La storia di un allarme inutile e diffamatorio. L'"emendamento" 1707 del 2010 erroneamente chiamato "salva-pedofili"

La questione è semplice: a partire dall’estate scorsa girava questa storia dell’emendamento 1707 pro-pedofili.  C’era un appello che gridava allo scandalo, ma soprattutto chiedeva alla gente di annotarsi i nomi dei senatori firmatari dell’emandamento. Il tutto in perfetto stile linciaggio.

In realtà la questione, come spiega Paolo Buscaglino è molto, molto diversa, e quell’emendameno non era assolutamente pro-pedofili. Vediamo [Fonte]

La bufala dell’emendamento salva-pedofili

di Paolo Buscaglino:

Da giorni circolava in rete questo messaggio:

« EMENDAMENTO 1707: NIENTE OBBLIGO DI ARRESTO PER CHI VERRA’ SORPRESO A COMPIERE VIOLENZE SESSUALI “DI LIEVE ENTITA’ ” VERSO I MINORI.

Firme in calce all’emendamento: Gasparri (PdL), Bricolo (Lega), Quagliariello (PdL), Centaro (PdL), Berselli (PdL), Mazzatorta (Lega), Divina (Lega) VERGOGNATEVIIII BESTIEEEEE E VOI CONTINUATE A VOTARLI!!!!!! »

…e nulla più. Anche cercando in rete, si trovavano solo commenti, indignazione, ironia… ma da nessuna parte saltava fuori il testo originale dell’emendamento, che sarebbe stato ritirato a furor d’opposizione. La versione più completa dell’appello risultava questa:

« VIOLENZA SESSUALE “LIEVE” AI MINORI: ECCO I NOMI DEI SENATORI!Si erano inventati un emendamento proprio carino.
Zitti zitti, nel disegno di legge sulle intercettazioni avevano infilato l’emendamento 1.707, quello che introduceva il termine di “Violenza sessuale di lieve entità” nei confronti di minori.
Firmatari, alcuni senatori di Pdl e Lega che proponevano l’abolizione dell’obbligo di arresto in flagranza nei casi di violenza sessuale nei confronti di minori, se – appunto – di “minore entità”.
Senza peraltro specificare come si svolgesse, in pratica, una violenza sessuale “di lieve entità” nei confronti di un bambino.
Dopo la denuncia del Partito Democratico, nel Centrodestra c’è stato il fuggi-fuggi, il “ma non lo sapevo”, il “non avevo capito”, il “non pensavo che fosse proprio così” uniti all’inevitabile berlusconiano “ci avete frainteso”.
Poi, finalmente, un deputato del Pd ha scoperto i firmatari dell’emendamento 1707.Annotateli bene:

sen. Maurizio Gasparri (Pdl),
sen. Federico Bricolo (Lega Nord Padania),
sen. Gaetano Quagliariello (Pdl),
sen. Roberto Centaro (Pdl),
sen. Filippo Berselli (Pdl),
sen. Sandro Mazzatorta (Lega Nord Padania) e il
sen. Sergio Divina (Lega Nord Padania).

Per la cronaca, il sen. Bricolo era colui che proponeva il “carcere per chi rimuove un

LA CAMPAGNA DIFFAMATORIA

crocifisso da un edificio pubblico” (ma non per chi palpeggia o mette un dito dentro ad una bambina);
il sen. Berselli è colui che ha dichiarato “di essere stato iniziato al sesso da una prostituta” (e da qui si capisce molto…);
il sen. Mazzatorta ha cercato di introdurre nel nostro ordinamento vari “emendamenti per impedire i matrimoni misti”;
mentre il sen Divina è divenuto celebre per aver pubblicamente detto che “i trentini sono come cani ringhiosi e che capiscono solo la logica del bastone”
(citazione di una frase di Mussolini).
Complimenti alle carogne. »

Peccato che, così come formulato, il testo sia l’ennesima bufala, che si è diffusa a macchia d’olio senza che fosse possibile verificarla. I sospetti mi venivano dall’enormità di quel “l’abolizione dell’obbligo di arresto in flagranza nei casi di violenza sessuale nei confronti di minori”, dall’invito all’annotarsi i nomi e dall’assenza di rifrimenti al testo incriminato, che avrebbe dovuto essere invece la prova del misfatto.

Dopo lunghe ricerche, ho trovato il link alla discussione avvenuta in Senato sull’argomento – http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=483752 – da cui emerge una realtà molto diversa.

Anzitutto, emerge che non si parla affatto di “violenza sessuale di minore entità” bensì di “atti sessuali di minore gravità”, che non è la stessa cosa come vediamo subito:
ciò che determina la “minore gravità”, infatti, è il fatto che tali atti siano compiuti tra quasi coetanei entrambi consenzienti!

Infine, risulta che il concetto di “minore gravità” non viene introdotto ex novo ma è già presente nel Codice Penale – http://www.usciamodalsilenzio.org/rassegnastampa/articoli-codice-penale.pdf – e si trattava solo di applicarvi la non obbligatorietà (che non vuol dire esclusione assoluta) di arresto.

Analizziamo nel dettaglio questi punti, attingendo alla relazione del Senato:

« Il presidente BERSELLI, nell’avvertire che si passerà all’illustrazione dei subemendamenti all’emendamento 1.707, sollecita l’attenzione dei colleghi su questa disposizione, osservando come in questo caso si trovi di fronte al problema di un grave travisamento da parte dell’opinione pubblica e degli organi di informazione circa gli scopi di questo emendamento, che è stato da più parti presentato come una sorta di disposizione favorevole ai pedofili, proposta sulla base di fantomatiche pressioni da parte di ambienti vaticani, e sarebbe pertanto opportuno lavorare in vista di una formulazione che non lasciasse dubbi sulle reali intenzioni dell’emendamento.
Il relatore CENTARO (PdL) ricorda che l’emendamento è stato presentato sostanzialmente per ragioni di armonia del sistema: infatti, come è noto, l’articolo 380 del codice di procedura penale non prevede il reato di atti sessuali con minorenni, di cui all’articolo 609-quater, fra quelli per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, mentre lo prevede per la violenza sessuale, di cui all’articolo 609-bis, escludendo però la predetta obbligatorietà per i casi di minore gravità: era quindi logico che, una volta inserito il reato di cui al 609-quater fra quelli per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, che venisse prevista un’analoga causa di esclusione. »

Traduzione: in origine il c.p.p. prevedeva l’arresto in caso di atti tra maggiorenni, mentre non lo prevedeva per quelli tra minorenni. A questa mancanza è stato posto rimedio, ma in modo asimmetrico: per i maggiorenni, infatti, la legge prevedeva già la non obbligatorietà dell’arresto per i casi “di minore gravità” (quelli non violenti) mentre per i minorenni, no.

[Ndr. Preciso meglio: l’obbligo di arresto è previsto dall’art. 380 c.p.p. comma 2 lettera d-bis) per i reati di violenza sessuale, escludendo – già ora! – i casi di minore entità. Col comma 22 del ddl 1611 in discussione veniva aggiunto l’obbligo di arresto anche per il reato di atti sessuali (non violenza sessuale). Ma si erano dimenticati di escludere anche per questo reato i casi di minore entità, come per la violenza sessuale.  Così che ci sarebbe stato l’assurdo per cui conveniva dire che c’era violenza anche se non c’era stata].

La cosa viene spiegata da un senatore del Partito Democratico, non certamente filogovernativo, che pur criticando la forma riconosce la bontà delle intenzioni:

« Dopo un intervento del senatore CASSON (PD), il quale ritiene che il problema che ha determinato la presentazione dell’emendamento, e cioè la necessità di evitare l’arresto obbligatorio in caso di rapporti fra adolescenti… »

Seguono le valutazioni nel merito – su cui sorvolo, tanto ho linkato la relazione completa – da cui però emerge non una barricata a difesa dei fanciulli minacciati dagli orchi berlusconiani avidi di vittime per i loro amici preti, bensì una banale critica sulla formulazione del testo con richiesta di accantonarlo provvisoriamente per giungere ad una versione che, pur mantenendo la distinzione tra atti di pedofilia vera e propria e intimità tra minorenni, eviti fraintendamenti che possano aprire pericolose scappatoie.

« Dopo interventi della senatrice DELLA MONICA (PD) e del senatore CASSON (PD), i quali ritengono che il problema possa essere meglio affrontato intervenendo sul codice penale, la senatrice FINOCCHIARO (PD) osserva come, per quanto riguarda l’articolo 609-bis, la questione della minore gravità si riferisce essenzialmente alla condotta del reato, e di fatto si ricollega alla caduta della distinzione fra due diversi tipi di reato a seconda che si fosse consumata o meno la congiunzione carnale, distinzione che ricorreva prima della riforma del 1996, con i reati rispettivamente puniti dagli abrogati articoli 519 e 521 del codice penale.


Nel caso però dell’articolo 609-quater questo problema si sovrappone a quello dell’età dei soggetti coinvolti e della necessità di non criminalizzare i rapporti fra adolescenti, problema che all’epoca venne risolto in maniera probabilmente insoddisfacente e poco elastica; del resto non è solo in questa circostanza che ella si è posta il problema di come modificare il terzo comma dell’articolo 609-quater, una questione certamente di non facile soluzione. »
La replica evidenzia che anche la scelta di intervenire sul Codice Penale ha i suoi rischi, ma soprattutto fa un esempio concreto di cosa sia un atto “di minore gravità”:

« Il relatore CENTARO (PdL) osserva come gli interventi sul codice penale, magari opportuni, rischiano di lasciare irrisolte alcune questioni che il suo emendamento si proponeva di riservare alla prudente valutazione del giudice. Ad esempio, laddove si decidesse di allargare la sfera di non punibilità per i minorenni, resterebbe il rischio di dover disporre l’arresto obbligatorio per un ragazzo di 18 anni sorpreso ad accompagnarsi con una tredicenne.

Il senatore LONGO (PdL) rileva come nell’affrontare questa materia si debba tener conto del fatto che, a seguito della soppressione della distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenta, negli ultimi 14 anni la giurisprudenza ha elaborato una nozione estremamente lata di atti sessuali, il che induce a valutare con attenzione le conseguenze che avrebbe la mancata valutazione, ai fini dell’obbligatorietà dell’arresto in flagranza dell’esistenza di ipotesi di minore gravità. »

In particolare, l’intervento di Longo evidenzia la differenza tra “violenza carnale” e “atti sessuali”; riferendoci ai maggiorenni (per i quali la legge è già completa) va ricordato, infatti, che tra gli “atti sessuali” sono compresi la mano morta, la carezza, i fischi d’apprezzamento e in certi casi addirittura gli sguardi indiscreti. Tutti “atti” che sono indubbiamente di “minore gravità” rispetto ad uno stupro; e non sarebbe sensato prevedere l’arresto obbligatorio per aver fischiato al passaggio di una bella ragazza…

A questo punto, evidenziata la complessità della materia e la non precisa formulazione che potrebbe dar adito a fraintendimenti, viene proposto di ridiscuterne in seguito. La proposta è ragionevole e viene prontamente accolta.

La questione, in Senato, finisce così; inizia la campagna di criminalizzazione a mezzo internet…

Il che riporta al concetto dell’uso incontrollato di internet come pericolo per la democrazia, altra materia delicatissima che prima o poi dovrà essere affrontata seriamente. Perché se è così facile creare mostri da additare al pubblico disprezzo, è altrettanto facile manipolare l’opinione pubblica (e quindi gli elettori) attraverso la diffusione di “notizie false e tendenziose” come questa…

Una cosa possiamo farla noi utenti fin da subito, però: evitare di diffondere appelli clamorosi senza aver verificato adeguatamente le fonti e cercare di smontare quelli diffusi da altri. Ad esempio linkando questa nota…

PS) Tutto il testo del famigerato emendamento 1.707 (riportato tra gli allegati nel primo link) si riduce a questa frase: “Al comma 22, dopo le parole: «dall’articolo 609-quater» inserire le seguenti: «, escluso il caso previsto dal quarto comma».” riferita all’articolo del Codice Penale riportato nel secondo link.

[Fonte]

Il Canada stringe sugli infanticidi. Niente più sconti di pena né attenuanti per le madri omicide

Madri che sfuggono alla pena per omicidio

Il Consiglio Canadese per i Diritti dei Bambini prende posizione per l’eliminazione dal codice penale del Canada del reato di infanticidio

Il Consiglio Canadese per i Diritti dei Bambini sostiene che la vita di un neonato vale quanto quella di un adulto e che il reato penale di infanticidio deve essere eliminato dal codice penale del Canada.
Gran parte degli aspetti e condizionamenti sociali sono cambiati e la situazione delle neo-madri sono molto migliorate nel tempo, considerando, ma non solo: lo stigma storico della ragazza madre o fuori dal matrimonio; l’attuazione di un sistema di assistenza sociale universale; la scelta e disponibilità dell’aborto per le madri che non desiderano esserlo; gli attuali metodi di controllo delle nascite e l’uguaglianza delle donne sono alcuni dei motivi per l’eliminazione di quella particolare attenzione alle donne che fissa un massimo di 5 anni di reclusione per le madri che uccidono i loro bambini. Le stesse accuse di omicidio dovrebbero valere per neonati, bambini ed adulti.
Storicamente, le donne erano trattate come inferiori e meno responsabili delle proprie azioni rispetto agli uomini. Il reato di infanticidio è una discriminazione basata sul sesso, una violazione della Carta Canadese dei Diritti e delle Libertà.

Il Codice Penale del Canada prevede, per la difesa di tutte le persone accusate di reati penali, una serie di attenuanti che diminuiscono la responsabilità sulla base della malattia mentale. La depressione post-partum, chiamata anche la depressione “postnatale”, subita da alcune donne – ed anche da alcuni uomini – dopo la nascita dei bambini, è un argomento che può essere gestito dalla difesa ai fini delle attenuanti nell’ambito del processo.

Quando la polizia e gli avvocati della Procura imputano la madre di infanticidio, fissano già un elemento di predeterminazione del suo stato mentale al momento dell’omicidio. Un’imputazione del genere non esiste riguardo all’omicidio di un adulto. Se così fosse, l’autore dell’omicidio sarebbe una persona malata di mente. Per questo motivo la giustizia lascia tale giudizio alla sentenza del giudice, che considera tutte le prove degli esperti in maniera imparziale, senza l’influenza o la predeterminazione dell’imputazione.
Questa posizione è coerente con quella delle Nazioni Unite.
Dal compendio 2 “Bambini e Violenza” dell’UNICEF (Nazioni Unite)
Infanticidio ed omicidio di bambini

“Un’analisi di 285 omicidi di vittime di età inferiore ai 18 anni, commessi nel Regno Unito tra il 1989-1991, ha trovato che solo il 13 per cento delle vittime erano state uccise da sconosciuti; il 60 per cento erano state uccise dai genitori. Sono stati riscontrati 56 risultati simili negli Stati Uniti e in Australia. Nei paesi in cui vengono analizzate le statistiche di omicidi secondo l’età della vittima, i neonati e i bambini molto piccoli si trovano spesso ad essere il gruppo di età più a rischio. Nel Regno Unito, i bambini di età inferiore all’anno sono quattro volte più a rischio di essere vittime di omicidio che qualsiasi altro gruppo di età; la maggior parte uccisi dai loro genitori.
In molte normative giuridiche l’infanticidio viene ritenuto come un delitto minore, anche quando comporta l’uccisione intenzionale di un bambino. La logica è quella di provvedere ad una difesa speciale per le mamme che soffrono dei traumi psicologici a causa della nascita. Tuttavia, in molte di queste stesse normative giuridiche, ci sono per la difesa attenuanti che riconoscono la diminuita responsabilità alle accuse di omicidio e che possono essere applicate in casi particolari. Appare quindi evidente che la radice dello status speciale di questo crimine risale al fatto che la vita di un neonato ha meno valore di quella di una persona più adulta.
Contrariamente alla consueta ipotesi che l’infanticidio sia un problema del mondo orientale piuttosto che del mondo occidentale, nella sua opera “Storia dell’Infanzia” Lloyd de Mause documenta che l’infanticidio di bambini legittimi ed illegittimi”…era una regolare pratica dell’antichità; l’uccisione dei figli legittimi fu lentamente ridotta durante il Medio Evo (dunque equilibrando le forte disparità delle nascite di uomini e di donne in molte società); invece i figli illegittimi continuarono ad essere regolarmente uccisi fino al XIX secolo … Benché Thomas Coram avesse aperto il suo ospedale a Londra nel 1741, motivato dal non poter sopportare di veder morire i neonati giacenti nelle grondaie e marcendo nei mucchi di letame, ancora nel 1890 era comune vedere neonati morti per le strade di Londra…”.

L’infanticidio è stato praticato come un brutale metodo di pianificazione familiare…”

Inoltre il compendio delle Nazioni Unite afferma:

“Riguardo alle molte forme di violenza sui bambini, una maggiore sensibilità sta portando ad una maggiore visibilità e – si spera – ad una efficace prevenzione. Le ricerche disponibili dei diversi paesi suggeriscono che, almeno al di fuori delle zone di guerra attiva, i bambini sono più a rischio di violenza – compresa la violenza sessuale – nelle loro case, vittime di adulti vicini a loro. Purtroppo, in genere, i tentativi di documentare la portata globale della violenza sui bambini durante la loro infanzia, sono un riflesso del basso status dei bambini, della scarsa priorità politica accordata loro e forse più immediatamente un riflesso della colpa individuale e collettiva degli autori di violenza adulti sui bambini…”.
“…E’ un triste paradosso della civiltà umana che proprio i più piccoli e i più vulnerabili della popolazione dovessero aspettare fino all’ultimo per ottenere un coerente riconoscimento sociale e giuridico dei loro pari diritti all’integrità fisica e personale, alla protezione da tutte le forme di violenza interpersonale. Solo una manciata di paesi hanno finora adottato leggi per dare ai bambini la stessa protezione, contro le aggressioni fisiche, di cui godono gli adulti. Nella maggior parte degli stati le punizioni violente, tra cui percosse con degli oggetti, restano comuni ed ammesse dalla legge.
Tuttavia, vi è ora una maggiore consapevolezza che l’assunzione del diritto dei bambini alla protezione contro l’ordinaria violenza fisica nelle case e nelle istituzioni è di vitale importanza per il miglioramento del loro status, come lo è stato per le donne quando si è assunto il loro stesso diritto di protezione dall’ordinaria violenza domestica e della comunità.
A guidare questa tendenza è il Comitato sui Diritti del Fanciullo, l’organismo di controllo internazionale per la Convenzione, che ha sempre sfidato le leggi che autorizzano le punizioni fisiche dei bambini, raccomandando una chiara riforma giuridica e dei programmi educativi”.

Traduz. per CDVD a cura di Santiago G.

03 marzo 2011

http://www.canadiancrc.com/Infanticide_Canada-Position_Statement_Canadian_Childrens_Rights_Council_and_UN.aspx

 

Lecito, per madri assassine, ricorrere a depressione per ottenere pene più lievi”

TORONTO – Erika Mendieta, accusata di aver picchiato a morte la figlia nel 2003, è stata condannata a sei anni di prigione. La sentenza è stata emessa ieri da un giudice di un tribunale di Toronto. Siccome Erika Mendieta ha già scontato del tempo in prigione prima del processo, la sua sentenza è stata ridotta a 4 anni e 9 mesi. La 34enne di Toronto fu accusata di omicidio a febbraio. La figlia, Emmily Lucas, fu picchiata a morte nel 2003. Durante il processo, è emerso che la spina dorsale e la testa della bambina erano state gravemente danneggiate e riportavano ferite molto gravi, ma la madre non chiamò il 911.
La sentenza
La Corte d’Appello dell’Ontario ha deciso di confermare le leggi sull’infanticidio e ha deciso che le donne accusate di aver ucciso deliberatamente i figli piccoli possono utilizzare l’infanticidio causato da disturbi mentali, come la depressione post parto, come difesa e avere così una sentenza ridotta grazie all’attenuante. Con una votazione di tre pareri favorevoli contro zero contrari, la più alta Corte dell’Ontario ha respinto l’appello nel caso della donna di Guelph, conosciuta con le iniziali L.B., che dopo aver ammesso di aver soffocato i suoi due figli riuscì ad evitare una condanna per omicidio e quindi l’ergastolo.
Il suo caso fu trattato come infanticidio e la sentenza, quindi, ridotta. Anche se questo tipo di crimine viene punito con almeno 5 anni di prigione, L.B. ha ottenuto un credito per aver già scontato del tempo in carcere. Quindi avrà ancora un anno da scontare.
In Canada sono in tutto 86 le donne condannate per infanticidio dal 1977.

http://www.corriere.com/viewstory.php?storyid=106576

Non sentirete mai qualcuno che nega l'esistenza della Pas sostenere che i figli hanno diritto ad entrambi i genitori

La PAS – o “Sindrome di Alienzazione Parentale” – è una malattia o non è una malattia?

Il problema di voler decretare la “non scientificità della PAS” -una posizione epistemologica discutibile quanto da discutere in dibattiti specialistici- spesso occulta, infatti, la volontà di non prendere in alcuna considerazione i gravi problemi psicopatologici che i comportamenti di questi genitori creano nei figli.

Che la “PAS” sia o no una malattia, ovvero frutto di un comportamento insensato di uno o entrambi i genitori, non conta nulla: quello a cui si deve dare grave attenzione, sono le ripercussioni che l'”amputazione di un genitore” (utilizzo l’ottimo linguaggio dello psichiatra Gianmaria Benedetti, di Firenze) crea nel minore travolto da un sistema conflittivo, nel quale spesso non si capisce se sono i genitori, i legali, i consulenti di parte, o tutti insieme, a creare un contesto patogenizzante.

Si può anche sperare di riuscire ad elencare le prove per cui la PAS non è una malattia. Ma questo che significa? Fregarsene delle tragedie provocate nei minori?

In sintesi, sembra curioso che tutti vogliano dibattere se la PAS è o no una malattia, ma non si preoccupano di evitare le conseguenze delle conflittualità in corso di separazione. Ad esempio Mi sembra strano: molti si preoccupano dei bambini che finiscono sotto il Ritalin, ma -quando si parla di PAS- nessuno si preoccupa di quelli che finiscono sotto la carta bollata di avvocati e periti di parte.

Per questo ritengo che la querelle sulla PAS come malattia o no nasconda interessi di parte, vuoi anche ideologici. O, come a volte ho constatato, gravi problemi personali.

In realtà, la discussione sulla Pas come malattia o come malattia inventata e inesistente, sembra essere solo un ulteriore modo per guadagnare -come psicologi, come psichiatri, come legali o come periti- dalla conflittualità genitoriale.

Negare il “valore scientifico” alla PAS sembra essere infatti il cavallo di battaglia di nuovi sedicenti esperti che, in tal modo, si accattivano le simpatie ed il consenso, anche economico, di quei genitori i cui figli, guarda caso, non vogliono incontrare l’altro genitore.

Detto in altri termini, dibattere sulla esistenza o meno della PAS è un ulteriore modo per cercare consensi e guadagni da un sistema che vive di conflitti e non garantisce ai bambini un adeguato rapporto con entrambi i genitori.

Non sentirete mai, infatti, qualcuno che nega l’esistenza della Pas come patologia sostenere che, comunque, i figli hanno diritto ad entrambi i genitori.

Ed è da qui che si scopre l’intenzione di questi “esperti”

Gaetano Giordano

 

http://mobbing-genitoriale.blogspot.com/2011/02/la-pas-o-sindrome-di-alienzazione_22.html

Coppia lesbica picchia a morte bambino di 4 anni: "Non diceva Papà"

Johannesburg – Bambino di 4 anni, è stato brutalmente percosso, e ucciso, per essersi rifiutato di chiamare la compagna della madre, “papà”.

Lydia Nkomo, e sua figlia Aletta Lesiba, entrambe commesse (nere) nel negozio di proprietà della coppia (bianca), hanno riferito di aver visto la compagna della madre biologica scagliarsi violentemente contro il bambino dopo la richiesta, ed il conseguente rifiuto dello stesso, di chiamare la donna, papà.

Entrambe le commesse hanno testimoniato d’aver visto la compagna della madre picchiare violentemente il bambino sotto gli occhi della madre naturale, senza che questa sia minimamente intervenuta per proteggerlo.

Al bambino sono state riscontrate lesioni di tale entità, da esse paragonate a quelle causate dalla caduta da un secondo piano di un edificio.
http://www.mg.co.za/articlePage.aspx?articleid=267420&area=/breaking_news/breaking_news__national/#
Trad. da The Star
newspaper del 23/03/2006

[Foto liberamente reperita sul web e NON legata alla notizia]

Se l'inibizione giuridica del ruolo genitoriale è la causa principale dei picchi di violenza in ambito familiare…

…. perché nei tribunali, avvocati, periti e giudici continuano a dare ossigeno alla mattanza?

 

I vari Istituti di ricerca, statali e privati, rivelano una messe di particolari sulla vita degli italiani: ci dicono dove e per quanto tempo andiamo in vacanza, quante ore trascorriamo alla guida, quanto spendiamo per alimentazione, abbigliamento, sport, cultura e spettacoli, come aumenta il bullismo adolescenziale, come oscilla il ricorso alla chirurgia plastica; e poi quanti decessi avvenivano prima e quanti dopo l’introduzione del casco obbligatorio, quanti prima e dopo le cinture di sicurezza obbligatorie, quanti prima e dopo la patente a punti, quanti incidenti si concentrano nel sabato sera ed in quali fasce orarie, quanti delitti a scopo di rapina, quanti per mano di immigrati, quanti decessi dovuti al doping, all’anoressia, agli stupefacenti, al fumo, all’alcool, alla dieta fai-da-te …

I più diversi aspetti della vita quotidiana vengono osservati, sezionati, analizzati e catalogati per fornire un quadro statistico il più dettagliato possibile; il tutto suddiviso per anno, per semestre, per mese, e poi ancora per regioni, province, città e piccoli centri, per sesso e per fascia d’età, di reddito, di scolarizzazione…

Nelle statistiche tanto minuziose e capillari continua però a mancare la voce relativa ai fatti di sangue legati alle separazioni.

Perché? Dimenticanza fortuita o volontà precisa?

La versione dei media in occasione di ogni fatto di sangue fra separati è sempre quella del gesto isolato di un folle. Non viene mai fatta un’analisi del fenomeno nel suo insieme, anche se è ovvio che quando i cosiddetti “gesti isolati” si ripetono a migliaia, qualcosa nel Sistema non funziona come dovrebbe.

Nessun organo di informazione ricondurrebbe al gesto isolato di un pazzo la gravità di centinaia di morti come conseguenza dell’uso di anabolizzanti nel culturismo e nello sport agonistico in generale; non vengono etichettati come gesti della follia, anzi proprio presso certi studi medici, certe palestre e certe farmacie si cercano e si trovano le pulsioni del fenomeno dilagante.

Non viene frettolosamente archiviato come pazzo neanche il debitore disperato che uccide l’usuraio causa della sua rovina; la collettività prende atto della gravità del problema e nasce un numero verde anti-usura, vengono stanziati fondi per salvare le attività ostaggio degli “strozzini”, il disagio viene contestualizzato e si studiano le contromisure a livello governativo.

Nessuno ha mai sottovalutato le stragi del sabato sera al ritorno dalle discoteche, non sono malati di mente i ragazzi che muoiono in auto, infatti proprio le discoteche sono oggetto di provvedimenti legislativi per tentare di arginare il fenomeno negativo (orari di chiusura definiti per legge, limite al livello dei decibel, stop anticipato alla vendita di alcolici, controlli per la diffusione di stupefacenti, etc.).

Ogni volta che un fenomeno di massa produce degli effetti critici, le cause si individuano e le soluzioni si cercano, sempre, all’interno del contesto nel quale tale fenomeno prende vita e si sviluppa.

Ciò che accade per qualsiasi altro fenomeno sociale non accade invece per la fallimentare gestione del conflitto di coppia, che ha come unica soluzione la ricorsività del conflitto giuridico, per sua natura tendente a salire di livello.

Quando la gente muore uscendo dalle discoteche si cercano i motivi nelle discoteche; quando la gente muore uscendo dalle palestre si cercano i motivi nelle palestre, quando invece la gente muore uscendo dai tribunali i motivi si cercano nei disturbi mentali della gente.

Appare ormai necessario iniziare ad osservare l’influenza dell’orientamento giurisprudenziale prevalente.

Nessuna fonte ufficiale, né tantomeno gli organi di informazione, hanno mai effettuato una analisi criminogenetica, documentando i collegamenti fra la ricorsività del conflitto, i provvedimenti limitativi nella frequentazione con i figli e la disperazione che porta a togliersi la vita.

L’area della Rivista ove è presente l’articolo è quella dedicata al Disagio familiare, Separazioni e Affido dei Minori, e che è coordinata dal dr. Gaetano GIORDANO

http://www.comunicazionedigenere.it/?p=1670

Affidamento condiviso: cronaca di una legge non applicata – di Tiberio Timperi

La cosa è ben nota al Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, che nel 2010 e in questo inizio di 2011 ha ricevuto un’interrogazione parlamentare da parte dell’Onorevole Rita Bernardini, dei Radicali Italiani.

A questa, per gli stessi motivi, si è aggiunta di recente la class action contro il CSM. Ad organizzarla Adiantum,  una delle associazioni di genitori separati più accreditate.

In sostanza, l’orientamento culturale prevalente della magistratura è tale da far naufragare lo spirito che ha animato il legislatore: quello della bigenitorialità. O se si preferisce, del diritto del figlio di avere due genitori. Sulla carta, una rivoluzione, considerato che prima, di fatto, il padre all’indomani della separazione, veniva cancellato.

Purtroppo, successivamente all’entrata in vigore della legge, è stato subito chiaro il sapore gattopardesco.
Cinque anni dopo, parole a parte, la situazione è rimasta identica.

Andiamo con ordine.

Per l’Istat e i tribunali, l’affidamento condiviso viene concesso nel 90 per cento dei casi.

Sulla carta. In realtà le cose sono ben diverse. Esaminiamo.

La legge prescrive che il minore abbia un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori? I  giudici concedono al padre che vuol fare il padre, 8 giorni in media al mese contro i 23 della madre.

La legge prescrive l’assenza di genitore prevalente ?
I giudici si sono inventati, a loro uso, la collocazione del minore. Ovviamente 9 volte su 10 presso la madre. A prescindere dalla richiesta del padre.

La legge prescrive il mantenimento diretto, vale a dire la possibilità per il genitore che deve provvedere al mantenimento, di farlo direttamente?
I giudici ricorrono all’assegno per il genitore collocatario, 9 su 10 la madre, assegno che si trasforma spesso in rendita parassitaria non essendoci obbligo di rendicontazione.

Insomma la legge viene ignorata.

Dopo il divorzio, per i padri che vogliono fare i padri, solo doveri.

Per le madri che vogliono approfittare di una consuetudine,  un vitalizio.

Meglio, un win for life.

Tempi, usi e costumi sono cambiati. E con essi, anche il modo di vivere la paternità.
Ma certi avvocati, certi giudici e certi psicologi fanno orecchie da mercante.

Il divorzio all’italiana fa comodo. Complice la lentezza della giustizia e l’orientamento culturale prevalente che vede al centro la mamma e non il minore, il divorzio alimenta  un lucroso business sulla pelle dei nostri figli. E dei padri. Senza se e senza ma.

Attenzione, questa non è una battaglia dei padri contro le madri o viceversa.
Semmai contro il sistema.

Un sistema che favorisce, ad esempio, certi avvocati che, pur di gratificare il cliente, avallano strategie processuali basate su false denunce piuttosto che avviare una mediazione. So di cosa parlo, avendolo vissuto sulla mia pelle. Con buona pace della deontologia professionale.

Al salone della giustizia di Rimini, questa mia affermazione ha molto irritato un insigne giurista (difesa di categoria?) e un membro dell’AIAF, associazione avvocati italiani della famiglia. Segno che forse a pensar male si fa peccato ma difficilmente si sbaglia.

200.000 avvocati in Italia sono tanti, per alcuni troppi. Il cliente è sacro. Il figlio meno…

Un altro aspetto del condiviso, è legato alle famigerate CTU, ovvero le consulenze tecniche. Nei tribunali vengono sempre scelti gli stessi, come in una compagnia di giro. Con l’assurdo che magari il CTU nominato dal giudice è amico del consulente di parte, magari della moglie… Succede anche questo nelle aule. O il fatto che quel giudice partecipi a quel congresso organizzato dall’associazione cui quel CTU appartiene in un singolare processo osmotico che può prestare il fianco ad eventuali ed inevitabili critiche.

E, per non fare torto a nessuno, una parola anche per i servizi sociali.

Tutti sono concordi nel lamentare la loro scarsa professionalità. Rare le punte di eccellenza.

Dipendenti comunali, fortemente ideologizzati che, spesso senza un’adeguata formazione, hanno diritto di vita e di morte sui nostri figli. Diritto  esercitato in tandem con i giudici.

Spesso si ha la sensazione che certi giudici non vogliano essere disturbati.
Che non si leggano i fascicoli.
Che non vogliano prendere posizione.
Giudici equilibristi.
Giudici cerchiobottisti.

Semplificano parlando genericamente di conflittualità, senza distinguere tra chi aggredisce e chi viene aggredito.

Aggredito che, se ricorre alle vie legali per far valere i suoi diritti calpestati, viene giudicato come conflittuale.
Mentre  l’altro genitore, qualora un pm non archivi, rischia una modica sanzione.

In Olanda e nei Paesi Bassi, invece, l’arresto…

A questo punto è indifferibile, con l’appoggio di tutti gli schieramenti politici, un intervento chirurgico sulla legge a prova di furbi o interpretazioni ideologiche.

Una modifica che renda realmente paritario, qualitativamente e quantitativamente, il rapporto del minore con entrambe i genitori.

Una modifica che con effetto domino, demolisca la figura del genitore collocatario, espressione coniata dai giudici, e garantisca l’uso e la disponibilità della casa coniugale da parte del suo proprietario.

Sarà mica un caso che in Italia stiano spuntando come funghi case accoglienza per padri separati?

Serve la radiazione dall’albo di quegli avvocati che avallano strategie processuali basate su false denunce.
Serve che ci siano giudici specializzati nel diritto di famiglia. E, in caso di loro separazione, non esercitino fino al  divorzio.

Serve che il mantenimento dei figli sia legato a reali esigenze e non agganciato al reddito paterno e al tenore di vita che, inevitabilmente, si dimezza.

Serve che il divorzio sia immediato. Un sì per sposarsi, un sì per divorziare. Basta con il gioco dell’oca che vede prima tre anni di separazione e poi, come nel gioco dell’oca si azzera tutto e si ricomincia daccapo con il divorzio.

Serve il contratto prematrimoniale.

Serve demolire la certezza, da parte della donna, di avere il coltello dalla parte del manico. Di ottenere sulla carta figlio, casa, e soldi. Che razza di pari opportunità sono queste?

I diritti e i doveri devono essere equamente distribuiti.
Ed oggi così non è.

Con buona pace di una sinistra che continua a chiudere gli occhi davanti a disagio e dolore.

Una sinistra che, nella strenua difesa della donna, paradossalmente vanifica le conquiste del femminismo e si trasforma in maschilista.
Con una donna, di fatto, mantenuta ad libitum dall’uomo.

[Fonte: adiantum.it]

Vedi anche: Divorzio all’italiana e saga di una legge non applicata –Intervista a Tiberio Timperi

Divorzio all'italiana e saga di una legge non applicata – Intervista a Tiberio Timperi

Affidamento condiviso: lo stato delle cose secondo Tiberio Timperi.

In Italia questa legge non viene applicata se non nella forma.

La legge recita di rapporti continuati ed equilibrati con entrambi i genitori? Bene, il papà che vuole fare il papà ha 8 giorni contro i 23 della mamma.

La legge parla di assenza di genitore prevalente?  Il minore viene affidato 9 volte su 10 alla mamma.

La legge parla di mantenimento diretto? Anche quando il padre può quotidianamente provvedere ai bisogni, viene sempre obbligato a versare l’assegno al genitore collocatario che è quasi sempre la mamma.  Assegno che, non essendoci obbligo di rendicontazione, diventa una rendita parassitaria.

 

 

La situazione è ben nota al Ministro della Giustizia che ha ricevuto un’interrogazione parlamentare; al CSM, che ha ricevuto una class action da una delle maggiori associazioni di genitori separati.

C’è bisogno di un intervento chirurgico sulla legge affinché il minore abbia realmente un rapporto paritario (qualitativo e quantitativo) con entrambi i genitori.

C’è bisogno di giudici che facciano solo diritto di famiglia.

C’è bisogno della radiazione di quegli avvocati (l’eccezione e non la regola) che avallano strategie processuali basate su false denunce.

Il divorzio all’italiana è diventato un lucroso business sulla pelle dei nostri figli, complice la lentezza della giustizia italiana, e l’orientamento culturale che non tiene in dovuta considerazione il principio della bigenitorialità.*

Il marito divorziato deve assicurare abiti firmati e gioielli alla ex moglie. Alè!

“Il marito divorziato deve garantire alla ex moglie anche abiti firmati e gioielli. Lo ha confermato la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 1612/2011 secondo la quale il coniuge obbligato al mantenimento deve assicurare all’altro lo stesso tenore di vita avuto nel corso delle nozze con la conseguenza che se la donna, casalinga, era abituata a un elevato tenore di vita e indossava sempre abiti fimati e gioielli, l’uomo, dopo il divorzio, è tenuto a versare un assegno mensile di importo considerevole in modo da consentirle di proseguire nell’acquisto di questi beni.”

[Fonte: guidaaldiritto.ilsole24ore]

Dalla lettura del testo della sentenza emerge che il marito sosteneva che la signora avesse già ricevuto una prestigiosa abitazione, una polizza sanitaria, una automobile, e che lui solo provvedesse al mantenimento del figlio, rimasto con il padre.  Gli illustrissimi Signore e Signori Magistrati lo hanno condannato a pagare anche le spese legali.

La consuetudine giuridica secondo cui la donna separata avrebbe diritto allo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio non risulta esplicitamente scritta in nessuna legge, e non tiene conto che la separazione comporta gravose spese (fra cui una nuova casa), che apparirebbe invece giusto dividere equamente.

Vengono alla mente le parole di Fernando Santosuosso (wikipedia), vice presidente emerito della Corte Costituzionale:

“Oggi appare spesso che per donne svagate o intraprendenti il matrimonio sia considerato come la vittoria di un concorso o un contratto di assicurazione”

Con tale pratica giuridica i 3/4 dei divorzi sono chiesti da donne, tanto che il dott. Santosuosso sottolinea come leggi eque aiuterebbero a fermare lo sfascio della famiglia:

“un saggio assetto giuridico può avere il suo peso nel miglioramento dei rapporti familiari, evitando di contribuire alla distruzione di un istituto così prezioso per le nuove generazioni e per tutta la società”.

Per contro talune “donne giuriste” sostengono invece:

«…attraverso strumenti legislativi, giudiziari e culturali di disuguaglianza, abbiamo rivendicato un diritto sessuato al femminile, da applicare innanzitutto agli aspetti economici della separazione e del divorzio. Le conclusioni cui siamo giunte in quel seminario identificavano la richiesta di denaro come un diritto e non come tutela»

[Le foto di Maria Antonietta Giuseppa Giovanna d’Asburgo Lorena, Sua Altezza Reale Regina Consorte di Francia e di Navarra, Arciduchessa d’Austria, Principessa Imperiale del Sacro Romano Impero, Duchessa di Berry, Principessa Reale di Germania, Ungheria, Boemia, Toscana, Croazia e Slavonia sono tratte da internet]

Femminismo e negazionismo della Sindrome di Alienazione Genitoriale

Molti libri, fra cui “El Sindrome de Síndrome de Alienación Parental: una forma de maltrato” della dott.sa A. Tejedor e “SAP: hijos manipulados por un conyuge para odiar el otro” dei dott. A. Cuenca e J. Manuel, sottolineano come anche in Spagna proteggere i bambini dalla Sindrome di Alienazione Genitoriale è un tema di grande attualità, che richiede esperienza professionale nei disturbi che possono colpire i bambini.

Il sito femminismo-a-sud ha pubblicato e tradotto in levitra prescriptions italiano il prologo dell’unico libro “El Pretendido Síndrome de Alienación Parental” che questiona il consenso scientifico in materia.  Solo nel prologo di tale libro la parola “femminismo” ricorre 2 volte; “patriarcato” 4 volte (secondo la dottrina femminista “patriarcato” sarebbe la famiglia vista come oppressione maschile).

Sonia Vaccaro e Consuelo Barea, autrici di tale libro, vengono presentate come esperte di “violenza di genere” (che, secondo l’ideologia femminista, sarebbe la violenza degli uomini contro le donne), e sembrano sostenere che non solo la PAS ma addirittura l’affido condiviso sarebbero complotti del patriarcato:

La custodia compartida como opción prioritaria discrimina y devalúa el trabajo de los cuidadores primarios, generalmente las madres, niega y trivializa el maltrato masculino, y perpetua los mitos sobre la mujer: falsas denuncias, manipulación del menor, etc.   Consuelo Barea (fonte)

…sólo ha servido para ocultar la violencia previa y el acoso a las madres, continuar el maltrato y eximir de la pensión de alimentos a las hijas e hijos, además de evitar que se otorgue a la madre-custodia de menores de edad, el usufructo de la vivienda conyugal.  Sonia Vaccaro (fonte)

Non sorprende che chi scrive che l’affido condiviso servirebbe ad occultare la violenza maschile, maltrattare le donne, non pagare gli alimenti ai figli, levare alla donna la casa coniugale possa anche scrivere un libro volto a negare la Sindrome di Alienazione Genitoriale.

Lo stesso sito femminista traduce anche il pensiero di B. Gimeno (descritta da wikipedia come femminista lesbica esperta in studi LGBT, ovvero lesbici, gay, bisessuali, transessuali), secondo la quale

Dietro questa sindrome non c’è niente di più di una nuova strategia antifemminista e non bisogna essere particolarmente svegli per rendersene conto.

Il problema è che molti genitori alienanti hanno spesso problemi di tipo psicologico e potrebbero anche credere a tali posizioni radicali ed alienare i figli, vittime innocenti di una guerra contro l’altro genitore, magari accesa dall’ideologia femminista radicale.

Italia condannata dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo

15.000 euro di risarcimento di fronte alla vita di un bambino sono troppo pochi. Si dovrebbero chiedere ed ottenere milioni di euro, come accade in USA per i danni punitivi.

La sentenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo, datata 2 Novembre 2010, ci dice che in caso di conflittualità tra i genitori, al fine di  creare le condizioni necessarie alla realizzazione del diritto di visita tra il genitore non collocatario ed il figlio minore, l’autorità giudiziaria deve prendere misure dirette e specifiche, volte al ripristino del rapporto tra il genitore ed il figlio.

SECONDA SEZIONE – CAUSA PIAZZI C. ITALIA

(Ricorso n° 36168/09), SENTENZA STRASBURGO

2 novembre 2010

PROCEDIMENTO

1. All’origine della causa si trova un ricorso (n° 36168/09) contro la Repubblica Italiana con cui un cittadino di tale Stato, M. Alessandro Piazzi («il ricorrente»), ha adito la Corte in data 1° luglio 2009 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione della salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Egli è rappresentato dinanzi la Corte dall’avvocato A. Forza del foro di Venezia.

Il Governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal funzionario, E. Spatafora, e dal co-funzionario, M.N. Lettieri.

3. Il ricorrente sosteneva in particolare la violazione del diritto al rispetto della sua vita familiare, garantito dall’art. 8 della Convenzione.

4. Il 22 ottobre 2009, la presidente della seconda sezione ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Secondo quanto consentito dall’art. 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si pronunci sulla ricevibilità e sul merito.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5. Il ricorrente è nato nel 1960 e risiede a Rimini.

6. Nel 1989, il ricorrente sposò C. La coppia ebbe un figlio, L., nato il 13 novembre 1991.

7. Il matrimonio fu rapidamente segnato da tensioni ed incomprensioni, sicché i coniugi presentarono dinnanzi al presidente del tribunale di Napoli una domanda di separazione consensuale. La custodia del bambino fu attribuita a C. con il diritto di visita per il ricorrente.

8. Nel 1999, dopo il divorzio, C. sposò un professore universitario e si trasferì a 250 chilometri di distanza dal ricorrente.

9. Nell’aprile 2001, L. affermò alla nonna materna e allo psicologo che lo seguiva che egli aveva subito dei palpeggiamenti sessuali da parte di suo padre. C. non presentò denuncia contro il ricorrente ma si rivolse ad un avvocato che (ingiunse) ordinò al ricorrente di non incontrare più suo figlio.

10. Il 12 aprile 2002, a causa delle difficoltà incontrate nell’esercizio del suo diritto di visita, il ricorrente adì il tribunale per i minorenni di Venezia. Egli sosteneva che la sua ex moglie aveva influenzato suo figlio.

11. Con un decreto del 19 giugno 2002, il tribunale di Venezia affidò la custodia del bambino ai servizi sociali di Noventa Padovana (Azienda Sanitaria Locale – ASL) mantenendo il collocamento del bambino nel domicilio della madre e ordinò una perizia volta a verificare se uno dei due genitori avesse tenuto un comportamento pregiudizievole per il bambino e se, del caso, fosse opportuno che il bambino mantenesse un contatto con detto genitore.

12. Nel dicembre 2003, lo psicologo depositò la relazione che metteva in evidenza l’incapacità dei due genitori di esercitare «tutte le funzioni di un genitore». Inoltre, i tentativi della madre di aizzare il bambino contro il padre potevano condurre, nel caso di specie, ad una sindrome di alienazione parentale. Secondo lo psicologo, era improbabile che L. avesse subito dei palpeggiamenti sessuali da parte di suo padre. Questi eventi erano piuttosto il frutto dell’immaginazione del bambino. Secondo lo psicologo, era opportuno che il progetto di riavvicinamento tra L. ed il ricorrente fosse preceduto da una procedura di mediazione per i genitori.

13. Con un decreto del 1 dicembre 2003, il tribunale per i minorenni di Venezia, basandosi sulla perizia, limitò l’autorità genitoriale di entrambi i genitori sul bambino e, confermando la decisione del 19 giugno 2002, autorizzò il ricorrente ad incontrare il suo bambino in presenza degli assistenti sociali secondo le modalità stabilite dagli stessi servizi sociali. In particolare, il tribunale rilevò che la madre aveva avuto un comportamento consapevolmente volto ad escludere sia il padre che le autorità competenti. Ella aveva di fatto interrotto ogni rapporto del bambino con il padre. Il tribunale decise che era nell’interesse di L. ripristinare il rapporto con suo padre attraverso una preparazione ed un sostegno psicologico, con la partecipazione di uno psicoterapeuta scelto dai due genitori.

14. Gli incontri controllati dovevano avere luogo ogni quindici giorni per un’ora.

15. Il 2 dicembre 2003, il ricorrente contattò i servizi sociali al fine di poter incontrare suo figlio. In assenza di risposta, il ricorrente reiterò la domanda l’11 febbraio 2004.

16. L’8 marzo 2004, l’assistente sociale lo informò che, in assenza di precise indicazioni del tribunale, non poteva accogliere la sua istanza.

17. Il 26 giugno 2004, il ricorrente fu invitato a recarsi a Noventa Padovana per un colloquio con l’assistente sociale. Nel corso del colloquio, egli fu informato che d’ora in poi la sig.ra P. avrebbe seguito la pratica.

18. In una data non precisata, il ricorrente contattò per telefono la sig. P., che lo informò sui risultati scolastici di L.

19. Durante l’estate 2004, egli non ebbe alcun contatto con suo figlio.

20. Il 25 ottobre 2004, il ricorrente incontrò nuovamente la sig.ra P. ed i suoi collaboratori. Egli sostiene che questi ultimi l’avrebbero informato che l’impossibilità di incontrare suo figlio era dovuta all’intervento del marito della sua ex moglie, che era un rinomato professore universitario.

21. Con diverse lettere datate 5 ottobre, 20 ottobre e 22 dicembre 2005, il ricorrente sollecitò i servizi sociali affinché organizzassero un incontro con suo figlio in conformità alla decisione del tribunale.

22. Il 30 gennaio 2006, egli fu invitato a recarsi dalla sig.ra P. Una volta arrivato, fu informato che la sig.ra P. era malata e che la psicologa che seguiva suo figlio non era disponibile per un incontro.

23. Il 19 aprile 2006, il ricorrente si rivolse ancora una volta al tribunale per i minorenni di Venezia per domandare l’attuazione degli incontri con L.. Egli sostenne che non aveva potuto incontrare suo figlio e domandò al tribunale la custodia del bambino a causa dell’influenza negativa della madre.

24. Il 20 settembre 2006, il ricorrente non si presentò al colloquio con i servizi sociali.

25. Lo stesso giorno, il servizio di neuropsichiatria dell’ospedale di Padova depositò la prima relazione sulla situazione del bambino. I due psicologi avevano redatto la relazione dopo aver incontrato la madre, il patrigno ed il ricorrente. Tuttavia, nessun colloquio con il bambino aveva avuto luogo. La relazione parlava del fatto che il bambino era seguito da una psicoterapeuta e che per il momento a causa della fragilità emotiva del bambino, un riavvicinamento con il padre non era possibile. Peraltro, era opportuno continuare la psicoterapia.

26. Il 2 ottobre 2006, il ricorrente informò i servizi sociali che non poteva partecipare al colloquio del 4 ottobre 2006

27. Il 22 novembre 2006, il bambino dichiarò al tribunale di non volere incontrare il padre e minacciò di suicidarsi se il tribunale lo avesse obbligato.

28. Con un decreto del 13 giugno 2008, il tribunale constatò che il ricorrente non aveva incontrato suo figlio dal 2001 e che il decreto del 1° dicembre 2003 non era stato eseguito. Tenuto conto del rifiuto di L. di vedere il ricorrente, della necessità per il bambino di proseguire nel suo sostegno psicologico al fine di comprendere e di incanalare la sua rabbia verso il padre come pure delle osservazioni dei servizi sociali che avevano sottolineato che una ripresa dei rapporti con il ricorrente poteva essere estremamente traumatizzante per L., il tribunale confermò il decreto dell’1 dicembre 2003. Tuttavia, il tribunale rilevò anche che i servizi sociali avevano delegato alla madre del bambino la gestione del sostegno psicologico di L., e ordinò che i servizi sociali attraverso le loro strutture pubbliche seguissero il percorso psicologico di L. e controllassero, al tempo stesso, il comportamento della madre. Il tribunale ordinò ai servizi sociali di continuare il sostegno psicologico per L. come pure la procedura di mediazione per entrambi i genitori.

29. Il 6 novembre 2008 ed il 21 gennaio 2009, il ricorrente fu convocato dai servizi sociali. In questa occasione, il ricorrente domandò a questi ultimi se avevano incontrato il bambino. La risposta fu negativa. Si basavano sulle relazioni depositate dalla psicoterapeuta di L.

30. L’11 marzo 2009, il ricorrente domandò ai servizi sociali di recapitare una lettera al figlio.

31. In una data non precisata, il ricorrente propose appello al decreto del 13 giugno 2008. Sosteneva che non incontrava il figlio da oltre sette anni e domandò che il sostegno di L. fosse affidato ai servizi sociali di un altro comune.

32. Con decreto del 5 gennaio 2009, la Corte di appello di Venezia constatò che il decreto del 1° dicembre 2003 non era stato eseguito e che ciò era dovuto al rifiuto di L. di incontrare il padre biologico. La Corte di appello sottolineò che nessun incontro tra il ricorrente e suo figlio aveva avuto luogo dal 2001 ma che tuttavia, tenuto conto dell’età (17 anni) di L. e del suo rifiuto di vedere il padre, non era possibile accogliere la domanda del ricorrente. Di conseguenza, rigettò il ricorso e confermò il decreto del 13 giugno 2008.

33. Il 12 marzo 2009, il ricorrente si rivolse di nuovo al tribunale per i minorenni di Venezia domandando di dare esecuzione al decreto del 1° dicembre 2003. Con una decisione del 1° aprile 2009, il tribunale rigettò il ricorso del ricorrente per il motivo che il procedimento era archiviato e che sarebbe stato necessario presentare un nuovo ricorso.

IN DIRITTO

I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

34. Il ricorrente adduce la violazione del suo diritto al rispetto della sua vita familiare derivante dal fatto che, malgrado l’esistenza di una decisione del tribunale per i minorenni che stabiliva le condizioni di esercizio del suo diritto di visita, non ha potuto esercitare questo diritto dal 2001. Egli ritiene che i servizi sociali hanno svolto un ruolo eccessivamente autonomo nell’attuazione delle decisioni del tribunale per i minorenni e che questi non ha esercitato il dovere di vigilanza costante sul lavoro dei servizi sociali affinché i comportamenti di questi non vanificassero le decisioni del tribunale.

OMISSIS

B. Valutazioni della Corte

52. Come la Corte ha sottolineato a più riprese, se l’articolo 8 ha essenzialmente per obiettivo di tutelare l’individuo contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, esso non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da tali ingerenze: a questo impegno piuttosto negativo possono aggiungersi degli obblighi positivi inerenti il rispetto effettivo della vita privata e familiare. Tali obblighi possono implicare l’adozione di misure volte al rispetto della vita familiare anche nei rapporti tra gli individui, compresa l’istituzione di un arsenale giuridico adeguato e sufficiente per assicurare i diritti legittimi degli interessati come pure il rispetto delle decisioni giudiziarie, o di appropriati specifici provvedimenti (vedi, mutatis mutandis, Zawadka c. Polonia, n° 4842/99, § 53, 23 giugno 2005).

53. Concentrandosi sul caso di specie, la Corte constata anzitutto che al momento della separazione dei coniugi nel 1993, il ricorrente e la sua ex moglie avevano raggiunto un accordo sulle modalità del diritto di visita dell’interessato. Tuttavia, dopo il trasferimento ed il nuovo matrimonio della ex moglie (C.), quest’ultima ha molto presto cominciato ad opporsi, ed il ricorrente depositò nel 2002 un ricorso davanti al tribunale dei minorenni («tribunale») per domandare il rispetto del diritto di visita. Sua moglie sostenne che L. aveva rivelato di aver subito dei palpeggiamenti sessuali da parte del padre e della sua famiglia. In queste condizioni, il tribunale, in data 19 giugno 2002, ordinò una perizia sul bambino (paragrafo 11 di cui sopra). La relazione depositata dal perito ha messo in evidenza l’incapacità di entrambi i genitori di esercitare «tutte le funzioni di un genitore». Inoltre, i tentativi della madre di aizzare il bambino contro il padre potevano condurre, nel caso di specie, ad una sindrome di alienazione parentale. Secondo lo psicologo, era improbabile che L. avesse subito dei palpeggiamenti sessuali da parte del padre. In queste circostanze, il tribunale limitò l’autorità parentale di entrambi i genitori sul bambino ed autorizzò il ricorrente ad incontrare suo figlio in presenza degli assistenti sociali secondo le modalità stabilite dagli stessi servizi sociali. Gli incontri dovevano aver luogo ogni quindici giorni per un’ora. Le autorità avevano dunque l’obbligo di adottare delle misure volte a ricongiungerlo a suo figlio. Non è oggetto di controversia che le azioni intraprese da queste nel caso di specie non hanno raggiunto il risultato desiderato e che il ricorrente non vede suo figlio dal 2001.

54. Eppure, il fatto che gli sforzi delle autorità sono stati vani non porta automaticamente alla conclusione che lo Stato è venuto meno agli obblighi positivi derivanti dall’articolo 8 della Convenzione (vedi, mutatis mutandis, Mihailova c. Bulgaria, n° 35978/02, § 82, 12 gennaio 2006). In effetti, l’obbligo per le autorità nazionali di adottare delle misure al fine di riconciliare il padre ed il figlio che non vivono insieme non è assoluto, e sia la comprensione che la cooperazione di tutte le persone interessate costituiscono sempre un fattore importante. Se le autorità nazionali devono sforzarsi di facilitare tale collaborazione, un obbligo per loro di ricorrere alla coercizione in questa materia non può essere che limitato: bisogna tener conto degli interessi, dei diritti e delle libertà delle stesse persone, compresi gli interessi superiori del bambino e dei diritti che gli riconosce l’articolo 8 della Convenzione (Voleský c. Repubblica Ceca, n° 63267/00, § 118, 29 giugno 2004). Come la giurisprudenza della Corte riconosce in maniera costante, la più grande prudenza s’impone quando si tratta di ricorrere alla coercizione in questo delicato settore (Reigado Ramos c. Portogallo, n° 73229/01, § 53, 22 novembre 2005), e l’articolo 8 della Convenzione non può autorizzare il genitore a far adottare delle misure pregiudizievoli alla salute ed allo sviluppo del bambino (Elsholz c. Germania [GC], n° 25735/94, §§ 49-50, CEDH 2000-VIII). Il punto decisivo consiste, dunque, nel sapere se le autorità nazionali hanno preso, per facilitare il riavvicinamento, tutte le misure necessarie che si potevano ragionevolmente esigere dalle stesse in questo caso (Nuutinen c. Finlandia, n° 32842/96, § 128, CEDH 2000-VIII).

55. Nel caso di specie, di fronte all’impossibilità di attuare il suo diritto di visita stabilito dal decreto del 1 dicembre 2003, il ricorrente ha in primo luogo cercato l’assistenza dei servizi sociali al fine di fare rispettare detta decisione. Duro è constatare che nessun seguito è stato dato alle domande. Questa mancanza sembra ancora più grave se, tenuto conto dell’età del bambino (undici anni nel 2003) e del contesto familiare perturbato, il trascorrere del tempo aveva effetti negativi sulla possibilità per il ricorrente di riprendere un rapporto con suo figlio.

56. Nel 2006, il ricorrente domandò al tribunale l’attuazione della decisione del 1° dicembre 2003. Nel frattempo, e precisamente tre anni dopo il primo decreto del tribunale, i servizi sociali depositarono la loro prima relazione sulla situazione del bambino e della famiglia. La Corte constata che i due psichiatri che avevano redatto la relazione non avevano mai incontrato il bambino, che in compenso era seguito da un psicoterapeuta scelto dalla madre del bambino. La soluzione prevista nella relazione era di attendere una maggiore maturità del bambino, che per il momento rifiutava di vedere il padre.

57. Con decreto del 13 maggio 2008, il tribunale constatò la non esecuzione della sua decisione del 1° dicembre 2003 ed il fatto che i servizi sociali avevano delegato alla madre la gestione del sostegno psicologico del figlio. Tuttavia, tenuto conto del rifiuto del bambino di vedere il ricorrente, il tribunale ordinò che il bambino proseguisse il sostegno psicologico al fine di comprendere e di incanalare la sua rabbia verso il padre. Il Tribunale ordinò ai servizi sociali di controllare anche il comportamento della madre e di utilizzare nel percorso di sostegno del bambino le strutture pubbliche.

58. Va ricordato che in un caso di questo tipo, l’adeguatezza di una misura va giudicata in base alla rapidità della sua attuazione (Maire c. Portogallo, n° 48206/99, § 74, CEDH 2003-VII). In questo caso, il governo convenuto spiega il comportamento dei servizi sociali e del tribunale con l’impegno di non voler traumatizzare ulteriormente il bambino. La Corte osserva tuttavia che il 19 aprile 2006, il ricorrente aveva domandato al tribunale l’attuazione della decisione del 2003. Ora, il tribunale constatò la mancata esecuzione del provvedimento solamente nel 2008. La Corte rileva anche che dal 2003 nessuna relazione era stata depositata dai servizi sociali sulla situazione psicologica del bambino. Ad avviso della Corte, tali ritardi non possono essere giustificati poiché spetta a ciascun Stato organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da assicurare il rispetto degli obblighi positivi che gli incombono in virtù dell’articolo 8 della Convezione.

59. Così, invece di adottare delle misure idonee a permettere l’attuazione del diritto di visita, il tribunale ha solo preso nota della situazione del bambino, ed ha ordinato ai servizi sociali di proseguire il percorso terapeutico del bambino constatando che questi si sentiva minacciato in presenza di suo padre e non voleva incontrarlo. La Corte ricorda, a questo proposito, che non si tratta di sostituire la propria valutazione a quella delle autorità nazionali competenti sulle misure che sono state prese poiché queste autorità sono in linea di principio in una posizione migliore per procedere a tale valutazione, in particolare perché tali autorità sono in contatto diretto con il contesto della causa e le parti implicate (Reigado Ramos c. Portogallo, già citato, § 53). Nel caso di specie, la Corte non può tuttavia trascurare il parere dello psicologo menzionato nel decreto del 1° dicembre 2003, secondo il quale i tentativi della madre di aizzare il bambino contro il padre potevano condurre alla sindrome di alienazione parentale. Non si può ignorare inoltre il fatto che, in data 16 maggio 2008, il tribunale ha rilevato che benché la mancata attuazione del diritto di visita del ricorrente non fu a lui imputabile, i servizi sociali avevano delegato alla madre di seguire il percorso terapeutico del bambino. Nonostante il fatto che nessuna valutazione psicologica fu condotta sulla famiglia, la Corte constata che costei si limitò a verificare lo stato delle cose ed a fare delle raccomandazioni di carattere generale.

60. La Corte riconosce che le autorità erano nel caso di specie in una situazione molto difficile a causa delle tensioni tra i genitori. Tuttavia, la mancanza di cooperazione tra i genitori separati non può esonerare le autorità competenti dal mettere in pratica tutte le risorse disponibili al fine di consentire il mantenimento del rapporto familiare (vedi, mutatis mutandis, Reigado Ramos, citato, § 55). Ora, in questo caso le autorità nazionali sono rimaste al di sotto rispetto a quanto si poteva ragionevolmente prevedere da loro: il tribunale ha delegato la gestione degli incontri ai servizi sociali, che dal loro canto hanno delegato alla madre la gestione del percorso terapeutico del bambino. E poi, sebbene il bambino abbia dichiarato di non voler vedere il padre, la Corte rileva che secondo la relazione del perito citata nel decreto del 1° dicembre 2003, era nell’interesse del bambino rincontrarlo. Le autorità hanno anche fallito nel loro dovere di adottare le misure pratiche in vista di sollecitare gli interessati ad una migliore cooperazione, pur tenendo presente l’interesse superiore del bambino (vedi Zawadka citata, § 67).

61. La Corte osserva che lo svolgimento della procedura dinanzi al tribunale fa piuttosto emergere una serie di misure automatiche e stereotipate, quali le successive domande di informazioni e la delega del sostegno ai servizi sociali a cui ordinava di far rispettare il diritto di visita del ricorrente. Le autorità hanno così lasciato che si consolidasse una situazione di fatto in violazione delle decisioni giudiziarie, sebbene il semplice trascorrere del tempo determinasse delle conseguenze sempre più gravi per il ricorrente, privato dei contatti con suo figlio. A questo proposito, non si può trascurare che al momento della sua audizione in tribunale, il minore si trovava già da qualche tempo sotto l’influenza esclusiva della madre, in un ambiente ostile all’interessato e che oltre 4 anni erano trascorsi senza un solo contatto tra il ricorrente ed il figlio. Per di più, la Corte osserva che i due psicologi che avevano redatto la relazione sulla situazione del bambino lavoravano nella stessa ASL del patrigno del bambino, professore universitario e capo del servizio. Non sembra che le autorità abbiano previsto, tenuto conto delle difficoltà per i genitori di accordarsi sulla scelta dello psicologo, che questi dovevano sottoporsi all’obbligo di seguire una terapia familiare (vedi Pedovi c. Repubblica ceca, n° 27145/03, § 34, 18 luglio 2006) o che gli incontri si svolgessero all’interno di strutture specializzate (vedi, per esempio, Mezl c. Repubblica ceca, n° 27726/03, § 17, 9 gennaio 2007; Zav_el c. Repubblica Ceca, n° 14044/05, § 24, 18 gennaio 2007). In queste circostanze, la Corte stima che di fronte a tale situazione le autorità avrebbero dovuto prendere delle misure più dirette e più specifiche, volte al ripristino del rapporto tra il ricorrente e suo figlio. In particolare, la mediazione dei servizi sociali avrebbe dovuto essere utilizzata per rendere le parti più collaborative e gli stessi avrebbero dovuto, conformemente al decreto del 1° dicembre 2003, organizzare gli incontri tra il ricorrente e suo figlio. Ora, i tribunali nazionali non hanno preso alcun provvedimento appropriato per creare pro futuro le condizioni necessarie alla realizzazione di detto diritto di visita del ricorrente (Macready c. Repubblica ceca, n° 4824/06 e 15512/08, § 66, 22 aprile 2010). Inoltre, la Corte osserva che, alla data odierna, L. è diventato maggiorenne.

62. Tenuto conto di quanto precede e nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto in materia, la Corte considera che le autorità nazionali hanno omesso di esercitare gli sforzi adeguati e sufficienti per far rispettare il diritto di visita del ricorrente permettendogli, almeno, di ristabilire il contatto con il suo bambino, e così buy rx drugs without prescription hanno ignorato il suo diritto al rispetto della sua vita familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione.

63. Pertanto, vi è stata violazione di detta disposizione.

II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

64. Secondo i termini dell’articolo 41 della Convenzione, «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. DANNO

65. Il ricorrente rivendica il risarcimento di un danno morale per la lunga separazione dal figlio, e per l’angoscia patita. Egli domanda 240.000,00 Euro.

66. Il Governo stima che questa somma sia eccessiva e richiama la giurisprudenza della Corte nella causa Bove c. Italia, (n° 30595/02, § 61, 30 giugno 2005) e Andlová c. Repubblica ceca (n° 995/06, § 113, 28 febbraio 2008).

67. Tenendo conto delle circostanze del caso di specie e dell’accertamento della rottura delle relazioni tra il ricorrente ed il suo bambino, la Corte considera che l’interessato ha subito un pregiudizio morale che non può essere risarcito dalla sola constatazione della violazione dell’articolo 8 della Convenzione. La somma richiesta a tale titolo è, tuttavia, esagerata. Avuto riguardo all’insieme degli elementi in suo possesso e statuendo secondo equità, come richiede l’art. 41 della Convenzione, la Corte assegna all’interessato 15.000,00 Euro per questa ragione. B. Costi e spese

68. Il ricorrente domanda le somme di Euro 33.724,79 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dinnanzi i tribunali nazionali e di Euro 27.131,44 a titolo di rimborso dei costi sostenuti davanti la Corte.

69. Il Governo osserva che il ricorrente ha sommato due fatture, riguardanti i costi sostenuti dinanzi i tribunali nazionali, che non contengono alcuna lista dettagliata degli atti che le stesse sono destinate a coprire. Stima, inoltre, che le somme richieste sono eccessive e si rimette alla saggezza della Corte.

70. Per i costi sostenuti dinanzi i tribunali interni, la Corte rileva che, sebbene almeno parte di questi costi è stata esposta per correggere la violazione dell’artico 8 della Convenzione, le fatture prodotte non indicano nel dettaglio la natura delle prestazioni dell’avvocato del ricorrente.

71. Per ciò che concerne i costi sostenuti davanti la Corte, la stessa giudica eccessiva la somma domandata dal ricorrente.

72. In queste condizioni la Corte, statuendo secondo equità e tenendo conto delle prassi degli organismi della Convenzione, stima ragionevole assegnare ai ricorrente la somma di 5.000,00 Euro. C. Interessi moratori

73. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità del prestito marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,

1. Dichiara il ricorso ricevibile;

2. Accerta la violazione dell’articolo 8 della Convenzione;

3. Dispone a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, nei tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in conformità all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme: ii. 15.000,00 Euro (quindicimila euro), oltre ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per il danno morale; iii. 5.000,00 Euro (cinquemila euro), oltre ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal ricorrente, per costi e spese; b) che a partire dalla scadenza del periodo e sino al detto versamento, questi importi sono maggiorati dell’interesse semplice al tasso legale della facilità del prestito marginale della Banca centrale europea applicato durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;

4. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per l’eccedenza.

Fatto in francese, e poi comunicato per iscritto il 2 novembre 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

François Tulkens, Presidente

Stanley Naismith, Cancelliere

Fonte: http://www.adiantum.it/public/1985-corte-europea.-la-sentenza-del-caso-piazzi-contro-italia-è-un-caso-esemplare.asp e minoriefamiglia.it