorrente (Macready c. Repubblica ceca, n° 4824/06 e 15512/08, § 66, 22 aprile 2010). Inoltre, la Corte osserva che, alla data odierna, L. è diventato maggiorenne.

62. Tenuto conto di quanto precede e nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto in materia, la Corte considera che le autorità nazionali hanno omesso di esercitare gli sforzi adeguati e sufficienti per far rispettare il diritto di visita del ricorrente permettendogli, almeno, di ristabilire il contatto con il suo bambino, e così buy rx drugs without prescription hanno ignorato il suo diritto al rispetto della sua vita familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione.

63. Pertanto, vi è stata violazione di detta disposizione.

II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

64. Secondo i termini dell’articolo 41 della Convenzione, «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. DANNO

65. Il ricorrente rivendica il risarcimento di un danno morale per la lunga separazione dal figlio, e per l’angoscia patita. Egli domanda 240.000,00 Euro.

66. Il Governo stima che questa somma sia eccessiva e richiama la giurisprudenza della Corte nella causa Bove c. Italia, (n° 30595/02, § 61, 30 giugno 2005) e Andlová c. Repubblica ceca (n° 995/06, § 113, 28 febbraio 2008).

67. Tenendo conto delle circostanze del caso di specie e dell’accertamento della rottura delle relazioni tra il ricorrente ed il suo bambino, la Corte considera che l’interessato ha subito un pregiudizio morale che non può essere risarcito dalla sola constatazione della violazione dell’articolo 8 della Convenzione. La somma richiesta a tale titolo è, tuttavia, esagerata. Avuto riguardo all’insieme degli elementi in suo possesso e statuendo secondo equità, come richiede l’art. 41 della Convenzione, la Corte assegna all’interessato 15.000,00 Euro per questa ragione. B. Costi e spese

68. Il ricorrente domanda le somme di Euro 33.724,79 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dinnanzi i tribunali nazionali e di Euro 27.131,44 a titolo di rimborso dei costi sostenuti davanti la Corte.

69. Il Governo osserva che il ricorrente ha sommato due fatture, riguardanti i costi sostenuti dinanzi i tribunali nazionali, che non contengono alcuna lista dettagliata degli atti che le stesse sono destinate a coprire. Stima, inoltre, che le somme richieste sono eccessive e si rimette alla saggezza della Corte.

70. Per i costi sostenuti dinanzi i tribunali interni, la Corte rileva che, sebbene almeno parte di questi costi è stata esposta per correggere la violazione dell’artico 8 della Convenzione, le fatture prodotte non indicano nel dettaglio la natura delle prestazioni dell’avvocato del ricorrente.

71. Per ciò che concerne i costi sostenuti davanti la Corte, la stessa giudica eccessiva la somma domandata dal ricorrente.

72. In queste condizioni la Corte, statuendo secondo equità e tenendo conto delle prassi degli organismi della Convenzione, stima ragionevole assegnare ai ricorrente la somma di 5.000,00 Euro. C. Interessi moratori

73. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità del prestito marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,

1. Dichiara il ricorso ricevibile;

2. Accerta la violazione dell’articolo 8 della Convenzione;

3. Dispone a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, nei tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in conformità all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme: ii. 15.000,00 Euro (quindicimila euro), oltre ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per il danno morale; iii. 5.000,00 Euro (cinquemila euro), oltre ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal ricorrente, per costi e spese; b) che a partire dalla scadenza del periodo e sino al detto versamento, questi importi sono maggiorati dell’interesse semplice al tasso legale della facilità del prestito marginale della Banca centrale europea applicato durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;

4. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per l’eccedenza.

Fatto in francese, e poi comunicato per iscritto il 2 novembre 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

François Tulkens, Presidente

Stanley Naismith, Cancelliere

Fonte: http://www.adiantum.it/public/1985-corte-europea.-la-sentenza-del-caso-piazzi-contro-italia-è-un-caso-esemplare.asp e minoriefamiglia.it

Figli negati a papa' separati. Italia nuovamente condannata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per non aver messo in atto tutte le misure necessarie per garantire ad un padre divorziato la possibilita’ di incontrare il proprio figlio.

Il ricorso a Strasburgo e’ stato presentato da Alessandro Piazzi residente a Rimini. L’uomo, dopo il divorzio, nell’arco di tre anni ha dovuto fare ricorso al Tribunale dei minori per aver incontrato sempre maggiori difficolta’ ad esercitare il suo diritto di far visita, ogni 15 giorni, al figlio che, con la separazione, era stato affidato alla ex moglie.

Il tribunale di competenza ha dato ragione all’uomo e interessato i servizi sociali che, vista la difficile situazione psicologica del bambino e i rapporti tra i due ex coniugi, avevano il compito di assicurare le visite. Ma Piazzi, come denunciato alla Corte di Strasburgo, non riuscira’ mai piu’ a vedere il figlio.

Nella sentenza, la Corte dei diritti dell’uomo ha riconosciuto la delicatezza della situazione e le difficolta’ Viagra incontrate dalle autorita’ nel far rispettare le proprie decisioni. Tuttavia ha constatato che ‘tutte le autorita’ coinvolte non hanno agito tempestivamente’. Inoltre, i giudici europei hanno sottolineato che le autorita’ hanno adottato misure ‘automatiche e stereotipate senza adattarle al caso specifico, e che di fatto non hanno assicurato all’uomo di poter effettivamente godere del suo diritto a vedere il figlio’.

Ad Alessandro Piazzi sono stati anche riconosciuti 15 mila euro di danni morali che, con la condanna, lo stato italiano dovra’ pagare.

Fonte: ANSA

L'Udienza Presidenziale — di Vittorio Vezzetti

“Esistono giorni, nella vita di un uomo, che sono completamente diversi da tutti quelli che li hanno preceduti; e che sono capaci di dare, a quelli che seguiranno, una prospettiva completamente differente.

Carlo si ricorderà per sempre quel giorno anomalo: l’acqua cadeva a catinelle, quasi tropicale. Un diluvio veramente insolito per la fine di novembre.

Parcheggiò la macchina ben lontano dal Tribunale, vicino al fiume tumultuoso, per non dover pagar la sosta; e poi, ombrello spiegato, si incamminò tra una goccia e l’altra verso il centro città.

“Speriamo che non tracimi”, pensò, percorrendo il ponte sulle acque plumbee, “se no, perdo anche la macchina”.

Di solito la separazione rappresenta la fine, dolorosa, di un qualcosa. Di un pezzo di vita; e così anche Carlo stava vivendo quel giorno. Senza neanche dei patemi eccessivi. Non sapeva e non poteva immaginare che, invece, quello sarebbe stato l’inizio di una vicenda di durata e intensità maggiori del vincolo che si andava a risolvere…  una vicenda che avrebbe segnato il futuro suo e quello di tante altre persone; che sarebbe corsa parallela alla sua vita. Come succede quando si è seduti in un treno e si corre fianco a fianco a un altro treno; che va nella tua stessa direzione; alla medesima velocità.

Era in anticipo clamoroso, come sempre, quindi si fermò sotto i portici di Corso Garibaldi ripetendo la lezione. Dieci minuti. Sì, dieci minuti. Così gli aveva detto Domenico. Aveva dieci minuti per spiegare la sua vita matrimoniale al Presidente del Tribunale. Dieci minuti per raccontare la sua storia.  Dieci minuti e non uno di più per raccontare un pezzo di vita. Allo scoccare del decimo minuto, infatti, il Presidente ti faceva accomodare fuori dall’ufficio.

Per questa ragione si era trovato per due o tre pomeriggi con Domenico che, ironia della sorte, aveva l’udienza presidenziale il giorno dopo di lui: si erano cronometrati a vicenda gli interventi in modo da vedere se sforavano i fatidici dieci minuti e se potevano essere più incisivi evitando di tralasciare momenti cruciali del matrimonio e del divorzio emotivo. A cui, come spesso succede, stava seguendo la separazione legale.

Prima di entrare in Tribunale Carlo, assorto nel ripasso, pestò involontariamente un escremento di cane: volle credere che gli avrebbe portato fortuna. Entrato e superato il metal detector, la sua attenzione fu colpita da un signore, piccolo e tozzo, fermo in un angolo. Dritto in piedi, con lo sguardo fisso e vestito in modo singolare (interamente di rosso) lo salutava con la mano.

Carlo non fece in tempo a soffermarvi la sua attenzione che trovò il proprio legale: l’avvocato Aquilani. Costui era anziano, alto, anzi, altissimo, e segaligno, col naso adunco. Un viso severo. Vestiva in modo impeccabile. Uno dei due o tre migliori matrimonialisti  della città. Una pietra miliare del Foro. Un rodomonte, dicevano.

A consigliarglielo era stato, per il tramite di un’amica comune, un anziano magistrato in pensione.

“Vedrai che arringhe…  un avvocato così grintoso non si trova facilmente…  e poi, che presenza… ”, le era stato detto; e così Mirella aveva riferito.

Salirono davanti all’ufficio del Presidente del Tribunale presso il quale erano stati convocati per le ore nove. Esattamente come altre venti coppie in separazione che annaspavano nella minuscola anticamera coi rispettivi legali…  E l’ufficio, ovviamente, era vuoto. Dopo mezz’ora arrivò il Presidente, il dottor  Piccolò, piccolo di nome e di fatto, che si fece Buy Viagra facilmente strada fra la ressa di coppie che affollavano il corridoio.

Come il magistrato fu a portata di vista dell’avvocato Aquilani, questi, il rodomonte, si prostrò ai piedi del magistrato proferendo la frase: “Buongiorno Presidente, era abbastanza dolce il caffè? Sa, la macchinetta ieri era guasta… ”

Il Presidente non lo degnò di uno sguardo. Tra ombrelli e impermeabili gocciolanti Carlo, l’avvocato Aquilani, la moglie di Carlo e il di lei avvocato, la temibile dottoressa Laganà, attesero il turno con grande trepidazione. Carlo, quantunque alla soglia dei quarant’anni, mai aveva avuto a che fare coi Tribunali.

Cittadino probo, riteneva in ogni caso di non dover avere timore della giustizia italiana. Aveva forse commesso qualche reato?

Pensava di avere molte ragioni e riteneva che, col suo discorso logico e perfezionato sin nei minimi particolari, non ci sarebbe stato nessun problema a convincere una persona ragionevole della bontà della sua esposizione e dell’onestà delle sue richieste. Giunse alfine il suo turno. Qualcuno proferì il suo nome e lui entrò.

Si trovò da solo in un ufficio enorme, un po’ disadorno, e di fronte a lui il giudice Piccolò. Di lato, seduta a una scrivania, la sua segretaria.

Fece appena in tempo a richiamare alla memoria il suo discorso, nove minuti e cinquantotto secondi, che il giudice gli chiese: “Nome?”

“Carlo Carlucci”.

“ Bene”, ribatté il magistrato, gentile ma fermo, “firmi e si accomodi pure fuori”.

“Eh no, signor Presidente”, disse Carlo, ”io son venuto qui per esporre cosa è successo alla mia vita; alla vita di mio figlio, l’unica ragione di esistere, per me;  mi ha detto l’avvocato che questo è l’unico momento della causa in cui posso parlare. Anzi, io ora ho il diritto di parlare. E non le ruberò molto tempo”.

“Ah”, sbottò il magistrato, “lei vuole parlare…  ha sentito segretaria? Questo vuole parlare. Anzi, ha addirittura il diritto di parlare. Siamo dovuti arrivare alla lettera C per trovare qualcuno che vanta diritti… Ma Carlucci, ha visto quanta gente c’è oggi lì fuori? E se tutti volessero parlare? Se lo è domandato che accadrebbe? Tribunale paralizzato. Ma dov’è il suo senso civico?”

Carlo restò muto e fermo, con gli occhi piantati in quelli del Presidente.

“Vabbé…  ascolti…  Carlucci…  se lei ha il diritto di parlare…  questo è il tempio del diritto…  per carità, si sieda e parli! Ma in fretta, senza dilungarsi…  che io il caffè questa mattina ancora non l’ho bevuto”.

Carlo iniziò…  senza prendere fiato snocciolò un racconto che a lui pareva struggente e convincente. A lui. Iniziò come un fiume in piena, perché sapeva che il tempo non sarebbe stato molto.

Iniziò a occhi chiusi, come a cercar la concentrazione assoluta. Dopo un minuto aprì gli occhi e si accorse di parlare a una scrivania vuota e a un muro bianco, dietro.

Il magistrato si era infatti allontanato e, senza prestare ascolto alle sue parole, sicuramente uguali a quelle di migliaia di altri coniugi sciagurati, si era messo a sistemare delle cartellette in un’ampia scaffalatura dall’altra parte della stanza. Tant’è che quando Carlo finì, nulla accadde. Il magistrato continuava imperterrito a posizionare cartellette.

“Ho finito, signor Presidente”, disse Carlo per due volte. La seconda a voce alta.

“Ah,bene, come si chiama?”, ribatté il giudice Piccolò.

“Carlo Carlucci”.

“Ottimo: firmi e si accomodi fuori”, concluse il giudice.

Uscito che fu dalla stanza, l’avvocato Aquilani gli si fece incontro sorridente: “Complimenti, lei deve essere riuscito a incantare il Presidente. Ho cronometrato.

L’ha tenuta dentro quasi quindici minuti. Per la precisione quattordici minuti primi e quarantanove secondi. Risultato veramente straordinario. Non mi ricordo una presidenziale così lunga…  potrebbe -sottolineo il condizionale- trattarsi di una ordinanza fuori dagli schemi. Sarebbe anche ora! Pensi che in qualche grosso Tribunale metropolitano, rapportando il numero di coppie al tempo dedicato dal giudice nella mattinata, hanno calcolato che in media la presidenziale dura un minuto e ventotto secondi. E lei mi ha fatto addirittura un quattordici e quarantanove…  e in condizioni climatiche avverse. Se fosse un rodeo avrebbe già vinto”.

“Mi dica: come pensa che andrà, avvocato?”, domandò Carlo, un po’ frastornato, mentre uno dei tanti legali presenti annuiva sorridendogli.

“Mah, la sua battaglia è difficile, inutile negarlo. Numeri alla mano le mamme in Italia hanno potere quasi assoluto sui figli. Però credo che se il buon giorno si vede dal mattino…  beh…  siamo partiti bene. Prevedo una bella battaglia; come il mitico scontro scacchistico Spassky-Fischer del 1972 a Reykiavik. Fra sette giorni vedremo cosa avrà deciso il Presidente”.

Dopo dieci giorni, però, nessuna ordinanza era stata depositata…  e neanche dopo quindici… e dopo venti…

“Ottimo segno”, commentò l’avvocato Aquilani. “Lei, caro Carlucci, con la sua dialettica deve essere riuscito a mettere in crisi il Presidente. Quattordici e quarantanove, non dimentichiamocelo. Forse non sa neanche più lui cosa decidere. Forse, beninteso”.

Ormai Natale si stava avvicinando.

Carlo da mesi non riusciva a vedere il bambino per il semplice fatto che, se si avvicinava alla casa, o non vi trovava nessuno o comunque nessuno gli apriva  la porta. A lui pareva incomprensibile ma altri gli avevano detto che il taglio dei contatti con la prole è la prima arma di pressione che adottano parecchi genitori, prevalentemente ma non esclusivamente mamme, all’inizio della causa.

L’avvocato Aquilani lo aveva dissuaso dal fare denunce: “Lasci perdere, Carlucci.

Il comportamento di sua moglie, per quanto moralmente discutibile, non ha nessun rilievo penale: è genitrice del bambino e non sta infrangendo nessuna disposizione del magistrato. Finché non arriva l’ordinanza che stabilisce gli orari di visita non c’è niente da fare: vige la legge della giungla e chi ha in mano il bambino vince. Si ricordi Carlucci: possesso è potere. Deve solo aspettare l’emissione dei provvedimenti. Sperando non duri troppo, questa attesa, se no di suo figlio non si ricorderà più nemmeno la faccia”.

Carlo, un po’ inquietato, volle allora interpellare, per il tramite della solita amica Mirella, il vecchio magistrato Perrucci. Ormai in pensione, egli vantava una amplissima esperienza e si limitò a dire a Mirella, incredula: “Dì al tuo amico di rassegnarsi: quando la strada prende questa brutta piega il padre non vede più i figli. Tante volte mi è capitato nella mia professione: anche se c’è il provvedimento che stabilisce le visite, la mamma ci impiega un attimo a trovare una scusa per non ottemperarvi…  il mal di pancia, il dente che fa male, la scappata in farmacia o dal pediatra…  è così…  non c’è niente da fare…  e noi magistrati solitamente preferiamo non intervenire: chi si prende la responsabilità? Riferisci al tuo amico che si rassegni.  Come tanti altri prima di lui. E dopo di lui. Situazione senza speranza”.

Carlo quasi non credeva alle sue orecchie, quando sentì da Mirella il consiglio del giudice. Ma non per questo egli avrebbe cessato di combattere. Anzi, per lui la battaglia era solo all’inizio. E poi…  che ne poteva sapere, in fondo, un vecchio magistrato in pensione, ormai fuori dai giochi? Niente, per cui fece un esposto al Tribunale dei minori e spedì una lettera al Presidente del Tribunale per sollecitare l’emissione dei provvedimenti; all’insaputa del suo avvocato Aquilani.

Non gli era infatti mai capitato di trovarsi in una situazione del genere. Tutte le volte, poche per fortuna, che si era trovato nel bel mezzo di un disservizio o di una disfunzione di un ufficio pubblico, Carlo aveva sempre saputo cosa fare: aveva scritto diligentemente una raccomandata con ricevuta di ritorno al Responsabile del Servizio. Questi aveva trenta giorni di tempo, a termini di legge, per rispondere. Una volta gli rispose, telefonicamente, addirittura il Direttore Generale dell’ASL. Qui, però, la situazione gli sembrava differente. Nessuno era tenuto a rispondere. Il magistrato può, in totale autonomia e indipendenza, secondo la sua sensibilità, imprevedibile, decidere se rispondere o non rispondere. E quasi sempre non risponde. Si era trovato, Carlo, per la prima volta nella sua vita, di fronte a una imperscrutabilità assoluta del sistema. Una sorta di Sibilla Cumana. Una parete di vetro oscurato: dalla quale loro potevano vederti mentre tu non sapevi cosa si facesse al di là; anche se sicuramente si poteva ipotizzare che, al di là del vetro, avessero cose più importanti che occuparsi di tuo figlio. E di tanti, troppi figli come il tuo. Ormai Natale incombeva…  da lì nacque l’idea, per l’ancora ingenuo Carlo, della lettera a Babbo Natale spedita direttamente al Presidente del Tribunale. Avrebbe ottenuto, quest’arma anticonvenzionale, impropria, frutto della disperazione, qualche risultato?”

Capitolo primo del libro-romanzo “Nel nome dei figli” di Vittorio Vezzetti; edizioni BookSprint

Perché alcuni avvocati negano l'Alienazione Genitoriale

Ci sono alcuni — soprattutto gli avversari nelle controversie legali per l’affido dei figli — che affermano che non esiste la PAS, che è solo una teoria, o che è la “teoria di Gardner”. Alcuni sostengono che essa è solo frutto della mia immaginazione. L’argomento principale addotto per giustificare questa posizione è che non appare nel DSM-IV. I comitati del DSM giustamente sono abbastanza conservatori per quanto riguarda l’inclusione dei fenomeni clinici descritti di recente e richiedono molti anni di ricerche e pubblicazioni prima di considerare l’inclusione di un disturbo. Questo è giusto. La PAS esiste! Qualunque avvocato coinvolto in custodie per l’affido dei figli può attestarlo. I professionisti della salute mentale ed i legali coinvolti in tali controversie la osservano. Potrebbero non volerla vedere. Possono dargli un altro nome (come “alienazione genitoriale”). Ma questo non esclude la sua esistenza. Un albero esiste come albero a prescindere dalla reazioni di chi lo guarda. Un albero esiste ancora anche se alcuni potrebbero dargli un altro nome. Se un dizionario selettivamente decide di omettere la parola “albero” dalla sua compilazione di parole, ciò non significa che l’albero non esista. Significa solo che chi ha scritto quel libro ha deciso di non includere quella particolare parola. Allo stesso modo, se qualcuno guarda un albero e dire che l’albero non esiste non fa sparire l’albero. Significa solo che lo spettatore, per qualche ragione, non vuole vederlo. Dire che la PAS non esiste perché non è elencata nel DSM-IV è come dire che la malattia di Lyme nel 1980 non esisteva perché non era elencata. La PAS non è una teoria, è un dato di fatto .
Ma perché questa polemica, in primo luogo? Di solito non si ha una tale controversia per quanto riguarda la maggior parte delle altre entità cliniche in psichiatria. Gli esaminatori possono avere opinioni diverse per quanto riguarda l’eziologia e il trattamento di un disturbo psichiatrico particolare, ma di solito c’è un certo consenso sulla sua esistenza. E questo dovrebbe essere soprattutto il caso di un “disordine” relativamente puro come la PAS, un disturbo che è facilmente diagnosticabile a causa della somiglianza dei sintomi in bambini diversi. Nel corso degli anni, ho ricevuto molte lettere da persone che hanno detto in sostanza: “Il suo libro sulla è inquietante. Lei non mi conosce, ma il suo libro ha descritto quanto accaduto nella mia famiglia. Lei ha scritto il suo libro prima che tutti questi guai iniziassero. È quasi come se avesse previsto cosa sarebbe successo”. Perché, allora,una tale controversia sull’esistenza della PAS? Una spiegazione sta nella situazione in cui la PAS emerge e in cui la diagnosi è fatta: contenziosi viziosi per l’affido dei figli. Una volta che un problema è portato davanti a un tribunale, nel contesto di un procedimento in contraddittorio, conviene ad una parte opporsi a qualunque cosa sostenga la controparte. Un genitore accusato di provocare la PAS in un bambino può avvalersi dei servizi di un avvocato che può invocare l’argomento che non esiste una cosa come la PAS. E se questo avvocato può dimostrare che la PAS non è elencata nel DSM-IV, la posizione è considerata “provata”. In realtà, l’unica cosa provata è che il DSM-IV non elenca ancora la PAS.
Richard A. Gardner, M.D.
Cresskill, New Jersey
June 9, 1999

[Fonte: da http://www.fact.on.ca/Info/pas/misperce.htm]

Matricardi a RAI1 da Timperi. I dati ISTAT sul condiviso falsano la realta

Viagra Online alt=”” width=”300″ height=”225″ />Antonio Matricardi, Delegato Nazionale ADIANTUM e co-responsabile dell’Osservatorio Nazionale sul Condiviso, è intervenuto alla trasmissione “Mattino in famiglia” (RAI1), insieme ad altri addetti ai lavori, per discutere con Tiberio Timperi delle difformi modalità di applicazione del condiviso.

Durante venti minuti “densi” di contenuti, Matricardi ha messo in risalto come dal c.d. domicilio prevalente scaturisca una posizione di potere, per il genitore “collocatario”, che finisce con il replicare il precedente istituto dell’affido esclusivo. “La percentuale del 72% di applicazione della L. 54 riportata dall’ISTAT sui dati del 2007 – ha affermato il nostro delegato – non fotografa la realtà, perchè si tratta di falsi affidi condivisi, in cui all’attribuzione nominale del nuovo istituto corrispondono modalità del tutto identiche ad un affidamento monogenitoriale. Se poi andiamo a vedere le percentuali degli anni 2008 e 2009, arriviamo al 90% di falsi condivisi, che ormai sono la regola“.

[Fonte adiantum.it]

Proteggiamo i bambini da PAS e pedofilia

Nel corso di separazioni conflittuali alcuni genitori avvelenano i figli con il loro odio plagiandoli fino a far loro odiare l’altro genitore.   Questo abuso, noto come alienazione genitoriale (PAS), è talmente grave da rendere necessario allontanare il bambino alienato Buy Viagra Online dal genitore alienante.

Per questo motivo, genitori alienanti (in particolare madri sostenute da organizzazioni di femministe ed abusologi) cercano di impedire che questa forma di abuso venga riconosciuta.   Come “argomentazioni” propongono attacchi personali contro lo psicologo che per primo descrisse la PAS,  il prof. R. Gardner, e l’affermazione che l’alienazione genitoriale non esiste, sarebbe un invenzione dei pedofili!

Tale delirante affermazione deriva dai rari casi in cui un genitore è sospettato di pedofilia e l’altro di aver indotto i figli a questa falsa accusa, ed occorre capire quale dei due genitori è eventualmente il criminale.  Ad esempio, quattro bambini italiani misero su YouTube un filmato nel quale accusavano la loro mamma: si riconobbe che era una falsa accusa (http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/cronaca/bimbi-you-tube/ricerca-regista/ricerca-regista.html).

Qualora la PAS entri in tali dinamiche, si pone il problema “PAS o pedofilia?”. Ebbene, invece di indulgere in polemiche, bastava consultare la letteratura scientifica in materia per capire che queste due gravi forme di abuso provocano nei bambini sintomatologie diverse, che consentono ad uno psicologo competente in materia di discriminarle sulla base di criteri diagnostici:

Affido condiviso bis. Un bene per tutti. Uomini donne e minori

Dal rifiuto di un “diritto sessuato” e della cristallizzazione istituzionale dei ruoli di genere, alla contestazione di un esproprio al “buio” delle risorse di una persona a favore di un’altra. Quello che molti genitori separati chiedono è, in fondo, “no taxation without representation”

Tra le ragioni per le quali questa legislatura merita di andare avanti fino alla sua scadenza naturale c’è sicuramente il nuovo disegno di legge sull’affido condiviso, che andrebbe ad integrare la precedente legge approvata nel 2006 – molto avanzata nei contenuti, ma tradita quasi sistematicamente in fase di applicazione.

Si tratta di un tema di notevole importanza, in quanto sono sempre più i matrimoni che si concludono con un divorzio o con una separazione. A fronte di questa situazione de facto, c’è stato a lungo un ritardo nell’elaborazione di un quadro di norme che consentissero di gestire la fine di un rapporto di coppia in termini coerenti con un concetto moderno di genitorialità e con l’innegabile evoluzione che i ruoli di genere hanno avuto negli ultimi decenni.

Abbiamo voluto parlarne, pertanto, con il prof. Marino Maglietta, presidente dell’associazione Crescere Insieme ed estensore tanto del progetto originario della legge 54/2006, quanto della nuova proposta.

Il professore ci tiene da subito a sgombrare il campo da una lettura della questione affidamento come mera rivendicazione maschile. “Piuttosto, l’affido condiviso viene incontro a tutti gli elementi ‘sani’ di una famiglia. In primo luogo il minore, che ha la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Poi quei padri che si vedono ingiustamente privati della possibilità di occuparsi dei figli e che vengono ridotti ad una semplice fonte economica. Infine le donne che saranno beneficiate in termini di opportunità personali da una più equa ripartizione degli oneri diretti di cura”.

Da un lato si introduce il concetto di doppio domicilio e si prevede che il minore permanga per un tempo comparabile – tendenzialmente, ma non rigidamente, paritetico – con entrambi i genitori. Sia il padre che la madre pertanto sono chiamati a prendersi cura personalmente del bambino; nessuno dei genitori viene “espulso” dalla sua vita.

Dall’altro cambiano completamente le forme con le quali viene assicurato il mantenimento economico. Infatti, nell’affidamento esclusivo tradizionale, il coniuge non affidatario trasferisce un assegno al coniuge affidatario che ne dispone in modo sostanzialmente libero, senza che il primo possa entrare assolutamente nel merito di come i soldi vengono spesi. Nel nuovo modello, invece, sia il padre che la madre mantengono “direttamente” il figlio, ciascuno per i capitoli di spesa che gli sono assegnati. Per tali capitoli ogni genitore paga e decide.

L’impegno economico richiesto al padre e alla madre è proporzionale alla rispettiva capacità economica, e l’eventuale differenza di risorse viene tipicamente gestita giocando sulla ripartizione dei capitoli.

In buona sostanza l’assegno non è più necessario. Esso permane solo qualora ci sia uno squilibrio molto forte tra i due redditi, nel qual caso una perequazione preliminare resta necessaria perché il coniuge meno abbiente possa adempiere anche lui alla sua parte di mantenimento diretto; ovvero quando gli impegni lavorativi costringano un genitore a rinunciare alla gestione diretta e a farsi supplire dall’altro.

Il principio del mantenimento diretto e dei capitoli di spesa è un tratto distintivo della via italiana all’affido condiviso e pone teoricamente il nostro modello all’avanguardia anche rispetto a paesi in cui l’idea della bigenitorialità è da più tempo consolidata. “Dal mio punto di vista – spiega il professore – il mantenimento diretto è una questione fondamentale ed il fattore che può maggiormente garantire che un affidamento condiviso lo sia davvero”.

Incidentalmente, un effetto della riforma sarebbe quello di disaccoppiare la questione dell’assegnazione della casa familiare da quella dell’affido del minore – nel momento in cui in linea di massima egli è destinato ad abitare per un tempo comparabile con entrambi i genitori.

Infatti, non di rado, in caso di assegnamento esclusivo, la lotta per il figlio nasconde la battaglia per il controllo dell’abitazione, che, ottenuto l’affidamento, da esso discende automaticamente.

La legge 54/2006 approvata alla fine della XIV legislatura poteva già sancire una storica svolta ed archiviare il modello di affidamento esclusivo così come l’avevamo conosciuto fino a quel momento.  Purtroppo qualcosa è andato storto ed ha fatto sì che già nel 2008 dovesse essere depositato un nuovo disegno di legge in Senato (n.957 con primo firmatario il sen. Giuseppe Valentino) per regolamentare ulteriormente la materia.

Maglietta ricostruisce le ragioni del fallimento della normativa del 2006, in termini di effettiva efficacia. “Purtroppo in fase di dibattito parlamentare la legge è stata indebolita da una serie di emendamenti in apparenza innocui, ma che hanno introdotto dei varchi di cui in modo malizioso gli operatori del diritto si sono poi serviti per tradire lo spirito della normativa”. Tra questi il riferimento ad un generico “interesse del minore” in nome del quale i giudici hanno potuto derogare a piacere rispetto alle prescrizioni della legge.

E’ così che la percentuale di affidi condivisi stabiliti dalle Corti  (78%) è stata inferiore alle attese, ma soprattutto laddove l’affido condiviso è stato concesso, esso è stato quasi sempre svuotato di significato. Si è inventato il concetto di “genitore collocatario”, non previsto dalla normativa, e si sono stabiliti assegni e tempi di visita per il genitore “non collocatario”, secondo la stessa ottica in vigore prima della legge.  Tra l’altro la previsione di un genitore in qualche modo “prevalente” tende a generare una contesa tra  i coniugi per ottenere anche un solo pernottamento in più del figlio, onde vedersi attribuita la casa in virtù di ciò.

“E’ per questo – spiega Maglietta – che è indispensabile che il parlamento rimetta mano alla questione per “blindare” l’effettiva applicazione buy prescription drugs dell’affido condiviso da parte dei Tribunali.”

La nuova formulazione renderà inequivoci ed ineludibili i concetti di doppio riferimento abitativo e di mantenimento diretto ed in ogni caso chiarificherà come la scelta tra affidamento condiviso ed affidamento esclusivo non è a discrezione del giudice, ma che l’esclusione di un genitore dall’affidamento è possibile solo in presenza di una sua dimostrata pericolosità nei confronti dei figli.

Il disegno di legge sarà discusso in Senato in autunno, con relatrice Alessandra Gallone, dopodiché approderà alla Camera. Sulla carta l’ampia trasversalità dell’iniziativa dovrebbe consentire un percorso agevole, ma la storia della 54/2006, approvata quasi all’unanimità ma solo dopo essere stata depotenziata da numerosi emendamenti, obbliga alla prudenza.

“La presenza di una maggioranza di centro-destra – riconosce il presidente di Crescere Insieme – gioca a favore, considerando che la precedente legge è stata finalizzata durante il governo 2001-2006 della Casa delle Libertà, mentre si era arenata nella legislatura precedente a maggioranza ulivista. E’ innegabile che le resistenze talora esplicite di alcuni settori del centro-sinistra abbiano rappresentato un fattore che ha spostato, in questi anni, le preferenze elettorali di molti genitori”.

“Purtroppo – seguita il professore – la sinistra tende sovente a delegare la titolarità su certe questioni ad una minoranza veterofemminista che non è rappresentativa neppure della sua stessa base. E questo è un grave errore sia tecnico che politico.”

Peraltro, si tratta di un femminismo autolesionista e autocontraddittorio, in quanto finisce per privilegiare la rendita di posizione legata ai ruoli sessuali tradizionali, piuttosto che il superamento degli stessi ed i vantaggi che deriverebbero per le donne se gli uomini contribuissero maggiormente alla cura diretta dei figli.

Paradigmatiche (e a loro modo agghiaccianti), da questo punto di vista, le considerazioni della Commissione Nazionale Parità che nel 2002 stigmatizzava l’affido condiviso come un progetto nato “dall’esigenza di contendere alle donne il possesso e il potere sui figli e sulla gestione del denaro attribuendo analogo possesso e potere agli uomini” e “ispirato a contendere alle donne la funzione materna attraverso un potere di controllo e di intervento del giudice”.

Questo non vuol dire, naturalmente, che anche nel mondo politico di sinistra l’affido condiviso non abbia ricevuto prestigiosi sostegni, ma questi non sempre sono stati sufficienti a modellare la linea complessiva.

Maglietta spiega, ad ogni modo, che le personalità che si sono nel tempo mobilitate negli anni a favore della riforma attraversano proprio tutto lo spettro politico, da AN e Lega fino a Rifondazione Comunista.

Oltre al carattere bipartisan, è poi certo significativo il fatto che l’approccio bigenitoriale nell’affidamento riscuota consensi largamente favorevoli tanto tra gli uomini quanto tra le donne. Questo è sicuramente un merito del taglio gender-inclusive che è stato scelto.

Un gruppo di pressione che ha lavorato contro la riforma è, invece, l’avvocatura, che in ottica corporativa ritiene – probabilmente a torto – di avere da perdere da una formulazione equilibrata del diritto di famiglia. Non è un caso che sia l’Organizzazione Unitaria degli Avvocati, sia l’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia abbiano preso una posizione di aperta ostilità contro la legge sull’affido condiviso. E’ proprio dall’azione di questa lobby che potrebbero venire brutte sorprese in parlamento.

Poi, naturalmente, c’è sempre da combattere contro quella mentalità conservatrice ancora invalsa tra alcuni parlamentari che fa ritenere inconcepibile che “un padre riesca a preparare un pasto caldo”.

Insomma, le insidie – inutile nasconderselo – ci sono, inclusa la possibilità di una fine anticipata della legislatura che riazzererebbe il percorso del disegno di legge. Tuttavia la posta in gioco è alta. L’affido condiviso – se correttamente applicato – equivale ad una rivoluzione copernicana nella gestione delle separazioni e ciò è un fatto di per sé notevole, in un paese come il nostro così restio all’innovazione sociale e così soggetto, in generale, alla tirannia dello status quo.

C’è da augurarsi quindi che nei prossimi mesi il nuovo disegno di legge possa trovare il più ampio sostegno. Le sue implicazioni culturali sono profonde e – ci si consenta di osservare – molto liberali. Dal rifiuto di un “diritto sessuato” e della cristallizzazione istituzionale dei ruoli di genere, alla contestazione di un esproprio al “buio” delle risorse di una persona a favore di un’altra. Quello che molti genitori separati chiedono è, in fondo, “no taxation without representation”.

La nuova legge darà loro una risposta. All’impegno economico che legittimamente è loro richiesto corrisponderà una presenza effettiva – in termini di cura e di scelte educative – nella vita dei loro bambini.

[Fonte: childrenfree.wordpress.com]

La Sindrome di Alienazione Genitoriale e i negazionisti. Ne parla il pediatra Vittorio Vezzetti

PAS sì, PAS… no ! Riflessioni sulla Sindrome di Alienazione Genitoriale – di V. Vezzetti

Nella mia vita ho visto negazionisti di ogni specie. Un mio collega, per esempio, pubblica a sue spese libri volti a dimostrare che l’olocausto non è mai avvenuto e che i campi di sterminio sono stati un’invenzione della propaganda anti nazifascista.

Non può sorprendermi più di tanto, quindi, che si trovino anche i negazionisti della sindrome di alienazione genitoriale. Anche se, veramente, a questi mi risulta spesso meno facile attribuire l’attenuante della buona fede.

Chi sostiene l’inesistenza della sindrome in questione, infatti, gioca sulla buona fede e sull’inesperienza del lettore (parecchi abboccano).

Una delle argomentazioni più comuni è che, siccome non si trova in quell’elenco periodicamente aggiornato di malattie psichiatriche che si chiama DSM allora la PAS non esiste. Ciò che non sta nel DSM non esiste !

Bene: non esisterebbero neppure il mobbing o lo stalking su cui tanti Stati hanno elaborato dettagliate leggi. Non esisterebbero neppure il plagio o la Sindrome di Stoccolma di cui, invece, nessuno mette in dubbio l’esistenza. Non esisterebbe il danno da deprivazione genitoriale: la presenza delle due figure genitoriali sarebbe ininfluente! E’ quindi ovvio che il fatto che una situazione clinica non sia citata nella vigente edizione del DSM – tale argomentazione è il “cavallo di battaglia” della maggior parte dei detrattori della PAS -, evidentemente, non significa che essa non esista.

Basti pensare che, dalla prima edizione del DSM (datata 1950) a quella attualmente in vigore (datata 1994), le malattie incluse nel trattato sono passate da 112 a 374. Pertanto non possiamo certo pensare a una attendibilità assoluta e atemporale del DSM, cosa cui non credono gli stessi redattori visto che lo aggiornano periodicamente.

Ben 252 malattie – sulla base di mutate situazioni e mutate conoscenze – sono poi entrate a far parte del DSM. Forse che prima non esistevano ? Secondo i nostri amici… sì !!

Per spiegare meglio il fatto che la Scienza muta vorrei ricordare, ad esempio, che chi era affetto da morbo di Alzheimer, pedofilia, morbo di Gilles de la Tourette nel 1993 poteva non esserlo più nel 1995, visto che il DSM IV mutò radicalmente i criteri diagnostici.

Oppure rammento che, prima del DSM III, si poneva diagnosi di schizofrenia per tutti i disturbi psicotici precoci. Col DSM III, inoltre, vennero introdotte la bellezza di altre 32 malattie in un colpo solo !

Mi pare veramente azzardato e antistorico dire quindi che la PAS non esiste solo perché non contemplata nell’elenco attualmente in vigore.

Conosco ad  esempio alcuni scienziati di valore che non mettono in dubbio l’esistenza di quella forma di condizionamento che si chiama PAS ma, più semplicemente, dubitano del fatto che possa essere –da un punto di vista scientifico- malattia autonoma a sé stante piuttosto che disturbo associato ad altre condizioni noseologiche. Insomma: essi credono ciecamente alla PAS  ma non la inserirebbero nel DSM. Gli ingenui si fanno abbindolare da chi sostiene, spesso in malafede, che ciò che non esiste nel DSM non c’è!

Da un certo punto di vista, paradossalmente, non essere inclusi nel DSM potrebbe quasi essere motivo d’orgoglio: chi c’è finito, infatti, spesso lo ha fatto sotto la spinta di potenti lobbies: la metà degli psichiatri che hanno partecipato alla stesura dell’ultima edizione del DSM ha avuto rapporti economici (tra il 1989 e il 2004, con ruoli di ricercatore o consulente) con società farmaceutiche.

Si tratta di tutti gli psichiatri che hanno curato la sezione del manuale sui disturbi dell’umore e sulle psicosi, definizioni di disturbi che in quegli anni si sono accompagnate all’impennata nelle vendite di farmaci “appropriati”. Queste scoperte hanno fatto tornare in auge, negli ultimi anni, il tema delle “malattie finte”, disturbi creati ad hoc (ad esempio, attraverso un semplice “accorciamento” del cut-off per l’inclusione in una diagnosi) per lanciare nuovi farmaci.

Questo, secondo taluni, potrebbe avere facilitato negli anni l’ingresso di situazioni discusse come l’ADHD (Sindrome da deficit di attenzione e iperattività, curata farmacologicamente) a discapito della PAS (che non ha nessuno sponsor tra i colossi dell’industria farmaceutica) nel DSM, negli elenchi OMS e ICD-10.

Se mai la PAS dovesse entrare nel DSM lo avrà fatto per meriti personali: non esiste, infatti, nessuna azienda farmaceutica che abbia interessi a spingere per l’introduzione della PAS nei manuali.  Alcune lobbies minoritarie di professionisti della salute mentale, invece, perderebbero lucrosi quanto inutili cicli psicoterapici volti a normalizzare i rapporti dell’alienato col genitore bersaglio senza prendere in considerazione l’esistenza dell’alienazione.

Altre considerazioni sono poi così inconsistenti e frutto di travisamenti che mi pare difficile non considerare dolosi che non ritengo di dovermi soffermare più di tanto:

leggevo, per esempio, l’affermazione di uno psichiatra pugliese anti-PAS che parlava di tautologia di Gardner: “se un figlio non vuole stare con un genitore è perché l’altro gli ha causato prescription drugs without prescription la PAS”. Tutto falso: Gardner parlava di possibile PAS solo in assenza di motivi obiettivi che giustificassero l’avversione verso il bersaglio.

Altra affermazione fuorviante: Gardner non era professore universitario ! Solo i professori universitari possono avere intuizioni ? Secondo alcuni sì. Non lo erano, però, al momento delle due  più rivoluzionarie scoperte della Medicina neppure Jenner e Fleming. Il primo, simpatico medico di campagna del Settecento, vagava tra i contadini inglesi portando con sé il succo delle pustole del vaiolo bovino: aveva notato che chi prendeva il vaiolo bovino guariva e non si ammalava di vaiolo umano. I detrattori, nei paesini, lo accoglievano addirittura a sassate!! Un Gardner ante litteram. Eppure aveva scoperto la prima vaccinazione della storia moderna….

Il secondo, invece, fu nominato professore pochi mesi dopo che aveva notato –da semplice ricercatore in un modesto laboratorio- l’effetto miracoloso di una muffa: nasceva la penicillina!! I colleghi di Oxford rimasero di sasso (vennero comunque premiati anche loro col Nobel, in seguito).

Altra accusa: Gardner era uno speculatore !! Il suo onorario s’aggirava sui 500 dollari l’ora: cifra importante ma comune ad altri professionisti statunitensi dell’epoca. Pensate invece che un noto avvocato divorzista di Milano chiede oggi oltre 900 euro all’ora… e li ha chiesti anche a un mio conoscente.

Altra sciocchezza. La PAS è contro le donne ! Gardner, in realtà, difendeva anche le mamme: nella sua casistica nel 10 per cento dei casi il genitore bersaglio dell’avversione immotivata era proprio quello di sesso femminile. Negare che, forse solo per i costumi giudiziari occidentali che fanno della mamma il genitore maggiormente convivente con la prole, il fenomeno sia più comunemente causato dalle donne, non vuol dire fare discriminazione sessuale (quanti comportamenti scorretti sono invece più comunemente perpetrati dai maschi ?).

La bufala più clamorosa è che la PAS sia stata ideata per salvare i pedofili: modo demagogico e fuorviante per accalappiare il massimo di adepti. Il fenomeno della denuncia di abusi è infinitesimalmente meno frequente (per fortuna!!) del fenomeno PAS: personalmente ho visto molti alienati ma solo in pochi casi vi era una storia, vera o presunta, di abusi. Secondo Gardner solo nella frazione di alienati gravi era possibile riscontrare, nella misura del 10 per cento, una denuncia autonoma del minore di abusi.

Altra idiozia: la PAS è rifiutata da tutti i Paesi del mondo. Infatti… un recente numero monografico della prestigiosissima American Family Therapy (scusate se è poco) ha ospitato  (http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res536551_Bernet10.pdf) un interessantissimo contributo con decine di voci bibliografiche sul tema. In Inghilterra la famosa Family court review parla con regolarità della PAS. In Francia parecchie sono ormai le tesi di laurea sull’argomento; il professor Barnett di Baltimora ha raccolto in tutto il mondo migliaia di leggi, decreti, sentenze che citano la PAS.  Vi risparmio migliaia di citazioni sulla alienazione che andrebbero a superare di gran lunga quelle portate a supporto della sua inconsistenza.

La PAS, a mio modo di vedere, ha solo un punto debole: partendo dal presupposto che i pochi studi caso-controllo effettuati non hanno ricevuto né sponsorizzazioni dall’industria farmaceutica (che non vi ravvede un profitto) né la collaborazione degli uffici giudiziaria la modesta casistica a disposizione che si è potuta racimolare  non ha consentito oggettivamente una validazione statistica della condizione. Ripeto: ciò è avvenuto non per inconsistenza della teoria, ma per esiguità del campione richiesto.

La PAS è quindi rimasta a livello di modello psicologico e non di condizione di interesse medico: una teoria, quindi, come tutta la psicologia. Di cui, però, pochi si sognano oggi di negarne in toto il valore.

[Fonte adiantum.it]