Sassari. 15enne subisce abusi in comunita´. Per il tribunale e i servizi tutto va bene

Dalla Sardegna ancora una brutta storia di case famiglia (o comunità alloggio, è lo stesso) venuta fuori da un arcipelago di tristezza e di abusi che ormai gli italiani ben conoscono. A Sassari, una ragazza di 15 anni e il fratello di 11 sono stati tolti alla madre per essere “protetti e aiutati”, ma si scopre che nella comunita’ presso la quale sono stati affidati, la quindicenne avrebbe subito abusi sessuali e il piu’ piccolo sarebbe stato minacciato perche’ prendeva le difese della sorella.

Il Tribunale dei minori di Sassari – riferisce oggi il quotidiano L’Unione Sarda – ha recapitato alla donna un avviso di conclusione delle indagini ipotizzando il reato di violenza sessuale sulla ragazzina e di minacce verso il fratello. Gli abusi, secondo la ricostruzione del giornale, sarebbero stati commessi da un altro ospite della comunita’, di poco piu’ grande della quindicenne. Lo stesso avrebbe poi minacciato il fratello, intervenuto probabilmente per proteggere sua sorella. Il presunto responsabile dei reati sarebbe gia’ stato allontanato dalla struttura.

L’avvocato della donna, intanto, si e’ visto rifiutare diverse istanze per ottenere il ricongiungimento familiare, ma non si da’ per vinto e insiste perche’ i figli possano rientrare a casa.

Le indagini sono in corso e vengono condotte con la massima cautela e rispetto per i minori coinvolti. Ma la madre dei ragazzini affidati alla comunità protetta assiste a tutto questo impotente. Alla fine, nella trafila dei procedimenti aperti sulla sua famiglia, lei è soltanto un nome ed un indirizzo. Il recapito degli avvisi e delle notifiche che però riguardano le persone più importanti per lei: i figli che le sono stati tolti per essere protetti ed aiutati. Sono lontani e non può far altro che aspettare, cercando di allontanare l’idea che i suoi ragazzi siano ancora Buy Generic Viagra Online in pericolo.

Sui fatti avvenuti nella struttura del sassarese c’è il massimo riserbo. È possibile comunque ricostruire i passaggi più importanti della vicenda. Due anni fa la madre dei due ragazzini si sarebbe resa protagonista di alcuni gravi episodi che hanno imposto l’intervento degli assistenti sociali del Comune di Tempio.  La casalinga stava attraversando un periodo difficile della sua esistenza, e l’allontanamento dei figli  non ha certo migliorato la sua situazione.

Alla fine del 2009 il caso dei presunti abusi sessuali sulla figlia della donna porta all’apertura di una inchiesta e partono i primi avvisi anche per un incidente probatorio. La madre dell’adolescente è informata dell’inchiesta e tramite il suo avvocato chiede dei provvedimenti, ad esempio una nuova sistemazione per i suoi figli. Non succede niente e dopo qualche tempo c’è il secondo avviso, quello che parla delle minacce ai danni del figlio più piccolo della casalinga. Forse il ragazzino ha avuto un atteggiamento protettivo nei confronti della sorella, sta di fatto che i pm si occupano di una aggressione ai suoi danni. Il presunto responsabile del reato è il giovane finito sotto inchiesta per la violenza sessuale.

Non vuole parlare la casalinga tempiese, il silenzio è imposto anche dal suo avvocato. Sandro Fresu, il legale che assiste la donna, taglia corto: «Questa è una situazione che non possiamo certo affrontare con i colpi ad effetto. Non si tratta di problemi risolvibili sui giornali». La paura è quella di complicare tutto e allontanare ancora una possibile soluzione di questo incubo. L’avvocato Fresu ha già presentato diverse istanze chiedendo dei provvedimenti urgenti per aiutare la sua assistita e soprattutto i figli. Ma le richieste del legale sono state respinte, l’ultimo atto notificato a Sandro Fresu spiega che i minori affidati alla comunità protetta non possono tornare a casa, non ci sono ancora le condizioni per farlo. Invece, le condizioni perchè i minori vengano abusati sessualmente, ci sono tutte.

Qualcosa in realtà è successo, dopo questi fatti e le istanze del legale. Il presunto responsabile dei reati commessi ai danni dei due ragazzini è stato allontanato dalla comunità protetta. L’avvocato della casalinga insiste perché i figli della donna possano rientrare a casa. La risposta – per certi versi incredibile – è che nella comunità protetta va tutto bene e i piccoli ospiti non vogliono andare via e sono sereni, lo dimostrano anche i buoni voti a scuola. Tra una violenza sessuale e l’altra, ovviamente.

[Fonte – Ansa]
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Madre ostacolante e affidamento provvisorio al padre

“Madre ostacolante e affidamento provvisorio al padre” – di Rita Rossi*


Commento e decreto (scaricabile) del Tribunale dei Minorenni dell’Emilia-Romagna, 2 luglio 2010, pres. rel. giudice Stanzani, a cura dell’avvocato Rita Rossi* (foro di Bologna – Persona e Danno – ADIANTUM).

Nell’attuale panorama applicativo dell’art. 317 bis c.c. questo decreto bolognese si presenta come un unicum; e ciò (a) sia per il contenuto della decisione – affidamento provvisorio del piccolo G. al padre in via esclusiva,(b) sia per le ragioni della decisione, (c) sia, ancora, per la chiara delimitazione dei compiti demandati agli operatori.

(a) Non ricordo, infatti, di provvedimenti (emessi dal giudice dei minori di Bologna) che abbiano scelto di valorizzare le cure paterne nei casi in cui la madre avesse posto in essere condotte gravemente ostacolanti del rapporto tra il minore e l’altro genitore.

In casi del genere, è molto più frequente imbattersi in affidamenti provvisori ai servizi sociali, e ciò sulla base di una sorta di presunzione tacita per la quale se inadeguata è la madre, di sicuro il padre non è in grado di occuparsi del figlio.

(b) Quanto alle ragioni della decisione, ricevono risalto particolare – qui – le condotte malevole di una madre dedita a creare costanti difficoltà nell’esercizio del diritto di visita del padre, giunta perfino a rendere quasi del tutto impossibili i contatti con il bambino; e al tempo stesso noncurante del figlioletto in tenerissima età, lasciato alla baby sitter giorno e notte anche per lunghi periodi.

(c) Circa il ruolo degli operatori, infine. Basterà leggere il dispositivo del decreto: una elencazione minuziosa, che fissa compiti e paletti ben precisi, in modo da garantire una presenza discreta, non intrusiva: rendicontare sul grado di maturità dei genitori, sulla coscienza delle proprie responsabilità, sui rischi corsi dal bambino presso la madre, sul suo stato di vita presso il padre.

Ma, altresì, funzioni propositive, progettuali: così riguardo alla predisposizione di un programma di incontri tra madre e figlio, programma da redigere e sottoporre, quindi, all’approvazione del giudice.

Un operatore sociale dal volto nuovo? Forse sì, ma è ancora presto per dirlo. Un operatore un po’ cronista e un po’ amministratore di sostegno, che si muove cioè con passo leggero e discreto, con una tabella di marcia precostituita ad hoc dal giudice, a seconda delle esigenze concrete.

Conferisce al Servizio Sociale di Rimini mandato a tutela del minore con i seguenti compiti:

(a) curarne, anche avvalendosi della Forza Pubblica, l’immediata collocazione presso il padre;

(b) fornire un quadro del grado di civile maturità di entrambi i genitori in ordine al loro ruolo istituzionale ed alla coscienza delle proprie responsabilità personali nei confronti della prole, del lavoro e, in generale, nei rapporti sociali;

(c) prospettare, in modo puntuale, analitico e motivatamente argomentato, le situazioni di rischio del minore in ipotesi ravvisate nel suo precedente contesto di vita presso la madre,

(d) descriverne lo stato di vita presso il padre ;

(e) redigere un progetto di incontri con la madre specificandone modalità e tempi senza porlo in esecuzione prima dell’indispensabile autorizzazione del Tribunale.

L’analisi richiesta ai punti (b), (c), (d) ed (e) del mandato attribuito dovrà essere concentrata sulla rappresentazione della materialità della situazione di fatto e sul riferimento di circostanze obiettive a supporto degli eventuali giudizi formulabili per effetto dei compiti svolti.

Dispone che il Servizio dia comunicazione immediata al Tribunale via fax in ordine all’avvenuto adempimento del compito demandatogli sub (a) e relazioni, quindi, quanto agli altri quattro ordini di compiti entro e non oltre il 15 agosto 2010, salvo urgenze.

Decreto immediatamente efficace ex art. 741 cpc. Leggi e scarica il testo integrale della sentenza

* Esercita la professione di avvocato civilista cassazionista, con studio in Bologna, Via A. Cervellati, 3: ambiti prevalenti di competenza diritto di famiglia e dei minori, responsabilità civile, soggetti deboli. Mail: info@studiolegaleritarossi.it

[Fonte: adiantum.it – 12/07/2010]

Conflittualita' nella separazione coniugale: il "mobbing" genitoriale

Il termine “mobbing” è stato utilizzato per la prima volta da Konrad Lorenz, nel descrivere gli attacchi di piccoli gruppi di animali contro uno più grande e isolato, per allontanarlo dal gruppo (o dal nido). Nel 1984 lo psicologo tedesco Heinz Leymann espose in un libro, insieme a Gustavsson, le ripercussioni di chi è costretto a subire un comportamento ostile e prolungato nel tempo da parte dei superiori e dei colleghi di lavoro.

Scopo del “mobbing” in ambiente lavorativo “è devitalizzare il “mobbizzato”, emarginarlo, fino alla resa inducendo il lavoratore alle dimissioni, a richiedere il prepensionamento per malattia professionale o creare le condizioni favorevoli al licenziamento, senza che si crei un “caso sindacale”.” (Ege, 1999)

I “mobber”, sostiene Ege, “agiscono con l’arma della parola e l’arma dello psicoterrore, dall’assegnazione di compiti dequalificanti o troppo elevati o pericolosi, in più, oltre alla violenza psicologica e verbale, usano armi subdole e imprevedibili come il sabotaggio.” (Ege, 1999). Leyman sostiene che “In this type of conflict, the victim is subjected to a systematic, stigmatizing process and encroachment of his or her civil rights” e che ” Psychological terror or mobbing in working life involves hostile and unethical communication which is directed in a systematic manner by one or more individuals, mainly toward one individual, who, due to mobbing, is pushed into a helpless and defenseless position and held there by means of continuing mobbing activities.”. (Leyman, 1999)

Leymann ha definito nel LIPT (Leymann Inventory of Psycological Terrorism) (Leymann, 1999) un elenco di quarantacinque comportamenti mobizzanti. Questi sono ripartiti in cinque punti, che elencano le costrizione subite dalla vittima: nella possibilità di comunicare adeguatamente sul posto di lavoro, in quella di mantenere adeguati contatti sociali sul lavoro, circa la reputazione personale, riguardo alla possibilità di lavoro (gli viene tolto il lavoro, gli vengono dati compiti insignificanti, ecc.); nella salute (gli vengono dati lavori pericolosi, viene attaccato fisicamente, molestato sessualmente).

Per quanto riguarda le patologie conseguenti al mobbing, Ege riferisce che “Nell’esperienza della Clinica del Lavoro di Milano, il disturbo dell’adattamento è largamente prevalente (oltre i 2/3 dei casi con caratteristiche di attendibilità), mentre il disturbo post-traumatico da stress (stessi sintomi del disturbo dell’adattamento, ma più gravi e con possibilità di sequele associato a intrusività del pensiero, comportamenti di evitamento di situazioni che possano – anche indirettamente – richiamare il problema lavorativo, e blocco dell’io) rappresenta un evento meno frequente. Circa un terzo della casistica totale è, infine, costituito da casi di patologia psichiatrica comune o di patologia fittizia”. (Ege, 1999). Il risarcimento del danno biologico ed esistenziale da mobbing accertato è attualmente prassi consolidata.

Recentemente, si è cominciato a parlare di “mobbing familiare”. Una sentenza della Corte di Appello di Torino lo ha ritenuto, in motivazione, causa giustificante della addebitabilità comportamenti assimilabili al “mobbing”: i “comportamenti dello S.( il marito) erano irriguardosi e di non riconoscimento della partner: lo S. additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia d’origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa” e che “il marito curò sempre e solo il rapporto di avere, trascurando quello dell’essere e con comportamenti ingiuriosi, protrattisi e pubblicamente esternati per tutta la durata del rapporto coniugale ferì la T. (moglie) nell’autostima, nell’identità personale e nel significato che lei aveva della propria vita”; avuto riguardo “al rifiuto, da parte del marito, di ogni cooperazione, accompagnato dalla esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti nell’ambito del nucleo parentale ed amicale, nonché delle insistenti pressioni- fenomeno ormai internazionalmente noto come mobbing – con cui lo S. invitava reiteratamente la moglie ad andarsene”; ritenuto che tali comportamenti sono “violatori del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi posto in generale dall’art. 3 Cost. che trova, nell’art. 29 Cost. la sua conferma e specificazione”; conclude nel senso che al marito “deve essere ascritta la responsabilità esclusiva della separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri (diversi da quelli di ordine patrimoniale) che derivano dal matrimonio, in particolare modo al dovere di correttezza e di fedeltà”. (Sentenza della Corte d’Appello di Torino, 21 febbraio 2000).

Tale “mobbing familiare” (differente dal “Doppio Mobbing”, che indica le ripercussioni del mobbing sulle relazioni familiari del soggetto mobizzato) è, secondo alcuni autori divenuto tanto importante, che “si auspica che presto il mobbing familiare o coniugale venga considerato reato per legge e severamente sanzionato”.(“Rassegna dell’Ordine degli Avvocati di Napoli” Anno V – N.3 Luglio-Settembre 2001″). Altri ancora, hanno ipotizzato che in caso di comportamenti del genere il danno esistenziale così prodotto si candiderebbe “a categoria autonoma di danno autonomamente azionabile ex art. 2043 c.c.” (Petrilli, 2003).

Secondo alcuni autori, spesso “il Mobbing viene posto in essere da quei coniugi che artatamente ed in modo preordinato tendono, con atteggiamenti “persecutori”, a costringere i loro partner a lasciare la casa familiare o addirittura a giungere a separazioni consensuali pur di chiudere rapporti coniugali belligeranti e sofferti, dietro i quali spesso si celano rapporti extraconiugali o altro É Questo tipo di mobbing culturale applicato e ritrovabile con frequenza nei rapporti coniugali caratterizzati da una forte e lacerante conflittualità coniugale, trova radici anche in fenomenologie giuridiche recenti, che la Suprema Corte con altri termini ha giustamente sanzionato, come ad esempio: “L’incompatibilità ambientale”, il “Tradimento apparente” É o ancora “l’induzione preordinata alla separazione coniugale” (Ciccarello, 2002).

Ege nega l’esistenza del “mobbing familiare” (Ege, 1999), in quanto intende applicabile il termine al solo contesto lavorativo. Tale preclusione ci appare francamente paradossale e di scarsa sostenibilità: il concetto di “mobbing” deriva da un comportamento animale, e dunque o non lo si estende ad alcuna interazione umana o, se se ne accetta il “salto di specie”, ogni successiva limitazione è arbitraria, ed esso può applicarsi a qualunque contesto interattivo finalizzato all’estromissione di un individuo da un contesto cui questi legittimamente vuole o a ha bisogno di appartenere in qualche modo.

Un modello che risponde pienamente a tale descrizione è frequentemente individuabile nelle situazioni di separazione coniugale.

Due coniugi separati costituiscono il sottoinsieme genitoriale residuo alla disgregazione dell’insieme familiare. Sul piano della relazione, e del relativo “potere” decisionale, hanno ruoli apparentemente simmetrici. Tale formale lettura delle relazioni coniugali è però, al contrario, solo la chiave per spiegare come mai, sino ad ora, i modelli di ostilità cronica finalizzati all’estromissione di uno dei genitori da ogni sottoinsieme del residuo alla separazione, non siano stati “letti”, come “mobbing.

L’istituto dell’affido monogenitoriale attribuisce infatti al genitore affidatario l’esercizio della potestà genitoriale sui minori affidatigli, ma riserva ad “entrambi i coniugi” le decisioni di maggior interesse: art. 155, c.c. “Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi ; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.” Nei fatti questo si traduce spesso (e, nelle situazioni di elevata conflttualità sempre) nel far sì che qualsivoglia decisione circa i minori può così di fatto esser da lui adottata anche in assenza di ogni partecipazione dell’altro. Il quale, per far valere le proprie opinioni su un piano di parità decisionale, può solo adire il Giudice Tutelare, con tempi di attesa smisurati e, nei fatti, nessuna possibilità di intervento concreto.

Tale contesto permette, al genitore affidatario, l’esatta “traduzione” nel sottoinsieme genitoriale di comportamenti tipici del “mobbing” lavorativo. Tali comportamenti si esplicano in quattro differenti campi: sabotaggi delle frequentazioni con il figlio, emarginazione dai processi decisionali tipici dei genitori, minacce, campagna di denigrazione e delegittimazione familiare e sociale.

I sabotaggi delle frequentazioni trovano radice nella facilità che il genitore affidatario ha di non incorrere in alcuna sanzione penale nel caso impedisca colposamente o dolosamente le frequentazioni statuite tra il figlio e l’altro genitore. Malgrado le espresse previsioni dell’art. 388 (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), nel quale rientra la fattospecie del genitore che non osserva il regime di frequentazione statuito dal Magistrato competente, la concreta punibilità di chi commette fatti del genere è estremamente frequente.

Nei casi di media o grave conflittualità il minore, soprattutto se di piccola età, più o meno frequentemente (a volte spesso o quasi sempre), non viene consegnato all’altro genitore con scuse banali, o semplicemente senza spiegazioni, oppure rifiutato per mezzo di scenate che comprendono accuse anche gravi. La presenza o l’arrivo di agenti di Polizia Giudiziaria non ostacola, salvo in casi rarissimi, quello che a tutti gli effetti è un comportamento criminoso. In altri casi, il genitore deve incontrare i figli in situazioni degradanti o umilianti: alla presenza di parenti dell’altro genitore, o di persone illecitamente incaricate di “sorvegliarlo”, ad esempio, o con modalità che lo spogliano di qualunque ruolo genitoriale – come quando deve eseguire i programmi extrascolastici (piscina, judo, musica, scacchi, ecc.) stabiliti dall’ex partner a sua insaputa, e fissati proprio nei suoi giorni di frequentazione: ciò lo trasforma nell’autista dei propri figli e lo priva di ogni ruolo genitoriale anche nel determinare il tempo passa con loro. Altre volte dovrà rinunciare alle vacanze estive o natalizie, essendo il o i minori “prenotati” per attività più gratificanti (classica la madre che prenota la settimana bianca o il club di lusso quando i figli dovrebbero partire con il padre per posti meno appetibili: nella nostra casistica c’è una madre che portò i figli in vacanza nella settimana in cui sapeva dover nascere il loro fratellino).

Si ricorda qui incidentalmente, che una delle ultime più tragiche Buy Generic Cialis stragi commesse da un padre separato, suicidatosi dopo aver ammazzato l’ex moglie e i figli, avvenne (luglio 2003) poco dopo che gli era stata notificato che, su richiesta ex novo della ex moglie, avrebbe dovuto svolgersi in Tribunale un’udienza, che andava a cadere proprio nel periodo da trascorrere con i figli nella sua terra d’origine. Secondo i familiari dell’uomo, un Ispettore di PS, l’ex moglie, avendo la possibilità di prevedere i tempi di fissazione dell’udienza, aveva fatto in modo che questa cadesse proprio nel periodo di frequentazione estiva del padre con i figli, per impedirgli di allontanarsi con i piccoli. La strage avvenne nel giorno in cui l’uomo sarebbe dovuto partire.

In altri casi, viene eseguita la classica “relocation”: il minore è trasferito con il genitore affidatario in una città lontana. I suoi incontri con l’altro genitore diventano difficili e impossibili, non vengono permesse modifiche al regime di frequentazione che rendano più facile, nella sopraggiunta situazione, i contatti con i figli, e per tentare di ottenerle occorre adire la Corte competente, con aggravio di tempi e costi. Le sottrazioni internazionali di minore rappresentano il tragico e macrosistemico estremo cui arriva questa forma di ostilità.

E’ vero che esistono strumenti giudiziali di controllo espressamente previsti per simili abusi, ma vale anche qui quanto detto prima: si tratta di strumenti di rara applicazione concreta, per via delle difficoltà del sistema giudiziario a intervenire in tempi brevi e su contesti quali quelli delle relazioni familiari.

L’emarginazione dai processi decisionali è anch’essa frequente: al genitore non affidatario viene impedito di partecipare a scelte fondamentali per la vita del figlio (istruzione, salute, viaggi, ecc.): ad es. sa solo a cose fatte a quale scuola, e di quale indirizzo, è stato iscritto il ragazzo; deve appurare personalmente quali sono i docenti, gli orari della scuola e del figlio e quanto da sapere circa i risultati scolastici del figlio. Spesso i bidelli e insegnanti ricevono ingiunzioni di non far avvicinare i figli l’altro genitore, e i contatti di questi con gli insegnanti sono preceduti da campagne di denigrazione. In caso di malattia non viene avvertito e apprende di esse e addirittura di ricoveri, solo a cose fatte, o allorchè gli viene impedito, illecitamente ma con tali motivazioni, di incontrare il figlio. In questi casi, l’esautorazione del genitore non affidatario viene spiegata con un suo difetto, che lederebbe l’equilibrio psichico e fisico del minore: o è un genitore “disattento”, o “morbosamente” attento alle sue condizioni di salute.

La campagna di denigrazione (ovviamente frequentemente reciproca), spesso accompagnata da minacce (“ti riduco sul lastrico!”, “ti faccio finire in galera”), prevede il ricorso a una vasta gamma di accuse presentate a tutto campo: al figlio, a tutta la rete amicale e familiare dell’ex coppia (o, anche, negli ambienti scolastici ed extrascolastici frequentati dal figlio), in sede giudiziaria (ormai tipiche le denunce: gravi, come quelle di abuso sessuale e/o maltrattamenti, tendenzialmente meno gravi le altre: violenza o danni nei confronti dell’altro genitore, sottrazione di minore per pochi minuti di ritardo, ecc.). Come noto le denunce di abuso comportano quasi automaticamente la sospensione delle frequentazioni genitore-figlio, che possono riprendere solo in ambiente c.d. “protetto”, che a prescindere da ogni professionalità con il quale vengono seguiti, com portano comunque una umiliante svalutazione della figura genitoriale.

La “punizione del marito” può essere ottenuta anche attraverso il coinvolgimento e la manipolazione di persone terze in azioni dolose (persone appartenenti al nucleo familiare, conoscenti, ma anche gli stessi professionisti – medici, psicologi, avvocati, ecc. – che si trovino ad avere rapporti con la madre). In questo caso, «è importante rilevare che la persona manipolata dalla madre è stata in qualche modo coinvolta nella rabbia della madre e «alienata» dal marito di questa in procinto di divorziare. (Rapporto Eurispes, 2002)

Vale comunque, anche qui, quanto si vale per tutte le altre forme di “mobbing” umano: “Il meccanismo della persecuzione è implacabile e può avvalersi di mille piccoli gesti quotidiani, che conducono irrimediabilmente verso l’isolamento.” (Ege, 1999).

Nei quadri estremi abbiamo due esiti: o quella che viene definita PAS, Sindrome di Alienazione Genitoriale, vale a dire la partecipazione del minore alla campagna di denigrazione contro il genitore non affidatario, con il rifiuto di ogni rapporto con questi; o l’esautorazione quasi spontanea del genitore non affidatario da ogni aspetto della vita del figlio, potendosi arrivare a comportamenti che sono l’analogo delle dimissioni forzate in ambiente lavorativo: il padre che rinuncia più o meno “spontaneamente” ad esercitare il proprio ruolo perché non può far fronte agli ostacoli che ne mobizzano il ruolo.

Il “terrore psicologico” citato da Leymann ed Ege e che costituisce il nucleo dell’esperienza mobizzante è sperimentato in una fin troppo ampia gamma di possibilità: si è terrorizzati dall’idea che, senza nemmeno preavviso alcuno, siano resi impossibili tutti i contatti (anche telefonici) o gli incontri con i propri figli, ivi incluso l’averne notizie; ogni squillo di telefono o di campanello rappresenta la paura di un nuovo fax, una nuova raccomandata, una telefonata dell’avvocato o una visita dei Carabinieri che annunciano nuove aggressioni, nuovi problemi, nuovi impedimenti. Il “doppio mobbing” arriva così a coinvolgere anche l’eventuale nuova famiglia (e, spesso, anche la nuova prole) del genitore non affidatario mobizzato.

Studi americani dimostrano che fra i genitori separati (in genere i padri, per logica statistica) è presente la stessa tipologia di psicopatologia dei lavoratori vittime di mobbing (Braver, et al., 1998) (Rowles, 2003). Nelle statistiche loro e di altri studiosi (vedi Rowles, 1998) vi è poi il rilievo che il padre economicamente inadempiente verso i figli è con grande frequenza un padre mobizzato dal suo ruolo. Secondo i dati della Associazione EX, che ha monitorato gli omicidi in famiglia, i padri separati sono notevolmente sovrarappresentati fra coloro che commettono delitti e stragi di familiari. All’opposto, sono assenti fatti di sangue per disgregazioni di coppie omosessuali sia maschili che femminili (Eurispes, 2002).

All’opposto di quanto ipotizza Ege, noi ci chiederemmo dunque come mai sino ad ora contesti mobizzanti di tal genere non sono mai stati descritti e riconosciuti, anche in sede giudiziaria, come tali, essendo evidenti come le modalità siano quelle della comunicazione non etica e ostile finalizzata all’espulsione di un individuo da un contesto cui legittimamente vuole o ha bisogno di appartenere, identicamente cioè a quanto avviene nel “mobbing” lavorativo. Riflessioni del genere ci porterebbero molto lontani: a ipotizzare collusioni sistemiche e macrosistemiche tra i mobbers genitoriali e tutto un contesto di regole e di ruoli, politici e professionali, delegati a gestire questi problemi a più livelli.

A nostro avviso è improcastinabile riconoscere che il mobbing genitoriale in conflittualità di separazione è un gravissimo problema sociale, in grado di provocare alti costi umani e sociali, e che occorre dotarsi di strumenti di prevenzione e tutela adeguati. Va riconosciuto come causa di un doppio danno biologico (per le conseguenze che provoca sui minori), deve essere presa in seria considerazione l’ipotesi di sanzionarlo come reato contro la persona, occorre modificare tutti quegli strumenti legislativi e giudiziari che ne legittimano l’espandersi ad ogni coppia incapace di gestire la propria conflittualità.

Gaetano Giordano

BIBLIOGRAFIA:

Braver, et al. Divorced Dads: Shattering the Myths, Edition Hardcover ,1998

Ege H., Il fenomeno, in Mobbing Online, in http://www.mobbingonline.it

Eurispes-Telefono Azzurro, 3° Rapporto sulla Condizione dell’Infanzia e dell’adolescenza, 2002

Leymann, H., 1999, The mobbingEncyclopaedia, in http://www.Leymann.se;

Petrilli D., Mobbing familiare e coniugale, LEX et JUS – luglio 2003, Napoli

Rowles G., The “Disenfranchised” Father Syndrome, Trad. it. di A.Vanni – S. Ciotola – G. Giordano, 2003, Psychomedia

Ciccarello M. E., Il Mobbing in Famiglia, Centro Studi Bruner, Master in Med. Familiare, 2002

[Fonte:  © PSYCHOMEDIA]

Centri Antiviolenza: ne la parla la fondatrice Erin Pizzey

Erin Pizzey: sostiene che le femministe utilizzarono la sua causa per demonizzare tutti gli uomini.

Erin Pizzey denunciò minacce di morte da parte delle femministe,  contro lei e contro i suoi figli.   Le ammazzarono il cane. La sua interessantissima biografia è stata censurato da wikipedia italia.

Ecco le sue idee che LE FEMMINISTE vogliono censurare: “Feminism, I realised, was a lie. Women and men are both capable of extraordinary cruelty. Indeed, the only thing a child really needs – two biological parents under one roof – was being undermined by the very ideology which claimed to speak up for women’s rights”

[Il femminismo, mi resi conto, era una bugia. Le donne e gli uomini sono entrambi in grado di crudeltà straordinaria. In effetti, l’unica cosa che un bambino ha bisogno realmente – due genitori biologici sotto lo stesso tetto – è stato indebolita dalla stessa ideologia che pretendeva di parlare a favore dei diritti delle donne]

Qui la versione inglese della Sua biografia. L’unica ormai presente su WikiPedia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Erin_Pizzey

In sostanza, dopo essersi impegnata nella accoglienza delle donne maltrattate e aver aperto anche la prica “casa rifugio” per donne vittime di violenza, Erin Pizzey DISSE ESATTAMENTE QUELLO CHE STIAMO DICENDO NOI:

LA VIOLENZA E’ COMUNE SIA AGLI UOMINI CHE ALLE DONNE E NON ESISTE DIFFERENZA IN QUESTO SENSO TRA GLI APPARTENENTI DEI GENERI

Pizzey sostenne che le femministe militanti – con la complicità dei leader delle donne del lavoro – dirottarono la sua causa e la utilizzarono per tentare di demonizzare tutti gli uomini, non solo in Gran Bretagna, ma a livello internazionale.

La storia poi, la trovate qui http://en.wikipedia.org/wiki/Erin_Pizzey (in inglese)

ma se vi accontentate di una traduzione approssimativa potete leggerla in italiano qui:
http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&tl=it&u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FErin_Pizzey

La versione di WikiPedia-Italia era stata invece vandalizzata e poi approssimativamente ripristinata.

Era qui : http://it.wikipedia.org/wiki/Erin_Pizzey

Tempi duri per i detrattori della Sindrome da Alienazione Genitoriale

Tempi duri per l’ammiraglia dell’“abusologia” nostrana.

Formatasi dall’unione di menti, cuori ed ideali, la triade Lerici-Coffari-Cancrini sembrava destinata ad un grande futuro.
La prima, fulminata sulla via di Rignano, metteva i contatti politici, il secondo il pathos e l’esperienza di sedicente abusato, il terzo la cultura tecnica ed i riferimenti bibliografici che tanto fanno chic nel blog della Lerici.
Sembrava tutto andasse per il filo giusto tanto che, come supremo sfregio agli odiati negazionisti, la triade sembrava pronta per l’invasione in terra nemica: la battaglia sui figli sottratti dai Tribunali tanta cara alla corrente degli abusi generalizzati, legittimati recentemente dal settimanale Panorama.

Ovvio che la triade non puntasse solo a dimostrare al campo avverso la propria forza;

il vero obiettivo era attaccare l’affermazione della PAS, la sindrome dell’alienazione genitoriale, che potrebbe essere (ma il condizionale é d’obbligo visto che la battaglia scientifica é furente) definitivamente consacrata nel DSM V (data di uscita presunta: 2013). La dottrina dei teorici della Pas vuole che il figlio affetto da tale sindrome sia sottratto con la forza dal genitore considerato alienante ed affidato al genitore alienato (oppure messo in ambiente neutro, vedi casa famiglia) in attesa di un processo di ricostruzione della relazionalità familiare ferita.
Una “furbata” quella della triade: usare lo slogan che i nemici dedicano agli assistenti sociali dalla facile sottrazione coatta (caso Basiglio e caso Lucanto su tutti), contro i suoi stessi inventori!


Ma il diavolo ci mette sempre lo zampino…

Prima il megacorso dell’“abusologia” (con la Lerici stessa docente: da non perdere!) che avrebbe dovuto, nell’idea dei suoi ideatori, forgiare nuove leve toppava clamorosamente per mancanza di iscritti.

Poi la botta più pesante: l’arresto della mamma del piccolo Liam.



Il caso é noto.
Lei italiana, lui statunitense.
Separazione difficile che sfocia in una denuncia di abuso per lui.
Doppio processo (uno in Usa ed uno in Italia) e doppia assoluzione. La diagnosi concordante é Sindrome di Alienazione Genitoriale (ovvero Pas). Il consulente di lei é il numero uno della scienza abusologa tricolore; quel Luigi Cancrini che dopo aver cavalcato a dovere la moda del recupero dei tossicodipendenti, ha mostrato a tutti come é brutto il mondo prigioniero dei pedofili.

Cancrini non ci sta.

Anche perché a capo del Tribunale dei Minorenni di Roma ora c’é un magistrato molto serio e scrupoloso, Melita Cavallo, che piace poco ai cacciatori di abusanti.

“Quel bimbo é davvero abusato!” Scrive il nostro ad assoluzione definitiva, e nell’irritualità di quella lettera di un semplice perito che ha fornito un proprio parere vi é tutta l’irritazione di chi vede perdere il proprio potere e la propria autorevolezza.

La madre, che nel frattempo ha aggiunto l’avvocato Coffari ai suoi legali, rapisce buy prescription drugs online il bimbo e scompare.
Mentre Lerici e Cancrini muovono i loro contatti a Rai 3, che finalmente può tornare a parlare male degli americani (dimenticando per una sera Obama), la Procura avverte i legali che la pazienza sta finendo, che l’FBI la cerca la signora, e decide di pubblicare la foto del piccolo per farlo ritrovare. Coffari contrattacca e minaccia di denunciare la PM neanche fosse Miraglia.
Poi l’epilogo. Arresto della donna, Manuela Antonelli, e richiesta di estradizione per gli States che spero non verrà mai eseguito.
Ora la partita diverrà politica.
Sperando che nessuno della maggioranza si ricordi che Cancrini, quando era deputato nei Comunisti Italiani, dedicò a Silvio I da Arcore queste parole non proprio tenere:

“Sì, è disturbo della personalità. Silvio Berlusconi è un personaggio dall’egocentrismo smisurato. Finché ciò lo ha riguardato come imprenditore è andata bene. Il problema nasce con l’acquisizione del potere politico. E quando un normale narcisismo viene fortemente alimentato e si coniuga con il troppo potere il risultato è una patologia, un vero e proprio disturbo della personalità. Conosco questo tipo di patologie, ho dedicato un capitolo di un mio libro a Hitler e Stalin..”.

[Fonte Il Giustiziere – Blog Gennaio 2010]


Tribunale di Torino "contro" la tutela dei diritti del minore

La Francia condanna, l’Italia avalla… Cronostoria di una sottrazione.

La città di Torino e il suo tribunale, ultimamente, sono balzate agli onori della cronaca giudiziaria in materia di famiglia e affidamento dei figli. Purtroppo, non in positivo. La vicenda che vi raccontiamo è ancora in corso, e ci è stata notiziata dal diretto interessato. Ne parleremo citando le persone con nomi di fantasia, ma i fatti sono qui, nudi e crudi.

Giovanni, di nazionalità Italiana, si è sposato nell’agosto 2004 con Camille, di nazionalità Francese. Fin dal 2001 i coniugi risiedono, vivono e lavorano in Italia, a Torino. Nel febbraio 2007 nasce a Torino la figlia della coppia, Michelle. La coppia, insieme alla figlia, continua a vivere in Torino, in costanza di matrimonio, fino al mese di giugno del 2008. La vita si svolge normalmente. Mai nessun accenno è stato fatto circa una crisi di coppia o una possibile volontà di separazione.

Camille fa sapere al marito di voler recarsi nel nord della Francia per una settimana con la figlia, al fine di far visita a sua madre e alcuni parenti che non vede da tempo. Il marito non ha nulla da eccepire, e la signora fissa la data di partenza al 18/6/08 e quella di rientro al 25/6/08.

Ma il 24/6/08, la signora, dalla Francia, comunica telefonicamente al marito, del tutto ignaro, di aver chiesto la separazione e di avere già depositato in tribunale il relativo ricorso il 16/6/2008. In molteplici e concitati contatti telefonici il marito la prega di rientrare immediatamente in Italia con la bambina. Lei oppone un netto rifiuto e dichiara di voler trattenere la bambina in Francia presso di se, come in effetti fa.

Il 27/6/08 Giovanni parte in macchina sperando di riportare la bambina in Italia, ma rientra in Italia senza riuscire a convincere la moglie a rientrare in Italia, né a farsi riconsegnare la bambina.

La madre di Michelle ha fatto anche di più. Con un esposto rilasciato alla Polizia francese lo stesso 27/6/08, da un lato ammette di avere annunciato al marito la propria intenzione di separazione solo dopo essersi trasferita in Francia con la figlia, ma dall’altro fornisce alla Polizia i tratti somatici identificativi del marito, poiché dice di temere che il marito voglia “rapire” la figlia e riportarla in Italia.

Inoltre, mentre già si trova all’estero, fà depositare dal proprio legale di Torino – che quindi ben sapeva della sottrazione – una richiesta ex. art. 709 ter di autorizzazione a trasferirsi con la figlia in Francia. Tale richiesta invita esplicitamente il giudice a pronunciarsi anche “inaudita altera parte,” cioè senza contraddittorio e senza nulla far sapere al marito.

L’ 8/7/08, il Presidente rigetta il ricorso e fissa la data dell’udienza presidenziale al 30/10/08 (…). Nessun ordine di rimpatrio, nè altro, solo un bel rinvio all’autunno chè l’estate, si sa, a Torino è troppo afosa. Nel frattempo Camille permane tranquillamente in Francia con la bimba.

Come accade spesso agli uomini – meditate, padri, meditate…- Giovanni inizialmente non compie alcun atto giudiziale, pensando che la situazione sia dovuta ad un momento di passeggera confusione della moglie, e spera che il tutto possa risolversi con una riconciliazione. Intanto la madre, forte della propria condizione di forza attribuita dal giudice italiano, detta al marito le condizioni con le quali potrà vedere la figlia, e si riesce a riportare la figlia in Italia per le vacanze estive, per due settimane in agosto.

A fine agosto 2008, Camille si reca in Calabria, dove la minore trascorreva le vacanze con il padre, per riportare la figlia in Francia. Qui,  fa credere al marito di volere una riconciliazione, rinuncia agli atti di separazione in essere presso il Tribunale di Torino, ed ottiene dal marito autorizzazione a recarsi Generic Cialis in Francia con la minore fino alla fine di settembre 2008 per sistemare alcune faccende di lavoro, prima di poter rientrare definitivamente in Italia dal marito.

In realtà, non appena rientrata in Francia, Camille presenta in Francia richiesta di divorzio, senza nulla dire al marito, che ne attende invano il rientro. Per guadagnare tempo, propone un primo rinvio ai primi di Ottobre, che presto diventa la metà del mese con il pretesto di un’improvvisa malattia della figlia.

Infine, il 20 ottobre 2008, Camille dice finalmente al marito di non sentirsela di rientrare. Giovanni parte nuovamente in macchina, e intanto la moglie, che nessuna autorità aveva ancora autorizzato a trattenere in Francia la minore (nata in Italia, residente in Italia), ottiene incredibilmente dal Ministero dell’Interno Francese un provvedimento restrittivo per non fare uscire la minore dal territorio Francese, il tutto sempre in assenza di qualunque contraddittorio, e senza che il padre ne sapesse nulla.

Giovanni arriva nel nord della Francia, si reca al domicilio della moglie (che viveva con la madre), ma non trova nessuno. Per due giorni cerca in tutti i modi la moglie e la figlia, senza averne alcuna notizia. Quindi rientra in Italia, con le pive nel sacco. Non avrà alcuna notizia per più di sette giorni.

A questo punto, rientrato in Italia e compresa la realtà della situazione, Giovanni fa ciò che andava fatto prima: sporge querela per sottrazione di minore presso il Tribunale di Torino e presso la Camera Penale del Tribunale francese; presenta ricorso per separazione giudiziale presso il Tribunale di Torino; scrive all’autorità centrale Italiana del Ministero della Giustizia, al fine di ottenere il rientro coatto della minore in Italia, ai sensi della convenzione dell’Aia del 25/10/1980 e del Regolamento CE n. 2201/2003; presenta una istanza in Francia presso il Giudice per gli affari famigliari al fine di ottenere il riconoscimento della competenza del Tribunale di Torino nella propria causa di separazione e affidamento della minore.

E così facendo, Giovanni ottiene ampia soddisfazione presso i Tribunali Francesi, ma non altrettanta presso il Tribunale di Torino. In particolare, il Giudice per gli affari famigliari Francese stabilisce che la competenza per la causa di separazione e affidamento della minore è del Tribunale di Torino, e afferma esplicitamente che il trasferimento della minore in Francia costituisce un atto illecito, e che la minore sarebbe dovuta rientrare in Italia, ma Il Presidente della VII Sez. Civile del Tribunale di Torino, pur essendo a conoscenza dell’ordinanza del Tribunale Francese, e pur riconoscendo esplicitamente che il trasferimento della minore in Francia da parte della madre costituisce un atto illecito, avalla il comportamento della madre, disponendo che la minore mantenga “la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.”

Tra l’altro, l’intervenuta ordinanza presidenziale di cui sopra fà decadere gli effetti del procedimento di rientro della minore avviato presso le Autorità Centrali dei Ministeri Italiano e Francese, che viene così archiviato.

Pertanto Giovanni, pur godendo nominalmente e solo formalmente di un “affidamento condiviso” della minore, viene di fatto condannato ad una vita impossibile fatta di continui e onerosi viaggi verso in Nord della Francia per poter vedere la figlia.

Ad aprile 2010 una consulenza tecnica di ufficio (CTU) ordinata dal Tribunale di Torino stabilisce, tra le altre cose, che le frequentazioni della minore con il padre debbano essere ampliate (in particolare, che la minore possa trascorrere cinque settimane in estate in Italia con il padre), e che nulla osta affinché la minore sia collocata in via definitiva in Italia presso il padre.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il GIP di Torino dispone l’archiviazione del procedimento penale intentato da Giovanni contro la moglie, motivando tale decisione con la non procedibilità, trattandosi di reato commesso da cittadino straniero non presente sul territorio Italiano.

Il 1 aprile 2010, la Camera Penale del Tribunale francese condanna invece Camille ad un mese di reclusione, e al pagamento dei danni morali a Giovanni, ma questo non è sufficiente a far cambiare le cose, che sembrano cristallizzate da quando la madre ha messo tutti di fronte al fatto compiuto.

A maggio 2010, infatti, il nuovo GI presso il Tribunale di Torino dispone un ampliamento del diritto di visita della minore con il padre, ma senza ancora ordinare il rientro in Italia della minore, e senza concedere le cinque settimane estive previste dalla stessa CTU: le settimane estive rimangono tre, per giunta divise in due periodi, mantenendo  anche sul padre, per nulla responsabile del fatto che la minore si trovi all’estero e a grandissima distanza dalla residenza paterna, parte dell’onere economico e morale degli spostamenti.

Adesso Giovanni chiede il ritorno definitivo della figlia in Italia. E’ il suo paese, è lì che è nata.

A Torino la dea Giustizia spesso non esce dal palazzo e non viene distribuita tra la gente, fa troppo caldo. Meglio rimanere al fresco dei condizionatori, oppure migrare verso le fresche terre di Francia.

[Fonte: adiantum.it]

Uomini e bambini. Su di loro il piu' avido sfruttamento dei CORPI

Si parla spesso di diritti delle donne, di mercificazione del loro corpo in campagne pubblicitare, di pari opportunità mancate, e si dimenticano uomini e bambini. Gli ultimi salgono eventualmente alla ribalta se ritenuti oggetto di abusi da parte di soggetti maschi, ma dello sfruttamento della loro fisicità, del loro corpo insomma, nella società in cui viviamo non si parla mai o quasi. Occorrono dunque alcune precisazioni su quanto sta avvenendo nel nostro paese e in molti aree dell’occidente tutto.

Il corpo delle donne è il corpo delle donne e basta!

Non è un koan zen, anche se potrebbe tranquillamente esserlo.

Ma il corpo delle donne è davvero il corpo delle donne, e a nessuno va di oltraggiarlo o gestirlo – escludendo individui criminali o malati (ma nessuno si azzardi a dire che esser maschio significa esser violento! Sarebbe odio di genere… no?).

Le stanno provando tutte  per cercare di costruire intorno alle donne in quanto tali il ruolo di vittime: la violenza di genere (e non tra persone!), la pubblicità che mercifica il corpo della donna (ma chi la fa questa pubblicità? Non saranno – come abbiamo constatato in più occasioni – anche le stesse donne?) Viagra cheap e, adesso,  pure la PAS e l’AFFIDO CONDIVISO.

Dicono che la PAS non esiste, che è un modo per far trionfare i maschi padri e consentir loro di essere pedofili.
Roba simile, portata in Tribunale, sarebbe una vera calunnia.

Dato che è una accusa rivolta ai maschi, allora è una calunnia di genere…. giusto?

Alle donne – pardom: alle femministe – è permesso incitare all’odio e alla calunnia di genere? Lasciamo perdere…

E l’affido condiviso?
Avere il desiderio di stare accanto ai propri figli quanto ci sta l’altro genitore – nel caso dei padri, stare con i propri figli come e quanto ci sta la madre – è un tentativo di controllare il corpo delle donne?

Come dire che vietare l’alcool a chi guida è un tentativo di gestire il corpo degli automobilisti… visto che si ha bisogno del padre nel proprio vivere così come si ha bisogno della sobrietà quando si guida…

Se c’è uno sfruttamento dei corpi, è quello dei corpi maschili: sul lavoro, nelle guerre. E nella procreazione.
Il vero sfruttamento è quello dei corpi maschili.

I corpi maschili sono sfruttati per generare reddito e per generare figli.
E i figli creano reddito, in caso di separazione.
Garantiscono uno stipendio a chi ne fa fruttare l’esistenza attraverso il ruolo genitoriale.

Per questo ora vengono a dire che la PAS e l’AFFIDO CONDIVISO sono strumenti per gestire il corpo delle donne.
Perché in realtà tutelano il corpo degli uomini dallo sfruttamento che se ne fa per creare reddito, figli, benessere.
E assegni di mantenimento.

PER QUESTO VOGLIAMO DIRE BASTA ALLA MANIPOLAZIONE IDEOLOGICA CHE SI FA DEL “CORPO DELLE DONNE”.

PER DIFENDERE IL CORPO DEI PADRI E IL CORPO DEI FIGLI TRAVOLTI DALLE SEPARAZIONI INSENSATE CHE ASSEGNANO ALL’UOMO E AI FIGLI IL COMPITO REALE DI CORPI DA SFRUTTARE.


ARRIVA IL GENITORE "PREFERENZIALE" – Proposta di Legge 3431 del 27 Aprile 2010 – Del singolo Deputato IVANO MIGLIOL

Proposta di Legge 3431 del 27 Aprile 2010

Del singolo Deputato IVANO MIGLIOLI

– NUOVO ART1. PUNTO1 “COMMA2 – AFFIDAMENTO DEI FIGLI”

Porzione PDL 3431 “ Il giudice determina prioritariamente che i figli siano affidati a entrambi i genitori e comunque stabilisce, a loro garanzia, l’allocazione preferenziale presso la residenza di uno dei genitori. [..] Fissa, altresì nel medesimo provvedimento con il quale stabilisce circa l’affidamento e l’allocazione preferenziale [..] “

COMMENTO: in pratica in concetto discriminatorio di genitore prevalente/dominante (90% la madre) diventa obbligatorio, la sottrazione dei diritti del minore alla BIGENITORIALITA’ e dei diritti di uguaglianza dei genitori diventa definitivamente sancita)

– NUOVO ART1. PUNTO2 “QUATER – ASSEGNAZIONE CASA FAMIGLIARE”

In pratica mentre prima l’assegnazione della casa al genitore (90% donna anche se non proprietaria) era revocabile soprattutto se ci rientrava subito con l’amante ora invece potrà farci quello che gli pare e piace e sarà intoccabile.

Porzione PDL 3431 “Il provvedimento di caducazione del diritto al godimento della casa familiare deve essere espressamente motivato” – ovviamente “nell’interesse del minore”

(commento: la violazione della proprietà privata diventa un automatismo)

– NUOVO ART1 PUNTO “QUINQUIES – ASSEGNI”
Nel caso che il figlio maggiorenne non voglia chiedere il mantenimento al genitore non preferenziale, il genitore preferenziale (90% la madre) lo fa al posto suo!
– NUOVO ART1 PUNTO “SEXIES – AUDIZIONE”

Il figlio non è più AUDIBILE direttamente dai 12 anni in poi ma lo è sempre e solo tramite persone terze che poi riferiranno al giudice. NESSUNO CONTATTO del minore col giudice! In tal modo il figlio già vittima DA ANNI di DISCRIMINAZIONE GENITORIALE, PAS, ecc, verrà lasciato nelle mani del genitore preferenziale aguzzino fino a maggiore età.

– NUOVO ART2 PUNTO2 SOTTOPUNTO4 “SANZIONI AMMINISTRATIVE”

PORZIONE PDL3431 “il numero 4) del secondo comma è Abrogato”

Vengono tolti anche i 5000 euro di multa al genitore che non rispetta la sentenza. In pratica se il genitore preferenziale non da al genitore minore il figlio neppure nel SOLO giorno stabilito non è neppure costretto a versare un euro di sanzione. Insomma ti puoi fare la PAS a gratis.

– –

COMMENTO FINALE

 

Ecco la legge GENIALE che vuole creare nuova DISUGUAGLIANZA e DISCRIMINAZIONE, creare altri MORTI ed inasprire il conflitto tra i genitori che si separano, tra gli uomini e le donne.

Fare certe cose è un ATTO molto grave, che va contro gli interessi della Comunità. In un momento così delicato di stragi di famiglia, di figli resi orfani di padri vivi, di giudici e avvocati ammazzati sembrerebbe da INCOSCIENTI pensare di depositare una proposta di legge che invece di sanare le distanze e le discriminazioni, INASPRISCE LO SCONTRO mettendo nero su bianco le nuove REGOLE NAZISTE.

EPPURE, ANCHE QUESTO TRISTE EPISODIO DI BASSA POLITICA, E’ ADESSO REALTA’…

VERGOGNA!!

DOBBIAMO REAGIRE TUTTI E UNITI, NOI NON VOGLIAMO UN ITALIA NAZISTA CHE ALIMENTA LE STRAGI DI FAMIGLIA E LA DISTRUZIONE DI BAMBINI E ADULTI PENSANDO POI DI REPRIMERLE CON RONDE E SPEDIZIONI PUNITIVE.

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Chi e’ IVANO MIGLIOLI:

PROFILO PERSONALE E PROFESSIONALE

Nato a Pavullo nel Frignano (Mo) il 14 agosto 1954. Risiede a Pavullo.

Diploma di istituto tecnico commerciale.

PROFILO POLITICO

Incarichi di partito ed attività politica

Iscritto al Partito Democratico.

Segretario di zona della CGIL del Frignano fino al 1985.

Segretario comunale del PCI di Pavullo dal 1985 al 1988.

E’ Segretario della Federazione provinciale DS dal 2001 a giugno 2006.

Incarichi ed attività negli Enti locali

Vice sindaco di Pavullo dal 1988 al 1993 e quindi Sindaco dal 1993 al 2001.

Elezioni politiche 9-10 aprile 2006

Eletto alla Camera nella lista L’Ulivo nella XI Circoscrizione Emilia Romagna.

Elezioni politiche 12-13 aprile 2008-

Eletto alla Camera nella lista Partito Democratico  nella XI Circoscrizione Emilia Romagna.

[Fonte Curriculum Vitae : http://www.ivanomiglioli.it/?page_id=43]

Concordiamo: