Nel 1997 furono privati del loro papà, accusato senza prove di maltrattamento. Da maggiorenni denunciano: false le accuse contro papà, era la mamma ad essere violenta.
Per evitare che il principio di precauzione diventi violazione dei diritti umani ed abuso contro l’infanzia, occorre applicarlo chiudendo e tagliando i fondi ai centri femministi ed alle loro avvocate già coinvolti in false accuse. Destinare le centinaia di milioni di euro risparmiati per risarcire i bambini che hanno avuto l’infanzia devastata dalla calunnia di genere, allontanati dai loro papà e/o condannati ad incontri protetti utilizzando le tipiche false accuse senza prove.
Il testo dell’interrogazione parlamentare (6/4/2011)
CARDIELLO – Al Ministro della giustizia
Premesso che, per quanto risulta all’interrogante: il signor Aldo Forte nel 1994 si separava consensualmente dalla moglie; tra i motivi che avevano determinato detta separazione vi sarebbero stati anche i maltrattamenti operati dalla madre sui figli della coppia, all’epoca dei fatti ancora minorenni; dopo la separazione la madre presentava un esposto al giudice tutelare informandolo di vietare tutti i rapporti tra il padre e i figli per maltrattamenti; il giudice tutelare, sentito il genitore accusato, disponeva l’immediato ripristino dei rapporti parentali dandone immediata comunicazione all’Asl di Rimini, la quale, al contrario, non ha tenuto in conto tale dettato; successivamente il Tribunale per i minorenni, cui erano stati inviati gli atti per competenza, sulla base delle informazioni ricevute dai medesimi servizi sociali della competente Asl di Rimini, decretava la decadenza del padre dalla potestà genitoriale; la Corte d’appello respingeva, quindi, il ricorso proposto dal padre ritenendo, in base alle predette informazioni,”la personalità del reclamante fortemente disturbata e disturbante”; il Tribunale di Rimini, successivamente, stabiliva il diritto di visita del padre ai figli affermando che la decadenza dalla potestà genitoriale non inibiva i rapporti parentali; tuttavia, stante la situazione di grave conflittualità fra gli ex coniugi, i rapporti fra il padre e i figli, già scarsissimi, si interrompevano del tutto a partire dal 1997, nonostante l’assenza di alcun dispositivo di divieto; nel 2003 uno dei figli, divenuto maggiorenne, presentava istanza al Tribunale per i minorenni per il reintegro della potestà genitoriale del padre confessando di non aver mai subito alcuna percossa da lui e riconoscendo come false le dichiarazioni fornite dalla madre; il secondo figlio, ancora minorenne, si recava dai carabinieri e, dopo aver confidato di non poter più vivere con la madre, comunicava la sua intenzione di rifugiarsi dal padre;
considerato che: gli operatori dei servizi sociali della Asl di Rimini, trattando il caso della separazione e del relativo affidamento dei figli, avrebbero tralasciato di ascoltare le ragioni del padre prediligendo esclusivamente le motivazioni addotte dalla madre; entrambi i minori sarebbero stati ascoltati solo in presenza della madre e, quindi, verosimilmente, sotto la sua “influenza”; entrambi i minori avrebbero subito maltrattamenti e percosse per tutto il tempo in cui sarebbero rimasti affidati alla madre; considerato, infine, che: il signor Aldo Forte ha ritenuto di procedere civilmente nei confronti degli assistenti sociali responsabili del procedimento di separazione e relativo affidamento dei figli; a quanto risulta all’interrogante, nella relazione di consulenza sull’operato degli addetti ai servizi sociali richiesta dalla competente Procura della Repubblica di Rimini, i tecnici hanno riscontrato “una certa leggerezza nella valutazione della complessità della situazione dimostrando di essere superficiali nel cogliere alcuni aspetti che meritavano di essere approfonditi rinunciando a constatare la veridicità delle informazioni (…) sono state prese in considerazione solo ed esclusivamente le dichiarazioni della signora”; “sarebbe stato auspicabile valutare l’opportunità di escludere maggiormente la madre, la quale, essendo stata più presente durante i colloqui ha finito col far creare all’equipe un punto di vista sbilanciato a suo favore. Limite, questo, accentuato dagli esigui tentativi da parte dei servizi sociali di cercare conferme conducendo dei colloqui con i figli in assenza della madre, tali da permettere loro una maggiore libertà di espressione del loro vissuto e rendendo partecipi i parenti più prossimi quali ad esempio i nonni paterni che risultavano alquanto coinvolti”; la predetta relazione conclude affermando che il lavoro degli operatori della Asl “risulta essere piuttosto superficiale e perfezionabile sotto il profilo tecnico”; l’interrogante chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra; se e in quali modi di competenza ritenga di dover intervenire, in caso di controversie fra coniugi, al fine di tutelare i diritti dei padri separati e dei loro figli pur nel rispetto delle prerogative delle madri separate; se e in quali modi intenda intervenire al fine di consentire un regolare e armonioso svolgimento dell’attività degli assistenti sociali; se e in quali modi intenda intervenire al fine di consentire un regolare e armonioso svolgimento dell’attività dei giudici tutelari; se e in quali modi intenda intervenire al fine di delineare in maniera incontrovertibile i diritti alla giusta difesa, affinché, soprattutto nell’ambito minorile, non siano a essere trattati in maniera superficiale; se e quali sanzioni ritenga opportuno prevedere per coloro i quali, nell’ambito di un procedimento per l’affidamento di minori, svolgano con negligenza o superficialità la loro mansione.