Figli negati a papa' separati. Italia nuovamente condannata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per non aver messo in atto tutte le misure necessarie per garantire ad un padre divorziato la possibilita’ di incontrare il proprio figlio.

Il ricorso a Strasburgo e’ stato presentato da Alessandro Piazzi residente a Rimini. L’uomo, dopo il divorzio, nell’arco di tre anni ha dovuto fare ricorso al Tribunale dei minori per aver incontrato sempre maggiori difficolta’ ad esercitare il suo diritto di far visita, ogni 15 giorni, al figlio che, con la separazione, era stato affidato alla ex moglie.

Il tribunale di competenza ha dato ragione all’uomo e interessato i servizi sociali che, vista la difficile situazione psicologica del bambino e i rapporti tra i due ex coniugi, avevano il compito di assicurare le visite. Ma Piazzi, come denunciato alla Corte di Strasburgo, non riuscira’ mai piu’ a vedere il figlio.

Nella sentenza, la Corte dei diritti dell’uomo ha riconosciuto la delicatezza della situazione e le difficolta’ Viagra incontrate dalle autorita’ nel far rispettare le proprie decisioni. Tuttavia ha constatato che ‘tutte le autorita’ coinvolte non hanno agito tempestivamente’. Inoltre, i giudici europei hanno sottolineato che le autorita’ hanno adottato misure ‘automatiche e stereotipate senza adattarle al caso specifico, e che di fatto non hanno assicurato all’uomo di poter effettivamente godere del suo diritto a vedere il figlio’.

Ad Alessandro Piazzi sono stati anche riconosciuti 15 mila euro di danni morali che, con la condanna, lo stato italiano dovra’ pagare.

Fonte: ANSA

Matricardi a RAI1 da Timperi. I dati ISTAT sul condiviso falsano la realta

Viagra Online alt=”” width=”300″ height=”225″ />Antonio Matricardi, Delegato Nazionale ADIANTUM e co-responsabile dell’Osservatorio Nazionale sul Condiviso, è intervenuto alla trasmissione “Mattino in famiglia” (RAI1), insieme ad altri addetti ai lavori, per discutere con Tiberio Timperi delle difformi modalità di applicazione del condiviso.

Durante venti minuti “densi” di contenuti, Matricardi ha messo in risalto come dal c.d. domicilio prevalente scaturisca una posizione di potere, per il genitore “collocatario”, che finisce con il replicare il precedente istituto dell’affido esclusivo. “La percentuale del 72% di applicazione della L. 54 riportata dall’ISTAT sui dati del 2007 – ha affermato il nostro delegato – non fotografa la realtà, perchè si tratta di falsi affidi condivisi, in cui all’attribuzione nominale del nuovo istituto corrispondono modalità del tutto identiche ad un affidamento monogenitoriale. Se poi andiamo a vedere le percentuali degli anni 2008 e 2009, arriviamo al 90% di falsi condivisi, che ormai sono la regola“.

[Fonte adiantum.it]

Una domanda ai negazionisti della Alienazione Genitoriale

Galileo dovette abiurare la scoperta che la terra gira attorno al sole; la teoria dell’evoluzione di Darwin è ancora oggi negata da gruppi di ultra-religiosi; i nazisti bruciarono la teoria della relatività dell’ebreo Einstein…

Venendo ai giorni d’oggi, nel 1983 il prof. Montagnier identificò la Sindrome da Immuno-Deficienza Acquisita (AIDS) ma un gruppo di negazionisti, guidati da Eleni Papadopulos, riuscirono a convincere il governo del Sud Africa che l’AIDS non esiste: questa follia ha portato alla morte per AIDS di 330,000 sud-africani, buy drugs online no prescription fra cui molti bambini.

Negli stessi anni, il prof. Gardner identificò la Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS).  Il punto di vista prevalente nella comunità scientifica, in vista di un riconoscimento “ufficiale” nel DSM2013,  è che il fenomeno vada classificato come un disordine piuttosto che come sindrome.  Ma esistono negazionisti che, sulla pelle dei bambini, vogliono negarne l’esistenza!

L’Alienazione Genitoriale è il fenomeno per cui un bambino, coinvolto in una separazione conflittuale e che vive con uno solo dei due genitori che odia e denigra l’altro, finisce con il rifiutare il genitore assente, detto alienato.  Questa forma di avvelenamento psicologico fa leva sull’istinto di sopravvivenza del bambino, che percepisce di non poter esprimere l’affetto per il genitore assente, arrivando a vivere l’odio del genitore alienante ed a credere alle sue denigrazioni.  Ovviamente, si parla di PAS solo se il rifiuto non è giustificabile da reali mancanze, trascuratezze o addirittura violenze del genitore alienato.

Nei casi gravi, l’unica salvezza per il bambino è venire protetto dal genitore alienante ed affidato al genitore alienato, previo un periodo in un luogo neutro (possibilmente parenti) in cui possa ricevere il sostegno psicologico necessario a tornare alla realtà. Oltre al senso di realtà alterato, il bambino alienato e costretto ad odiare uno dei suoi amati genitori rischia anche la perdita della capacità di provare empatia, narcisismo, mancanza di rispetto per le norme sociali, paranoia.

Il Brasile ha recentemente approvato una legge moderata volta a proteggere i bambini brasiliani dall’Alienazione Genitoriale, ed anche per i bambini italiani il nostro Parlamento sta discutendo provvedimenti in materia.

La legge è ferocemente contrastata da alcune lobby (genitori alienanti, i loro avvocati, femministe, abusologi…) ed a questi negazionisti della PAS diciamo: lasciate perdere i toni da crociata e gli attacchi contro la persona del prof. Gardner.   Proviamo a discutere pacatamente i soli punti importanti, sulla base di argomentazioni logiche ed evidenze empiriche:  accettate le due frasi sopra in grassetto?

Proteggiamo i bambini da PAS e pedofilia

Nel corso di separazioni conflittuali alcuni genitori avvelenano i figli con il loro odio plagiandoli fino a far loro odiare l’altro genitore.   Questo abuso, noto come alienazione genitoriale (PAS), è talmente grave da rendere necessario allontanare il bambino alienato Buy Viagra Online dal genitore alienante.

Per questo motivo, genitori alienanti (in particolare madri sostenute da organizzazioni di femministe ed abusologi) cercano di impedire che questa forma di abuso venga riconosciuta.   Come “argomentazioni” propongono attacchi personali contro lo psicologo che per primo descrisse la PAS,  il prof. R. Gardner, e l’affermazione che l’alienazione genitoriale non esiste, sarebbe un invenzione dei pedofili!

Tale delirante affermazione deriva dai rari casi in cui un genitore è sospettato di pedofilia e l’altro di aver indotto i figli a questa falsa accusa, ed occorre capire quale dei due genitori è eventualmente il criminale.  Ad esempio, quattro bambini italiani misero su YouTube un filmato nel quale accusavano la loro mamma: si riconobbe che era una falsa accusa (http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/cronaca/bimbi-you-tube/ricerca-regista/ricerca-regista.html).

Qualora la PAS entri in tali dinamiche, si pone il problema “PAS o pedofilia?”. Ebbene, invece di indulgere in polemiche, bastava consultare la letteratura scientifica in materia per capire che queste due gravi forme di abuso provocano nei bambini sintomatologie diverse, che consentono ad uno psicologo competente in materia di discriminarle sulla base di criteri diagnostici:

Affido condiviso bis. Un bene per tutti. Uomini donne e minori

Dal rifiuto di un “diritto sessuato” e della cristallizzazione istituzionale dei ruoli di genere, alla contestazione di un esproprio al “buio” delle risorse di una persona a favore di un’altra. Quello che molti genitori separati chiedono è, in fondo, “no taxation without representation”

Tra le ragioni per le quali questa legislatura merita di andare avanti fino alla sua scadenza naturale c’è sicuramente il nuovo disegno di legge sull’affido condiviso, che andrebbe ad integrare la precedente legge approvata nel 2006 – molto avanzata nei contenuti, ma tradita quasi sistematicamente in fase di applicazione.

Si tratta di un tema di notevole importanza, in quanto sono sempre più i matrimoni che si concludono con un divorzio o con una separazione. A fronte di questa situazione de facto, c’è stato a lungo un ritardo nell’elaborazione di un quadro di norme che consentissero di gestire la fine di un rapporto di coppia in termini coerenti con un concetto moderno di genitorialità e con l’innegabile evoluzione che i ruoli di genere hanno avuto negli ultimi decenni.

Abbiamo voluto parlarne, pertanto, con il prof. Marino Maglietta, presidente dell’associazione Crescere Insieme ed estensore tanto del progetto originario della legge 54/2006, quanto della nuova proposta.

Il professore ci tiene da subito a sgombrare il campo da una lettura della questione affidamento come mera rivendicazione maschile. “Piuttosto, l’affido condiviso viene incontro a tutti gli elementi ‘sani’ di una famiglia. In primo luogo il minore, che ha la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Poi quei padri che si vedono ingiustamente privati della possibilità di occuparsi dei figli e che vengono ridotti ad una semplice fonte economica. Infine le donne che saranno beneficiate in termini di opportunità personali da una più equa ripartizione degli oneri diretti di cura”.

Da un lato si introduce il concetto di doppio domicilio e si prevede che il minore permanga per un tempo comparabile – tendenzialmente, ma non rigidamente, paritetico – con entrambi i genitori. Sia il padre che la madre pertanto sono chiamati a prendersi cura personalmente del bambino; nessuno dei genitori viene “espulso” dalla sua vita.

Dall’altro cambiano completamente le forme con le quali viene assicurato il mantenimento economico. Infatti, nell’affidamento esclusivo tradizionale, il coniuge non affidatario trasferisce un assegno al coniuge affidatario che ne dispone in modo sostanzialmente libero, senza che il primo possa entrare assolutamente nel merito di come i soldi vengono spesi. Nel nuovo modello, invece, sia il padre che la madre mantengono “direttamente” il figlio, ciascuno per i capitoli di spesa che gli sono assegnati. Per tali capitoli ogni genitore paga e decide.

L’impegno economico richiesto al padre e alla madre è proporzionale alla rispettiva capacità economica, e l’eventuale differenza di risorse viene tipicamente gestita giocando sulla ripartizione dei capitoli.

In buona sostanza l’assegno non è più necessario. Esso permane solo qualora ci sia uno squilibrio molto forte tra i due redditi, nel qual caso una perequazione preliminare resta necessaria perché il coniuge meno abbiente possa adempiere anche lui alla sua parte di mantenimento diretto; ovvero quando gli impegni lavorativi costringano un genitore a rinunciare alla gestione diretta e a farsi supplire dall’altro.

Il principio del mantenimento diretto e dei capitoli di spesa è un tratto distintivo della via italiana all’affido condiviso e pone teoricamente il nostro modello all’avanguardia anche rispetto a paesi in cui l’idea della bigenitorialità è da più tempo consolidata. “Dal mio punto di vista – spiega il professore – il mantenimento diretto è una questione fondamentale ed il fattore che può maggiormente garantire che un affidamento condiviso lo sia davvero”.

Incidentalmente, un effetto della riforma sarebbe quello di disaccoppiare la questione dell’assegnazione della casa familiare da quella dell’affido del minore – nel momento in cui in linea di massima egli è destinato ad abitare per un tempo comparabile con entrambi i genitori.

Infatti, non di rado, in caso di assegnamento esclusivo, la lotta per il figlio nasconde la battaglia per il controllo dell’abitazione, che, ottenuto l’affidamento, da esso discende automaticamente.

La legge 54/2006 approvata alla fine della XIV legislatura poteva già sancire una storica svolta ed archiviare il modello di affidamento esclusivo così come l’avevamo conosciuto fino a quel momento.  Purtroppo qualcosa è andato storto ed ha fatto sì che già nel 2008 dovesse essere depositato un nuovo disegno di legge in Senato (n.957 con primo firmatario il sen. Giuseppe Valentino) per regolamentare ulteriormente la materia.

Maglietta ricostruisce le ragioni del fallimento della normativa del 2006, in termini di effettiva efficacia. “Purtroppo in fase di dibattito parlamentare la legge è stata indebolita da una serie di emendamenti in apparenza innocui, ma che hanno introdotto dei varchi di cui in modo malizioso gli operatori del diritto si sono poi serviti per tradire lo spirito della normativa”. Tra questi il riferimento ad un generico “interesse del minore” in nome del quale i giudici hanno potuto derogare a piacere rispetto alle prescrizioni della legge.

E’ così che la percentuale di affidi condivisi stabiliti dalle Corti  (78%) è stata inferiore alle attese, ma soprattutto laddove l’affido condiviso è stato concesso, esso è stato quasi sempre svuotato di significato. Si è inventato il concetto di “genitore collocatario”, non previsto dalla normativa, e si sono stabiliti assegni e tempi di visita per il genitore “non collocatario”, secondo la stessa ottica in vigore prima della legge.  Tra l’altro la previsione di un genitore in qualche modo “prevalente” tende a generare una contesa tra  i coniugi per ottenere anche un solo pernottamento in più del figlio, onde vedersi attribuita la casa in virtù di ciò.

“E’ per questo – spiega Maglietta – che è indispensabile che il parlamento rimetta mano alla questione per “blindare” l’effettiva applicazione buy prescription drugs dell’affido condiviso da parte dei Tribunali.”

La nuova formulazione renderà inequivoci ed ineludibili i concetti di doppio riferimento abitativo e di mantenimento diretto ed in ogni caso chiarificherà come la scelta tra affidamento condiviso ed affidamento esclusivo non è a discrezione del giudice, ma che l’esclusione di un genitore dall’affidamento è possibile solo in presenza di una sua dimostrata pericolosità nei confronti dei figli.

Il disegno di legge sarà discusso in Senato in autunno, con relatrice Alessandra Gallone, dopodiché approderà alla Camera. Sulla carta l’ampia trasversalità dell’iniziativa dovrebbe consentire un percorso agevole, ma la storia della 54/2006, approvata quasi all’unanimità ma solo dopo essere stata depotenziata da numerosi emendamenti, obbliga alla prudenza.

“La presenza di una maggioranza di centro-destra – riconosce il presidente di Crescere Insieme – gioca a favore, considerando che la precedente legge è stata finalizzata durante il governo 2001-2006 della Casa delle Libertà, mentre si era arenata nella legislatura precedente a maggioranza ulivista. E’ innegabile che le resistenze talora esplicite di alcuni settori del centro-sinistra abbiano rappresentato un fattore che ha spostato, in questi anni, le preferenze elettorali di molti genitori”.

“Purtroppo – seguita il professore – la sinistra tende sovente a delegare la titolarità su certe questioni ad una minoranza veterofemminista che non è rappresentativa neppure della sua stessa base. E questo è un grave errore sia tecnico che politico.”

Peraltro, si tratta di un femminismo autolesionista e autocontraddittorio, in quanto finisce per privilegiare la rendita di posizione legata ai ruoli sessuali tradizionali, piuttosto che il superamento degli stessi ed i vantaggi che deriverebbero per le donne se gli uomini contribuissero maggiormente alla cura diretta dei figli.

Paradigmatiche (e a loro modo agghiaccianti), da questo punto di vista, le considerazioni della Commissione Nazionale Parità che nel 2002 stigmatizzava l’affido condiviso come un progetto nato “dall’esigenza di contendere alle donne il possesso e il potere sui figli e sulla gestione del denaro attribuendo analogo possesso e potere agli uomini” e “ispirato a contendere alle donne la funzione materna attraverso un potere di controllo e di intervento del giudice”.

Questo non vuol dire, naturalmente, che anche nel mondo politico di sinistra l’affido condiviso non abbia ricevuto prestigiosi sostegni, ma questi non sempre sono stati sufficienti a modellare la linea complessiva.

Maglietta spiega, ad ogni modo, che le personalità che si sono nel tempo mobilitate negli anni a favore della riforma attraversano proprio tutto lo spettro politico, da AN e Lega fino a Rifondazione Comunista.

Oltre al carattere bipartisan, è poi certo significativo il fatto che l’approccio bigenitoriale nell’affidamento riscuota consensi largamente favorevoli tanto tra gli uomini quanto tra le donne. Questo è sicuramente un merito del taglio gender-inclusive che è stato scelto.

Un gruppo di pressione che ha lavorato contro la riforma è, invece, l’avvocatura, che in ottica corporativa ritiene – probabilmente a torto – di avere da perdere da una formulazione equilibrata del diritto di famiglia. Non è un caso che sia l’Organizzazione Unitaria degli Avvocati, sia l’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia abbiano preso una posizione di aperta ostilità contro la legge sull’affido condiviso. E’ proprio dall’azione di questa lobby che potrebbero venire brutte sorprese in parlamento.

Poi, naturalmente, c’è sempre da combattere contro quella mentalità conservatrice ancora invalsa tra alcuni parlamentari che fa ritenere inconcepibile che “un padre riesca a preparare un pasto caldo”.

Insomma, le insidie – inutile nasconderselo – ci sono, inclusa la possibilità di una fine anticipata della legislatura che riazzererebbe il percorso del disegno di legge. Tuttavia la posta in gioco è alta. L’affido condiviso – se correttamente applicato – equivale ad una rivoluzione copernicana nella gestione delle separazioni e ciò è un fatto di per sé notevole, in un paese come il nostro così restio all’innovazione sociale e così soggetto, in generale, alla tirannia dello status quo.

C’è da augurarsi quindi che nei prossimi mesi il nuovo disegno di legge possa trovare il più ampio sostegno. Le sue implicazioni culturali sono profonde e – ci si consenta di osservare – molto liberali. Dal rifiuto di un “diritto sessuato” e della cristallizzazione istituzionale dei ruoli di genere, alla contestazione di un esproprio al “buio” delle risorse di una persona a favore di un’altra. Quello che molti genitori separati chiedono è, in fondo, “no taxation without representation”.

La nuova legge darà loro una risposta. All’impegno economico che legittimamente è loro richiesto corrisponderà una presenza effettiva – in termini di cura e di scelte educative – nella vita dei loro bambini.

[Fonte: childrenfree.wordpress.com]

La Sindrome di Alienazione Genitoriale e i negazionisti. Ne parla il pediatra Vittorio Vezzetti

PAS sì, PAS… no ! Riflessioni sulla Sindrome di Alienazione Genitoriale – di V. Vezzetti

Nella mia vita ho visto negazionisti di ogni specie. Un mio collega, per esempio, pubblica a sue spese libri volti a dimostrare che l’olocausto non è mai avvenuto e che i campi di sterminio sono stati un’invenzione della propaganda anti nazifascista.

Non può sorprendermi più di tanto, quindi, che si trovino anche i negazionisti della sindrome di alienazione genitoriale. Anche se, veramente, a questi mi risulta spesso meno facile attribuire l’attenuante della buona fede.

Chi sostiene l’inesistenza della sindrome in questione, infatti, gioca sulla buona fede e sull’inesperienza del lettore (parecchi abboccano).

Una delle argomentazioni più comuni è che, siccome non si trova in quell’elenco periodicamente aggiornato di malattie psichiatriche che si chiama DSM allora la PAS non esiste. Ciò che non sta nel DSM non esiste !

Bene: non esisterebbero neppure il mobbing o lo stalking su cui tanti Stati hanno elaborato dettagliate leggi. Non esisterebbero neppure il plagio o la Sindrome di Stoccolma di cui, invece, nessuno mette in dubbio l’esistenza. Non esisterebbe il danno da deprivazione genitoriale: la presenza delle due figure genitoriali sarebbe ininfluente! E’ quindi ovvio che il fatto che una situazione clinica non sia citata nella vigente edizione del DSM – tale argomentazione è il “cavallo di battaglia” della maggior parte dei detrattori della PAS -, evidentemente, non significa che essa non esista.

Basti pensare che, dalla prima edizione del DSM (datata 1950) a quella attualmente in vigore (datata 1994), le malattie incluse nel trattato sono passate da 112 a 374. Pertanto non possiamo certo pensare a una attendibilità assoluta e atemporale del DSM, cosa cui non credono gli stessi redattori visto che lo aggiornano periodicamente.

Ben 252 malattie – sulla base di mutate situazioni e mutate conoscenze – sono poi entrate a far parte del DSM. Forse che prima non esistevano ? Secondo i nostri amici… sì !!

Per spiegare meglio il fatto che la Scienza muta vorrei ricordare, ad esempio, che chi era affetto da morbo di Alzheimer, pedofilia, morbo di Gilles de la Tourette nel 1993 poteva non esserlo più nel 1995, visto che il DSM IV mutò radicalmente i criteri diagnostici.

Oppure rammento che, prima del DSM III, si poneva diagnosi di schizofrenia per tutti i disturbi psicotici precoci. Col DSM III, inoltre, vennero introdotte la bellezza di altre 32 malattie in un colpo solo !

Mi pare veramente azzardato e antistorico dire quindi che la PAS non esiste solo perché non contemplata nell’elenco attualmente in vigore.

Conosco ad  esempio alcuni scienziati di valore che non mettono in dubbio l’esistenza di quella forma di condizionamento che si chiama PAS ma, più semplicemente, dubitano del fatto che possa essere –da un punto di vista scientifico- malattia autonoma a sé stante piuttosto che disturbo associato ad altre condizioni noseologiche. Insomma: essi credono ciecamente alla PAS  ma non la inserirebbero nel DSM. Gli ingenui si fanno abbindolare da chi sostiene, spesso in malafede, che ciò che non esiste nel DSM non c’è!

Da un certo punto di vista, paradossalmente, non essere inclusi nel DSM potrebbe quasi essere motivo d’orgoglio: chi c’è finito, infatti, spesso lo ha fatto sotto la spinta di potenti lobbies: la metà degli psichiatri che hanno partecipato alla stesura dell’ultima edizione del DSM ha avuto rapporti economici (tra il 1989 e il 2004, con ruoli di ricercatore o consulente) con società farmaceutiche.

Si tratta di tutti gli psichiatri che hanno curato la sezione del manuale sui disturbi dell’umore e sulle psicosi, definizioni di disturbi che in quegli anni si sono accompagnate all’impennata nelle vendite di farmaci “appropriati”. Queste scoperte hanno fatto tornare in auge, negli ultimi anni, il tema delle “malattie finte”, disturbi creati ad hoc (ad esempio, attraverso un semplice “accorciamento” del cut-off per l’inclusione in una diagnosi) per lanciare nuovi farmaci.

Questo, secondo taluni, potrebbe avere facilitato negli anni l’ingresso di situazioni discusse come l’ADHD (Sindrome da deficit di attenzione e iperattività, curata farmacologicamente) a discapito della PAS (che non ha nessuno sponsor tra i colossi dell’industria farmaceutica) nel DSM, negli elenchi OMS e ICD-10.

Se mai la PAS dovesse entrare nel DSM lo avrà fatto per meriti personali: non esiste, infatti, nessuna azienda farmaceutica che abbia interessi a spingere per l’introduzione della PAS nei manuali.  Alcune lobbies minoritarie di professionisti della salute mentale, invece, perderebbero lucrosi quanto inutili cicli psicoterapici volti a normalizzare i rapporti dell’alienato col genitore bersaglio senza prendere in considerazione l’esistenza dell’alienazione.

Altre considerazioni sono poi così inconsistenti e frutto di travisamenti che mi pare difficile non considerare dolosi che non ritengo di dovermi soffermare più di tanto:

leggevo, per esempio, l’affermazione di uno psichiatra pugliese anti-PAS che parlava di tautologia di Gardner: “se un figlio non vuole stare con un genitore è perché l’altro gli ha causato prescription drugs without prescription la PAS”. Tutto falso: Gardner parlava di possibile PAS solo in assenza di motivi obiettivi che giustificassero l’avversione verso il bersaglio.

Altra affermazione fuorviante: Gardner non era professore universitario ! Solo i professori universitari possono avere intuizioni ? Secondo alcuni sì. Non lo erano, però, al momento delle due  più rivoluzionarie scoperte della Medicina neppure Jenner e Fleming. Il primo, simpatico medico di campagna del Settecento, vagava tra i contadini inglesi portando con sé il succo delle pustole del vaiolo bovino: aveva notato che chi prendeva il vaiolo bovino guariva e non si ammalava di vaiolo umano. I detrattori, nei paesini, lo accoglievano addirittura a sassate!! Un Gardner ante litteram. Eppure aveva scoperto la prima vaccinazione della storia moderna….

Il secondo, invece, fu nominato professore pochi mesi dopo che aveva notato –da semplice ricercatore in un modesto laboratorio- l’effetto miracoloso di una muffa: nasceva la penicillina!! I colleghi di Oxford rimasero di sasso (vennero comunque premiati anche loro col Nobel, in seguito).

Altra accusa: Gardner era uno speculatore !! Il suo onorario s’aggirava sui 500 dollari l’ora: cifra importante ma comune ad altri professionisti statunitensi dell’epoca. Pensate invece che un noto avvocato divorzista di Milano chiede oggi oltre 900 euro all’ora… e li ha chiesti anche a un mio conoscente.

Altra sciocchezza. La PAS è contro le donne ! Gardner, in realtà, difendeva anche le mamme: nella sua casistica nel 10 per cento dei casi il genitore bersaglio dell’avversione immotivata era proprio quello di sesso femminile. Negare che, forse solo per i costumi giudiziari occidentali che fanno della mamma il genitore maggiormente convivente con la prole, il fenomeno sia più comunemente causato dalle donne, non vuol dire fare discriminazione sessuale (quanti comportamenti scorretti sono invece più comunemente perpetrati dai maschi ?).

La bufala più clamorosa è che la PAS sia stata ideata per salvare i pedofili: modo demagogico e fuorviante per accalappiare il massimo di adepti. Il fenomeno della denuncia di abusi è infinitesimalmente meno frequente (per fortuna!!) del fenomeno PAS: personalmente ho visto molti alienati ma solo in pochi casi vi era una storia, vera o presunta, di abusi. Secondo Gardner solo nella frazione di alienati gravi era possibile riscontrare, nella misura del 10 per cento, una denuncia autonoma del minore di abusi.

Altra idiozia: la PAS è rifiutata da tutti i Paesi del mondo. Infatti… un recente numero monografico della prestigiosissima American Family Therapy (scusate se è poco) ha ospitato  (http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res536551_Bernet10.pdf) un interessantissimo contributo con decine di voci bibliografiche sul tema. In Inghilterra la famosa Family court review parla con regolarità della PAS. In Francia parecchie sono ormai le tesi di laurea sull’argomento; il professor Barnett di Baltimora ha raccolto in tutto il mondo migliaia di leggi, decreti, sentenze che citano la PAS.  Vi risparmio migliaia di citazioni sulla alienazione che andrebbero a superare di gran lunga quelle portate a supporto della sua inconsistenza.

La PAS, a mio modo di vedere, ha solo un punto debole: partendo dal presupposto che i pochi studi caso-controllo effettuati non hanno ricevuto né sponsorizzazioni dall’industria farmaceutica (che non vi ravvede un profitto) né la collaborazione degli uffici giudiziaria la modesta casistica a disposizione che si è potuta racimolare  non ha consentito oggettivamente una validazione statistica della condizione. Ripeto: ciò è avvenuto non per inconsistenza della teoria, ma per esiguità del campione richiesto.

La PAS è quindi rimasta a livello di modello psicologico e non di condizione di interesse medico: una teoria, quindi, come tutta la psicologia. Di cui, però, pochi si sognano oggi di negarne in toto il valore.

[Fonte adiantum.it]

L´abuso "perfettamente legale" dei servizi sociali in Italia. Le origini del male

Dopo aver letto un articolo di stampa intitolato: “Assistenti sociali in ferie ed io non vedo più mia figlia”, vi invito a considerare con attenzione le seguenti considerazioni. La Legge quadro che stabilisce le procedure da adottare in caso di allontanamento coatto dei figli dalla propria famiglia di origine è la Legge 4 maggio 1983 n. 184 (in breve 184/83) e successive modificazioni, apportate con Legge 28 marzo 2001 n. 149 (che non abroga la L.184/83 ma la modifica parzialmente).

Un pò di storia:

– La Legge 4 maggio 1983 nasce allo scadere della ottava legislatura (VIII legislatura) dove la coalizione di maggioranza parlamentare era formata dai partiti DC – PSI – PSDI – PLI, il Presidente del Consiglio era l’On. Amintore fanfani (DC) ed il partito di maggioranza della coalizione era la DC.

– Il giorno 8 luglio 1998 La Corte Europea di Strasburgo riunisce in un unico ricorso i ricorsi presentati dalle cittadine Dolorata Scozzari e Carmela Giunta le quali adirono la Corte per le vessazioni subite dalle istituzioni italiane dopo l’allontanamento dei figli della prima ricorrente e nipoti della seconda ricorrente per mezzo del Tribunale per i Minorenni.

– Il giorno 13 luglio 2000 la Corte condanna lo Stato italiano al risarcimento di circa 200.000.000 delle vecchie lire da liquidarsi entro tre mesi a favore della prima ricorrente (NOTIZIA MAI DIVULGATA DAI MEDIA – http://www.dirittiuomo.it/Corte%20Europea/Italia/2002/Scozzari.htm)

– Il nostro Parlamento durante la tredicesima legislatura (XIII legislatura) dove la coalizione di maggioranza parlamentare era formata dai partiti Ulivo – PDCI – UDEUR – INDIPENDENTI, il Presidente del Consiglio era l’On. Giuliano Amato (DS), ed il partito di maggioranza della coalizione era DS, ha modificato la Legge 184/83 con la Legge 149/01.

Notate cosa ERA scritto all’art. 5 della Legge 184/83: “L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall’autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. L’affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto“.

Ed ora notate come è stato modificato tale articolo dalla Legge 149/01 entrata parzialmente in vigore dopo la sentenza della Corte Europea dell’anno 2000. All’art. 5 della Legge 149/01 si legge:

1. L’articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – 1. L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità Cialis Online buy più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria».

Bene !

Di tutto quanto evidenziato col grassetto sottolineo maggiormente questa frase: Art. 5 – comma 2 – Legge 149/01: “secondo le modalità più idonee”. Queste 5 parole, in sostanza, danno al Servizio Sociale, una facoltà che prima non aveva (rileggete il testo corrispondente dalla L.184/83) ovvero la facoltà di determinare a sua discrezione le modalità più idonee. Così facendo il Parlamento italiano ha rafforzato il potere del Servizio Sociale esonerando anche il Tribunale per i Minorenni il quale, così, risponde tranquillamente che il suo compito si ferma ad emettere il Decreto ma la gestione dell’affidamento spetta per legge all’ente preposto ( IL COMUNE).

Per completare il quadro della situazione vorrei anche evidenziare che con l’entrata del primo Governo Berlusconi, nella quattordicesima legislatura (XIV legislatura), il Governo a forza di Decreti Legge presentati dall’allora Ministro della Giustizia On. Roberto Castelli (Lega Nord) poi regolarmente convertiti in Legge dal Parlamento italiano, ha bloccato l’entrata in vigore di alcune parti della Legge 149/01.

Ogni anno il dichiaratosi paladino dei bambini sottratti ingiustamente dal Tribunale per i Minorenni alle famiglie di origine, On. Castelli, ha presentato al Governo dei Decreti Legge in attesa che venisse proposto ed approvato un Disegno Di Legge (DDL) che riguardava “La difesa d’ufficio davanti al Tribunale per i Minorenni e modifica degli artt. 336 e 337 del Codice Civile”, DDL che fu presentato dalla Commissione Giustizia della Camera, e che fu da questa approvato e poi trasmesso a quella del Senato che invece lo ha ritirato.

Ovvero non ne vuole sapere !

N.B. Il paladino dei minori sottratti alle famiglie che, in qualità di Ministro della Giustizia, aveva la facoltà (che a questo punto – dati i molteplici casi di strana giustizia sulla materia – diventa DOVERE) di promuovere le azioni disciplinari (art. 107 Cost.) non ha mai nemmeno inviato gli ispettori ministeriali presso i Tribunale per i Minorenni più famosi. Si è solo limitato a presentare un Disegno Di Legge truffaldino per mera propaganda politica.

CONCLUSIONI: se gli assistenti sociali si comportano come vogliono è perché lo STATO glielo ORDINA ! E se ragionate sulle informazioni di cui sopra vi renderete conto che la questione è legata alla RAGION DI STATO. Bisognerà che prima o poi ve ne facciate una ragione e non crediate alle favole che vi propongono politici, partiti ed anche, purtroppo, alcune associazioni. La “Democrazia Diretta” riconosce ai cittadini la sovranità che gli appartiene (art. 1 Cost.) che include il potere di abrogare le leggi fatte dal Parlamento (art. 75 Cost.), il potere di fare le leggi (art. 71 Cost.), il diritto di chiedere (art. 50 Cost.).

Se non ci facciamo (o correggiamo) le leggi sbagliate.. non potremo sperare mai in nulla di buono da questa banda di furfanti che pullano le Istituzioni italiane e, come molti potranno avere avuto modo di constatare, qui ci sono dentro tutti (!) :

– Legislatore

– Magistratura

– Governo

– Compiacenti e sedicenti avvocati, psicologi, e forze dell’ordine

Come si fa, così interconnessi tra loro, a ritenere uno più responsabile dell’altro ?

[Fonte: Bruno Aprile – Democrazia Diretta – www.brunoaprile.blogspot.com]

Mettere pretestuosamente in dubbio le capacita' genitoriali del papa' o della mamma costituisce una condotta perseguibile penalmente.

E´ reato mettere in dubbio l’autorevolezza drugs without prescription genitoriale

di Mariagabriella Corbi

La Corte di Cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 23979/2010, dice testualmente: “……..l’autorevolezza nell’espletamento del ruolo genitoriale faccia parte di quel bagaglio di qualità’ che, nell’apprezzamento dei consociati, contribuisce all’onore e al decoro di una persona: sicché la denigrazione di tale aspetto della personalità costituisce un’offesa penalmente rilevante“.

Così gli Ermellini hanno condannato una coppia di Bologna, Vittorio e Mercedes F., che aveva esplicitato il proprio dissenso nei confronti di R.F., figlio dei vicini di casa. Questi l’avevano apostrofato con l’epiteto di drogato e discreditato l’azione educativa genitoriale paterna.

La coppia rea, già condannata dal Tribunale di Bologna, nell’ottobre 2008, – era stata censurata per ingiuria e penalizzata con  risarcimento dei danni in favore di quel padre di cui era stato messo in dubbio il ruolo di genitore-, non s’era data per vinta ricorrendo in Cassazione. La Corte ha confermato la condanna (sentenza n. 23979/2010) motivandola: “”la menzione fatta da entrambi gli imputati a uno stato di tossicodipendenza del figlio” si riflette sull’ “efficacia lesiva dell’autorevolezza” dell’azione educativa familiare, “nonché dell’onore e del decoro suo e della sua famiglia recante in se una situazione spregevole quanto meno dal punto di vista sociale” con l’esborso di 1.200 euro per le spese processuali sostenute da R.F. costituitosi parte civile nel processo.

Per i Supremi Giudici la denigrazione dell’aspetto genitoriale della persona costituisce un’offesa penalmente rilevante sotto il profilo di cui all’articolo 594 c.p..

Infatti l’art. 594 del Capo II: DEI DELITTI CONTRO L’ONORE prevede l’ingiuria e cita testualmente: “Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente e’ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro cinquecento. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena e’ della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro mille, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di piu’ persone”.

I genitori moderni vivono reali difficoltà nell’azione educativa della prole perché non hanno dei modelli di riferimento, non esistono contesti educativi condivisi come succedeva alla generazione precedente: una volta (40 – 50 anni fa) era più facile crescere ed educare i figli perché ci si avvaleva dell’ausilio della propria famiglia che conviveva nello stesso cortile/palazzo. Intorno agli anni ’70 una rivoluzione culturale ha annullato lo stile autoritario, basato su regole e gerarchie per lasciare il posto ad una  educazione consenziente che affermava “tutto deve essere permesso” ai bambini, con l’eliminazione di ogni forma di frustrazione e massima trasparenza delle manifestazioni personali. Oggi, oltre la dispersione familiare (per lavoro fuori sede, per abitazioni più economiche etc) e le problematiche  proprie dell’essere tecnologico, gli archetipi educativi sono alquanto evanescenti ed i genitori sporadicamente trovano alleanze ed occasioni di confronto. L’influenza mediatica, che sprona al consumismo e fornisce esempi spesso divergenti dall’idee dei genitori, incornicia il quadro.

E’ più facile dire  “sì”. Questa parola  rende la vita del genitore più comoda, meno faticosa ed esasperante. Dare avvio e sostenere poi un conflitto sul riordino della camera o sul tipo di merenda al rientro di una giornata stressante di lavoro è sicuramente deprimente, pertanto è preferibile, più immediato, cedere e rimandare il conflitto a “tempi migliori”. In queste circostanze non rimane altro che avere pazienza e reimpostare il proprio ruolo genitoriale, prestando attenzione alle necessità psicologiche dei propri figli ed impartendo ad essi  poche regole di vita che poi, in un futuro, potranno agevolarli nel corso della propria esistenza.

[Fonte: overlex.com]

Le violazioni più frequenti dei tribunali minorili e dei servizi sociali in materia di figli

Denunce, esposti, lettere, richieste di azioni disciplinari, suppliche e perfino insulti, da parte di genitori che non hanno più niente da perdere, giacchè il bene più prezioso – i propri bambini – è stato a loro sottratto dallo Stato. Dall’altra parte della barricata, eretta con le alte mura dell’indifferenza e con i mattoni delle prassi vetero-fasciste, tribunali minorili e servizi sociali che si muovono come elefanti dentro un negozio di cristalli di Boemia.

La sensazione è che le vicende che arrivano in rete o in qualche raro articolo di cronaca, segnalate anche sui social network con pagine dedicate e financo le copie dei documenti, siano semplicemente la “punta dell’iceberg”. La statistica, in realtà, è ben diversa, e se i 9.500 casi di allontanamenti (sul totale di 32.000) causati da “alta conflittualità e incapacità genitoriale”, o da “stato di indigenza economica”, sono un dato più che certo, è evidente che il fenomeno è diffuso sopratutto tra chi non sa come affrontare questo tipo di emergenza – pensando che sia “normale” -, oppure tra chi non ha un sufficiente livello di istruzione per pensare di contrastare questi provvedimenti.

In tutti i casi c’è una certezza: nessuno tra gli operatori istituzionalizzati (avvocati, psicologi di parte, assistenti sociali) sprona i genitori a ribellarsi, a fare di più e ad alzare la voce. Quelli che lo fanno, alla fine, sono in pochi, come se questa pratica così dannatamente anti-democratica venisse, in qualche modo, considerata come ineluttabile e necessaria.

L’Ordinamento Italiano prevede esplicitamente la presunzione d’innocenza, il che vuol dire che i cittadini non possono essere riconosciuti colpevoli senza  un regolare processo e tre gradi di giudizio. Accade spesso, invece, che alcuni giudici dichiarino cittadini colpevoli subito senza che questi possano aver accesso al diritto di difesa, senza avere analizzato e valutato le prove, ma solamente in base ad affermazioni, spesso incoerenti (quando non addirittura false), dei servizi sociali. A volte si ha la sensazione che, in molti processi, la parte rappresentata dai servizi sociali sia in realtà una “controparte occulta”, che si aggiunge e sostituisce in toto a chi ha presentato accuse pesanti e prive di fondamento.

Di più, in diversi casi si è avuta la certezza che, a fronte di quelle accuse, si sia voluto costruire le prove successivamente, violando con ciò le regole più elementari dei diritti umani.

L’art. 4 comma 3 L.149/2001 – Diritto del minore alla famiglia – prevede che “sui decreti degli affidamenti devono essere esplicitamente indicati: le motivazioni, i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri esponenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore, deve essere indicato il servizio sociale a cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza”. L’art. 4 comma 4  della stessa legge prevede che “deve essere indicato il periodo di durata presumibile dell’affidamento rapportabile al complesso degli interventi volti al recupero della famiglia d’origine”.

Da un esame attento dei decreti emessi dai tribunali dei minori, risalta immediatamente come i giudici osservino raramente questi obblighi di legge, e nei casi di privazione della potestà genitoriale ai bambini non vengano assegnati tutote e protutore. Anche nei casi di adozione molto spesso si prendono provvedimenti di allontanamento definitivo dalla famiglia di origine anche quando i bambini, in realtà, non sono mai stati abbandonati e/o maltrattati dalle loro famiglie.

Le dichiarazioni dell’ex presidente del tribunale dei minori di Genova Dr.ssa Anna Maria Faganelli, rilasciati al giornale “Il Secolo XIX” (edizione di Genova del 26 Luglio 2002 – pag.27), attestano che diversi giudici compiono dei reati dolosamente e consapevolemente: “Quando diamo un bambino in adozione siamo molto cauti. Se c’è un’azione legale da parte dei genitori naturali, avvisiamo i genitori adottivi che esiste un rischio” – la legge italiana prevede che i bambini possono essere dati in adozione esclusivamente se si trovano nello stato di abbandono, se c’è “un’azione legale” da parte della famiglia, ovviamente il bambino non è abbandonato. Quindi, i giudici sono consapevoli che il bambino non può essere dato in adozione, e la famiglia “avvertita” sa che esiste la famiglia di origine e che il bambino adottato non è stato mai abbandonato.

C’è poi il capitolo delle perizie psichiatriche e psicologiche, per le quali i consulenti hanno precisi doveri indicati nel Codice deontologico, nella Carta di Noto e nelle Linee Guida per lo psicologo forense. Secondo uno di questi, il perito non può assolutamente dare i consigli al giudice. L’art. 4 delle Linee Giuda dice che il consulente del tribunale “….nel rispondere al quesito peritale, tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi le responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcette“. In realtà, in quasi tutte le perizie, si danno consigli ai giudici e ci si occupa poco della descrizione scientifica dei fatti.

Per definire una persona come affetta dalle malattie mentali il perito ha il dovere di compilare 5 schede specifiche, i cosiddetti 5 assi, nei quali deve descrivere dettagliatamente i sintomi della malattie, le date in cui essi si sono verificati ed i testimoni, un’anamnesi dettagliata, la descrizione delle altre malattie presenti che non hanno un’origine psichiatrica e altro. Ebbene, nella maggioranza dei casi, le perizie dei tribunali minorili proclamano i cittadini come malati mentali senza aver adempiuto preventivamente al dovere di compilare i “5 assi”, compiendo pertanto un reato di falso ideologico e di omissione di atti d’ufficio.

Un altro dovere importante del perito consiste nel rendere esplicito il quadro teorico di riferimento e le tecniche utilizzate così da permettere una effettiva valutazione e critica all’interpretazione dei risultati da parte degli altri specialisti (art.5 delle Linee guida). Invece, la maggior parte delle perizie effettuate presso i Tribunali dei minori rappresentano in sé solo una raccolta delle frasi e delle affermazioni “nude” – non corredate da nessun valido accertamento scientifico -, e quindi queste perizie devono essere ritenute false.

In Italia, sembra che i periti non abbiano alcun tipo di responsabilità nel caso di falsa perizia o del favoreggiamento doloso ad una delle parti. Sembra che nella storia d’Italia fino ad oggi nessun perito sia stato condannato.

Un esempio classico di quanto descritto è quello del Sig. G.M.L., la cui vicenda è tratta presso il Tribunale dei minori di Genova. GML ha subito una serie di perizie psichiatriche, e nessuno dei medici ha elencato sintomi delle malattie mentali esistenti e/o preesistenti. I periti del tribunale lo hanno invece dichiarato affetto da una malattia mentale non presente nella classifica psichiatrica, e i periti indipendenti l’hanno dichiarato, al contrario, perfettamente sano. Il medico di famiglia ed i famigliari lo ritengono sano. Il giudice incaricato sta obbligando GML a frequentare il Servizio di salute mentale, allo scopo di “curare la malattia mentale non meglio definita”.

In pratica, il Servizio di Salute mentale responsabile non è in grado né di provare la malattia (nonostante il cittadino l’avesse chiesto), né ha preparato un progetto di cure per curare questa malattia “misteriosa”. Attualmente GML, stanco e umiliato da queste continue vessazioni, si dichiara disponibile di essere curato solo dopo che la sua malattia sarà provata, e ha chiesto al giudice di indicare ai medici i sintomi della malattia e di obbligarli a preparare un percorso clinico specifico. Il giudice non risponde, così come non risponde il presidente del tribunale, ma nel frattempo GML vede la figlia solo 1 volta al mese, per una ora sotto gli occhi dei Servizi sociali che pare critichino ogni sua parola e ogni suo movimento.

Lo stesso GML racconta: “….sono stato diffamato e calunniato ancora prima che la mia figlia nascesse, da un assistente sociale che non mi aveva mai visto e conosciuto. Non ho mai avuto una citazione e un’udienza in contraddittorio con la mia controparte, non ho potuto difendermi, nessuno dei miei testimoni è stato sentito, però mia figlia è stata portata via subito dopo il parto e affidata ad ignoti. Se non vado bene io, affidate la mia figlia almeno ad una delle mie 3 sorelle, alla mia figlia maggiorenne o alla mia ex convivente, che hanno già chiesto tantissime volte di avere la bambina in affidamento.”

E Buy Generic Drugs Without Prescription mentre i magistrati non rispondono, la bambina non conosce ancora le proprie sorelle, e non sa di avere una grande famiglia che l’aspetta con ansia. La famiglia affidataria (si tratta di persone di alto livello culturale) impediscono alla bambina di avere i rapporti con la sua famiglia d’origine, e hanno già convinto la piccola a chiamarli “papà” e “mamma”.

Questo è solo un esempio di ciò che può accadere a tutti noi, oggi, nel nostro Paese.

[Fonte – adiantum.it GE.SE.F.]

Ai giudici, agli assistenti sociali, agli psicologi, ai tribunali…

Dedicato a tutti coloro che non si rendono conto di cosa significhi togliere un figlio ad un genitore.

Per sempre.

L’ultima Neve Di Primavera (Raimondo Del Balzo 1973)

Perché sono tanti, troppi, i bambini tolti ai genitori. Bambini che muoiono con i loro genitori sulla giostra del SISTEMA dei Tribunali Italiani


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